Ha scalato due gradini, ma l’Italia resta sempre nella parte bassa della graduatoria annuale della Banca Mondiale sulla facilità di fare imprese: 65esima su 189 paesi nell’ultima edizione del rapporto «Doing Business». Prima in graduatoria si conferma Singapore, seguita da Hong Kong e Nuova Zelanda. Ultime sono la Libia, la Repubblica Centro Africana e il Chad. La penisola, in lieve progresso dal 67esimo posto dello scorso anno, si ritrova surclassata da paesi come Santa Lucia (64esima), Bielorussia, Isole Fiji, Samoa, Lussemburgo, Brunei, Bulgaria, Tonga e Botswana. E dieci gradini più in alto si piazza Panama, 55esima. Tra i problemi che zavorrano il Belpaese, il primo e più rilevante resta il peso del fisco e le sue complicazioni: su questa voce l’Italia si piazza addirittura 138esima, perdendo tre posizioni rispetto allo scorso anno. Pessimo voto anche sulle procedure per ottenere concessioni edilizie, 112esima posizione e in peggioramento di 11 gradini. Molto male, secondo la World Bank, anche la situazione delle imprese per ottenere credito: 109esima posizione, in calo di 4 gradini. Male anche il piazzamento sulle procedure di attuazione dei contratti, (103esima posizione), ma in questo caso l’Italia ha fatto un forte balzo in avanti, risalendo di ben 37 posizioni grazie alle riforme di semplificazione fatte.
Francia, stop all’ecotassa
La Francia scende in piazza contro il fisco e ottiene la sospensione dell’applicazione dell’ecotassa sui Tir. Di fronte all’ondata di proteste partita dalla Bretagna, ma esplosa in tutta la Francia, il primo ministro Jean-Marc Ayrault ha deciso di optare per la sospensione del tributo, a seguito di un incontro con le parti interessate e gli enti locali. Nei giorni scorsi, infatti, non erano bastate le rassicurazioni del ministro delle finanze di Parigi, Pierre Moscovici, sulla cancellazione della prevista tassa sul risparmio, a scongiurare la rivolta. E così, in magliaia sono scesi in strada nei giorni scorsi per mostrare disappunto contro il nuovo pacchetto di imposte messo a punto dall’esecutivo con l’intento di raccogliere nuovi fondi da destinare all’occupazione e all’ambiente. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata proprio l’ecotassa introdotta a partire dal primo gennaio 2014, su tutti i mezzi di trasporto di stazza superiore alle 3,5 tonnellate circolanti sui 15 mila km di rete stradale nazionale non concessa. Un balzello chilometrico con importi che potrebbero variare dagli 8 ai 15 centesimi di euro a chilometro, destinati a finanziare lo sviluppo di infrastrutture, promuovendo l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Motivazioni nobili che non hanno incontrato, tuttavia, il favore dei contadini bretoni secondo cui l’ecotassa non avrebbe fatto che aumentare il costo dei prodotti determinando una contrazione dei consumi.
Dal 01.01.2014: la nuova tassazione in materia di imposta di registro negli atti di trasferimento immobiliare
Dal 01.01.2014 entrerà in vigore l’art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011, così come modificato dal D.L. 104/2013 “Decreto c.d. Istruzione”, pubblicato sulla G.U. 12.09.2013 n. 214, che prevede la semplificazione del vigente sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari. Con l’arrivo del nuovo anno gli atti di trasferimento immobiliare non troveranno più l’applicazione di numerose aliquote dell’imposta di registro, di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ma bensì solo due distinte aliquote:
– 2% – se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 – A8 – A9, al ricorrere le condizioni di cui alla nota II bis – ossia aventi requisiti “prima casa”.
– 9% – sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropiazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.
Le nuove aliquote troveranno applicazione anche ai contratti di permuta immobiliare soggetti all’imposta di registro; – ai contratti con cui si cede la nuda proprietà di un immobile; – agli atti con cui si costituisce a titolo oneroso l’usufrutto su un immobile.
Il comma 4 del citato art. 10, considera abrogato tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste con leggi speciali, in relazione sempre all’imposta di registro su trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, come le agevolazioni concesse per gli acquisti degli IAP – Imprenditori Agricoli Professionali -; acquisti di proprietà “montane” ; immobili nell’ambito di Piani di recupero o di Piani di Edilizia residenziale pubblica.
Il nuovo disposto dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 non altera le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa, di cui alla Nota II- bis all’art. 1 ( immobile ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi, dichiarazione nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel medesimo Comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non possedere altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa), mentre modifica il campo applicazione dell’agevolazione, che non sarà limitata agli immobili “non di lusso” (D.M. 02.08.69) ma sarà applicata ad immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali diversi dalla A1 – abitazione di tipo signorile; A2 – abitazione in ville; A3 – Castelli, Palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
Pertanto dal 01.01.2014 le agevolazioni “prima casa” che consentono l’applicazione dell’imposta di registro del 2%, sono riconosciute agli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali:
A2 – Abitazione di tipo civile; A3 – Abitazione di tipo economico; A4 – Abitazione di tipo popolare; A5 – Abitazione del tipo ultrapopolare; A6 – Abitazione del tipo rurale; A7 – Abitazione in villini; A11 – Abitazione ed alloggi tipici dei luoghi.
Si rileva che nessuna modifica è stata individuata per le condizioni agevolative in relazione ad atti soggetti ad IVA. Infatti la norma di riferimento, n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, non ha subito alcuna modifica e continua a disporre che l’aliquota IVA del 4% trovi applicazione a “case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto del Ministro del Lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicata nella G.U. n. 218 del 27.08.1969, ancorchè non ultimate, purchè permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”
Mariarosaria Rusciano
Con l’assegno divorzile spetta anche una quota del Tfr
L’art. 12 bis della legge sul divorzio stabilisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Ristabilire una condizione di uguaglianza
Il legislatore con tale disposizione ha inteso eliminare gli eventuali effetti negativi e ristabilire una condizione di uguaglianza sostanziale tra gli ex coniugi anche dopo la dissoluzione del vincolo coniugale
La disposizione prevede tre presupposti necessari affinchè sorga il diritto in capo al potenziale beneficiario. Essi sono:
– il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
– il mancato passaggio a nuove nozze;
– la titolarità dell’assegno divorzile.
La dottrina prevalente tende ad attribuire alla norma una portata estensiva, fino a ricomprendervi sia il trattamento di fine rapporto che l’indennità di buona uscita del pubblico impiego; oltre che le varie liquidazioni che spettano al lavoratore, anche parasubordinato, a seguito della cessazione del lavoro.
La quota di indennità di fine rapporto da destinarsi al coniuge più debole può essere intesa come una parte di retribuzione destinata al sostentamento nel nucleo familiare durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita.
La morte del coniuge ed i soggetti obbligati
Nel caso in cui si verifichi il decesso del coniuge obbligato nelle more fra la cessazione del rapporto di lavoro e la effettiva corresponsione, assistiamo alla sostituzione del soggetto obbligato: non più il coniuge defunto ma gli eredi dello stesso.
Se invece il rapporto di lavoro si estingue proprio per la morte del lavoratore – coniuge divorziato, viene ad instaurarsi un conflitto tra l’art. 12 bis esaminato e l’art. 2122 c.c. che indica una diversa distribuzione delle somme a più soggetti titolari.
La quantificazione della quota di indennità di fine rapporto è basata su un calcolo matematico, le cui poste sono rappresentate dalla durata del matrimonio, dalla durata del rapporto di lavoro e dalla loro coincidenza.
La norma, come detto, fonda la sua ragione d’essere nella solidarietà a favore del coniuge più debole economicamente che ha contribuito all’incremento del patrimonio familiare ed il cui apporto anche dopo lo scioglimento del matrimonio deve trovare adeguata remunerazione, seppure percepita in forma differita.
Un credito che sorge in via progressiva
A giudizio dello scrivente si tratta di un diritto di credito che sorge in via progressiva durante il rapporto matrimoniale la cui esigibilità è differita ad un periodo successivo all’eventuale divorzio e sottoposto alla condizione sospensiva dell’esistenza dei presupposti per il percepimento dell’assegno divorzile.
In ossequio al principio solidaristico che lega i coniugi e che non si esaurisce in toto con il divorzio la norma tende a valorizzare il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio.
Quando matura il diritto
Il diritto del coniuge più debole a percepire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall’altro coniuge, può essere attribuito con lo stesso provvedimento determinativo dell’assegno di divorzio, visto che, se il diritto alla quota permane anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio, secondo il tenore letterale della norma, tale diritto deve conseguentemente riconoscersi pure nel caso in cui l’indennità sia maturata prima di detta sentenza, quando ovviamente al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata in giudicato) l’assegno divorzile.
Il diritto alla quota sorge solo se il trattamento spettante all’altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione potendo in tal caso la riscossione della indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni stabilite in separazione e/o divorzio (Cass. Civ. 29 settembre 2005, n. 19046).
Anticipo sul Tfr
È bene ricordare che per la Cassazione, il coniuge titolare dell’assegno di divorzio non ha diritto a conseguire una quota dell’anticipo del trattamento di fine rapporto (lavorativo) spettante all’altro coniuge, quando il coniuge obbligato al versamento dell’assegno abbia percepito un anticipo sull’indennità prima di tale data: l’anticipo predetto, invero, previsto dall’art. 2120 c.c., una volta che sia stato accordato dal datore di lavoro e sia stato riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, determinando la definitiva acquisizione del relativo diritto.
Credenti e non credenti nel mondo
di Rita Occidente Lupo
Fede in Dio, decisamente in calo nel mondo, anche se non mancano le
eccezioni, come Russia, Slovenia e Israele. Spesso anziani, in media il 43% degli over
68, contro appena il 23% degli over 27. E, per giunta, non nella culla di
Pietro, bensì nelle Filippine: qui il 94% delle persone dichiara di aver sempre
creduto in Dio, contro il 72,1% degl’ italiani. Anche il Cile, gli Stati Uniti e la
Polonia detengono una salda tradizione, che distanzia notevolmente la
Germania dell’est, dove nemmeno il 15% dichiara la propria spiritualità. La fede in
Dio tende a essere più forte in Paesi con tradizione cattolica e in via di
sviluppo, come le Filippine e il Cile. Rispetto allo stesso Stivale, dove
la sede petrina, non accelera di per sé il processo religioso. Nel senso che
anzi proprio qui, i continui scandali, che vedono una Chiesa sempre più
temporalizzata, anzicchè madre di Santi, accentano indifferenza e
scetticismo.
La fede del silenzio, quella che ha scritto la pagina contemporanea coi
suoi martiri dell’Est, sbiadita reminiscenza.
Rita Occidente Lupo
FERMATO IN SCOOTER DAI VIGILI, IL CONSIGLIERE EX LEGHISTA SI INFURIA: “LEI NON SA CHI SONO IO”
«Le non sa chi sono io, sono un consigliere di quartiere». «Addirittura…», avranno pensato ieri mattina i due agenti della Polizia municipale mentre bloccavano un ragazzo che, in sella al suo scooter, stava percorrendo la rampa del sottopasso di via Bezzecca. Rampa vietata però a tutti i mezzi a motore. In sella allo scooter c’era Edoardo Ventura consigliere di circoscrizione del Cdq 6. Ex leghista (è stato espulso dal partito), attualmente nel gruppo misto, è stato lo stesso Ventura a raccontare nel pomeriggio la vicenda su Facebook (dove sono subito scattete le polemiche). «Questa mattina , dopo essere stato fermo alle sbarre per 15 minuti (e rischiando di arrivare tardi a lavoro), ho deciso di scendere per il sottopasso riservato alle bici con il mio motorino, sono andato piano, quasi spingendolo con i piedi. Una volta salito, percorro i primi 50 metri di strada e mi sbucano i vigili, nascosti accuratamente nella prima via a sinistra (via Premuda), mi fermano e mi fanno questa bella multa». Nel suo post il consigliere di quartiere si sarebbe “dimenticato” però di riportare ciò che avrebbe detto agli agenti. «Io sono un consigliere di quartiere, se voglio posso fare casino sui giornali», avrebbe scandito l’ex leghista.
Suicida un altro giovane gay
«Sono gay. L’Italia è un Paese libero, ma esiste l’omofobia e chi ha questi atteggiamenti deve fare i conti con la propria coscienza. Io non sto bene in questa società».
Una lettera di poche righe, vergate sabato sera, per provare a spiegare il disagio che gli rendeva impossibile vivere. Poi Simone, 21 anni, romano, ha salutato i suoi genitori, convinti che uscisse con gli amici, e ha raggiunto un palazzo in via Casilina. È salito in terrazza, all’undicesimo piano, e s’è buttato nel vuoto. Il padre e la madre, sconvolti, hanno spiegato di non aver mai immaginato nemmeno che loro figlio fosse omosessuale: «Eravamo ignari del suo tormento interiore, Simone non aveva problemi con nessuno», hanno raccontato alla polizia. Che non indaga, per ora, sull’ipotesi di istigazione al suicidio. Non risultano vessazioni di alcun genere, e dunque non sarebbe stato un episodio particolare a spingere il ragazzo, studente universitario, a togliersi la vita, ma appunto il clima generale di stigma sociale verso l’omosessualità. Anche se c’è da capire il perché della scelta di quel palazzo, lontano da casa, per farla finita.
Quello del 21enne Simone è il terzo suicidio di giovani gay avvenuto nella capitale negli ultimi dodici mesi. Il primo è stato Andrea, 15enne studente romano che, deriso dai compagni di scuola per la sua presunta omosessualità, si è impiccato con una sciarpa in casa il 20 novembre del 2012. L’otto agosto scorso era stato Roberto, 14 anni appena, a buttarsi da un tetto dopo aver lasciato, in una lettera in cui rivelava di essere gay, i nomi di dodici amici che i genitori avrebbero dovuto avvertire della sua morte. Una delle amiche citate aveva rivelato che il ragazzino «era tormentato da un gruppo di bulli».
Come era accaduto dopo i due precedenti, anche il drammatico gesto del 21enne gay romano ha innescato una serie di reazioni politiche. Se l’ex parlamentare Vladimir Luxuria twitta che «in Italia non ci sono matrimoni gay ma purtroppo tanti funerali gay», il sindaco di Roma Ignazio Marino, sempre su Twitter, piange una nuova «vittima dell’omofobia» e invita a «non lasciare soli i nostri giovani». Polemico il candidato alla segreteria del Pd Gianni Cuperlo, che esprime «rabbia per l’incapacità dimostrata finora dalla politica nell’affrontare questa tragedia», e rilancia l’approvazione «con urgenza» di una «buona legge sull’omofobia».
Tronchetti Provera querela Beppe Grillo: “In Telecom mai intercettazioni”
Lo ha annunciato Marco De Luca, legale del manager, in merito alle parole del leader 5 Stelle che aveva commentato così lo scandalo Datagate: “Siamo intercettati? Non è una novità, lo siamo dai tempi di Tronchetti”.
In una nota l’avvocato scrive: ”Nonostante anni di indagini da parte dei magistrati abbiano dimostrato che in Telecom Italia non sono mai state compiute intercettazioni, Beppe Grillo racconta ancora il contrario perfino nelle aule del Senato”. E aggiunge: ”Ha ragione Beppe Grillo quando dice che bisogna avere paura delle ‘realtà che vengono cucite addosso‘, soprattutto se fondate su calunnie reiterate negli anni. Ho pertanto avuto mandato dal dottor Tronchetti Provera, a tutela della sua onorabilità, di agire giudizialmente nei confronti diBeppe Grillo”.
Per quanto riguarda la raccolta illegale di dossier, prosegue la nota: ”Si ricorda che il procedimento si è concluso con la sentenza di condanna degli imputati, senza coinvolgere in alcun modo il dottor Tronchetti, che è pertanto estraneo a tale vicenda. L’unico procedimento che ha visto il dottor Tronchetti condannato in primo grado è quello relativo alla ricettazione di un cd nell’ambito della cosiddetta “vicenda Kroll“, che nulla ha a che vedere con il dossieraggio illegale. Sulla “vicenda Kroll”, le motivazioni depositate dal giudice confermano che non esiste nessuna prova in merito alla consapevolezza di Marco Tronchetti Provera circa l’origine illecita del materiale acquisito dagli uomini di Tavaroli, se non la ricostruzione di Tavaroli stesso. La “logicità” della prova alla quale il giudice deve ricorrere in assenza di evidenze fattuali sta quindi esclusivamente nella ricostruzione effettuata da chi la stessa Procura ha definito inattendibile. Il cd pervenuto nella sede Pirelli, comprovante lo spionaggio eseguito dall’agenzia Kroll ai danni di Telecom Italia, fu immediatamente inviato all’Autorità giudiziaria. Tale comportamento non fu in danno di Telecom, ma evidentemente volto a tutelare l’azienda. La Kroll aveva posto in essere azioni contro Telecom già prima dell’ingresso indiretto di Pirelli nella compagine azionaria e, successivamente, anche contro il dottor Tronchetti e la sua famiglia”.
E’ morto Giancarlo Licata
L’ultima sua fatica è stata “Una rondine fa primavera”. Il giornalista della Rai, dopo un’estenuante malattia, a Palermo la notte scorsa ha cessato di vivere. Aveva lavorato 18 anni alla Rai, a 60 anni, è stato un pilastro del giornalismo palermitano e siciliano. Cordoglio di tutto il mondo del giornalismo siciliano per la grave perdita di un mentore del giornalismo dell’isola.
La carriera di Licata. Entrato in Rai nel 1986, dopo otto anni venne nominato capo della redazione siciliana, incarico che lasciò nel 2001 per assumere la responsabilità di Rai Med, il primo canale pubblico occidentale a trasmettere nella lingua nazionale e in quella araba. Per 18 anni è stato il responsabile italiano della coproduzione italo-francese “Mediterraneo”, arrivata quest’anno al ventiduesimo ciclo. Proprio negli anni più difficili della sua vita ha realizzato il documentario “La tela strappata”, andato in onda su Raitre e Rai Storia a vent’anni dalla strage di via D’Amelio, presentato fuori concorso al Prix Italia di Torino, alla Casa del cinema di Roma, alla Gran Guardia di Verona e in molte piazze siciliane. E’ stato l’autore di due libri: una piéce teatrale, finalista al Premio Riccione, e “Una rondine fa primavera”, un saggio sugli ultimi trent’anni di storia politica e criminale di Palermo. Lo scorso anno Licata era stato insignito da Giorgio Napolitano del titolo di commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.
Jolly Nero «colpevoli anche i manager»
È il salto in avanti dell’inchiesta. Perché adesso la Procura accusa formalmente della strage non solo chi si trovava sulla Jolly Nero la sera del 7 maggio, quando la portacontainer della compagnia Messina abbatté la Torre piloti uccidendo nove persone al Molo Giano. Ora l’accusa di omicidio colposo plurimo, crollo e attentato alla sicurezza dei trasporti si materializza per un manager che non si trovava a bordo: è il comandante Giampaolo Olmetti (di fatto il responsabile della flotta), già parte del consiglio d’amministrazione, interrogato ieri mattina. Il procuratore capo Michele Di Lecce e il sostituto Walter Cotugno gli addebitano di non aver applicato correttamente il protocollo Sms (Safety Management System), ovvero di non aver tenuto nella dovuta considerazione avarie precedenti e identiche a quelle che hanno causato la strage (il mancato riavvio del motore in avanti, che ha lasciato lo scafo in abbrivio all’indietro proiettandolo contro l’edificio). Attenzione:le «omissioni», nell’opinione dei pm, hanno un nesso «diretto» con la tragedia; i magistrati pensano insomma che se fossero state segnalate per tempo, il 7 maggio il cargo non sarebbe partito in quelle condizioni. E adesso, forse, racconteremmo una storia differente. È possibile che altri dirigenti finiscano nel mirino per il massacro? La risposta arriverà soltanto con la chiusura dell’indagine, che dovrebbe avvenire entro la conclusione dell’anno.
A inguaiare Olmetti, che già era indagato per alcune «pressioni» esercitate sui marittimi Messina la notte degli interrogatori, è stata una relazione della Capitaneria: i militari stigmatizzavano il comportamento della società dopo la catena di guasti, che avrebbero richiesto a parer loro ben altri provvedimenti, più drastici, per mettere in sicurezza il mercantile poi protagonista dell’incidente fatale. Le defaillance sono statealmeno tre fra il 12 maggio 2007 e il 24 settembre 2012. Soprattutto: l’ultimo problema, avvenuto a Suez otto mesi prima dello scempio al Molo Giano, non fu mai segnalato – come invece si dovrebbe fare – né al Rina né alla Capitaneria. Gli investigatori l’hanno scoperto solo spulciando i registri «interni», in cui vengono riportate le singole manutenzioni e riparazioni. È inoltre grave, agli occhi di chi indaga, che in più di un’occasione le analisi del gruppo armatoriale abbiano liquidato gli intoppi tirando in ballo i principi della «casualità» o dell’«evento accidentale». Ogni volta, infatti, ad andare in tilt è sempre stato l’avviamento del motore, com’è accaduto sulla gemella Jolly Arancione il 22 settembre 2010.
L’evoluzione è ultimata di nuovo con l’impiego dei rimorchiatori; ma cosa succede, così spesso, sulla Jolly? Nel caso specifico «una sovrapressione all’interno del collettore aria, provocata dall’assetto delle eliche in fase di cambio di direzione». Poco male, si pensa: alcuni pezzi sono sostituiti e – sulla carta – viene messa a punto una nuova procedura per evitare inconvenienti analoghi in futuro.
Il 24 settembre 2012, tuttavia, suona l’ennesimo campanello d’allarme. È l’incidente più vicino in ordine di tempo alla tragedia del 7 maggio e non viene comunicato né al Rina, né alla Capitaneria. Accade «a Suez in fase di manovra di ancoraggio». La Jolly Nero, che il giorno prima aveva passato positivamente i test di controllo, non risponde all’«indietro molto adagio». C’è un «difetto di pressione», ancora, dovuto «a una valvola difettosa» e per drenare l’inerzia il comandante è costretto a dare fondo all’ancora.
