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Dal 01.01.2014: la nuova tassazione in materia di imposta di registro negli atti di trasferimento immobiliare

Sigilli Dal 01.01.2014 entrerà in vigore l’art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011, così come modificato dal D.L. 104/2013 “Decreto c.d. Istruzione”, pubblicato sulla G.U. 12.09.2013 n. 214, che prevede la semplificazione del vigente sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari. Con l’arrivo del nuovo anno gli atti di trasferimento immobiliare non troveranno più l’applicazione di numerose aliquote dell’imposta di registro, di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ma bensì solo due distinte aliquote:

– 2% – se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 – A8 – A9, al ricorrere le condizioni di cui alla nota II bis – ossia aventi requisiti “prima casa”.

– 9% – sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropiazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.

Le nuove aliquote troveranno applicazione anche ai contratti di permuta immobiliare soggetti all’imposta di registro;  – ai contratti con cui si cede la nuda proprietà di un immobile; – agli atti con cui si costituisce a titolo oneroso l’usufrutto su un immobile.

Il comma 4 del citato art. 10, considera abrogato tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste con leggi speciali, in relazione sempre all’imposta di registro su trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, come le agevolazioni concesse per gli acquisti degli IAP – Imprenditori Agricoli Professionali -; acquisti di proprietà “montane” ; immobili nell’ambito di Piani di recupero o di Piani di Edilizia residenziale pubblica.

Il nuovo disposto dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 non altera le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa, di cui alla Nota II- bis all’art. 1 ( immobile ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi, dichiarazione nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel medesimo Comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non possedere altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa), mentre modifica il campo applicazione dell’agevolazione, che non sarà limitata agli immobili “non di lusso” (D.M. 02.08.69) ma sarà applicata ad immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali diversi dalla  A1 – abitazione di tipo signorile; A2 – abitazione in ville; A3 – Castelli, Palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Pertanto dal 01.01.2014 le agevolazioni “prima casa” che consentono l’applicazione dell’imposta di registro del 2%, sono riconosciute agli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali:

A2 – Abitazione di tipo civile;  A3 – Abitazione di tipo economico;  A4 – Abitazione di tipo popolare;  A5 – Abitazione del tipo ultrapopolare;  A6 – Abitazione del tipo rurale;  A7 – Abitazione in villini;  A11 – Abitazione ed alloggi tipici dei luoghi.

Si rileva che nessuna modifica è stata individuata per le condizioni agevolative in relazione ad atti soggetti ad IVA. Infatti la norma di riferimento, n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, non ha subito alcuna modifica e continua a disporre che l’aliquota IVA del 4% trovi applicazione a “case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto del Ministro del Lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicata nella G.U. n. 218 del 27.08.1969, ancorchè non ultimate, purchè permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R.  26 aprile 1986, n. 131”

Mariarosaria Rusciano

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