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Casi e modalita’ di revoca e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale

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In anteprima da Il Revisore Legale n. 28/2013
Come già commentato in precedenti numeri della Rivista, il D.Lgs. 39/2010, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ha posto le basi per la riforma della revisione legale nell’ordinamento italiano prevedendo, tuttavia, ai fini della completa attuazione di tale riforma, l’emanazione di numerosi regolamenti di competenza di diversi soggetti quali il Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito anche “Mef”), il Ministro della giustizia ovvero la Consob.
Nel corso del 2011 erano stati posti in consultazione da parte del Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i primi sei regolamenti di attuazione su cui i soggetti interessati avevano potuto fornire osservazioni e commenti: con la pubblicazione, nel 2012, sulla Gazzetta Ufficiale dei primi tre Decreti relativi all’istituzione del Registro dei Revisori legali, ai requisiti per l’iscrizione nonché alle modalità di iscrizione e cancellazione dallo stesso e, da ultimo, al tirocinio, la riforma della revisione legale ha iniziato a delinearsi nei primi aspetti operativi.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013 di altri due Decreti emanati dal Mef di adozione dei regolamenti relativi ai casi e modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale e alla gestione della “sezione dei revisori inattivi”, in vigore dal 7 marzo 2013, il lavoro delle autorità competenti sta continuando al fine di rendere pienamente operativa una riforma le cui basi risalgono ormai al 2010.
I due decreti pubblicati sono i seguenti:
· D.M. 28 dicembre 2012, n. 261 – Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
· D.M. 8 gennaio 2013, n. 16 – Regolamento concernente la gestione della “Sezione dei revisori inattivi”, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Nel presente articolo ci soffermeremo a illustrare il primo regolamento che riguarda i casi e le modalità di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale, vale a dire la revoca per giusta causa, le dimissioni e la risoluzione consensuale del contratto di revisione. Il regolamento stabilisce in particolare che:
· la revoca dall’incarico di revisione legale può avvenire solo per giusta causa e sono individuate alcune circostanze specifiche che costituiscono giusta causa per la revoca da parte dell’assemblea dell’incarico conferito al revisore legale o alla società di revisione legale;
· allo stesso modo, sono identificate anche delle circostanze che non possono costituire una giusta causa di revoca, vale a dire le divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione;
· in caso di revoca, l’organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi e l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l’organo di controllo, revoca l’incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico a un altro revisore legale o a un’altra società di revisione legale;
· le dimissioni volontarie del revisore possono invece essere motivate da idonee circostanze e, in ogni caso, devono essere formulate in tempi e modi tali da consentire alla società di provvedere conseguentemente e di poter procedere all’affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
· la comunicazione delle dimissioni deve essere presentata al rappresentante legale e al presidente dell’organo di controllo della società assoggettata a dimissione e gli amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea dei soci affinché conferisca l’incarico a un altro soggetto. Il regolamento prevede in ogni caso che la funzione di revisione legale sia esercitata dal soggetto dimissionario fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
· in aggiunta a quanto sopra, con riferimento sia alla revoca per giusta causa sia alle dimissioni sono previste clausole residuali in base alle quali:
– costituiscono ipotesi di giusta causa i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale
– le dimissioni possono essere presentate in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale.
· purché sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale, le parti possono consensualmente decidere di risolvere il contratto di revisione. Anche in questo caso l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l’organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvedere a conferire un nuovo incarico ad altro soggetto. In ogni caso la funzione di revisione legale deve esercitata dal soggetto dimissionario fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
· sono previsti specifici obblighi di comunicazione sia in capo alla società sia in capo al revisore legale o alla società di revisione legale in presenza di una circostanza di cessazione anticipata dall’incarico di revisione legale, obblighi differenziati a seconda dell’appartenenza o meno della società alla categoria degli EIP come definita dal D.Lgs. 39/2010.

Compravendita senatori: Berlusconi rinviato a giudizio a Napoli

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Servirà un processo per accertare se davvero, come pensa la Procura, Silvio Berlusconi e Valter Lavitola abbiano corrotto Sergio De Gregorio, convincendolo a passare da Italia dei Valori a Forza Italia per dinamitare la già fragile maggioranza di centrosinistra a Palazzo Madama durante il Governo Prodi nel 2006. Il Cav e l’ex direttore dell’Avanti sono stati, infatti, rinviati a giudizio quest’oggi dal gup Primavera in relazione alla presunta compravendita del senatore dipietrista che ha chiesto, e ottenuto, invece, di patteggiare venti mesi di carcere. Il processo inizierà l’11 febbraio davanti alla IV sezione del Tribunale di Napoli.

L’inchiesta è partita nel gennaio di quest’anno con le dichiarazioni spontanee di De Gregorio, già arrestato per gli illeciti finanziamenti al quotidiano socialista l’Avanti in combutta proprio con Lavitola. Ai pm titolari del fascicolo (Woodcock, Vanorio, Piscitelli, Curcio e Greco) De Gregorio ha raccontato di essersi letteralmente venduto al centrodestra in cambio di una robusta “stecca”: gli atti giudiziari parlano di tre milioni di euro, due dei quali – dice De Gregorio – sarebbero stati pagati in nero e uno soltanto regolarmente registrato, presso la Presidenza della Camera, come contributo elettorale di Forza Italia al suo neonato movimento, Italiani nel mondo. Nel corso dei suoi interrogatori, De Gregorio ha puntato l’indice contro l’ex socio (e amico) di un tempo, Valter Lavitola, indicandolo come il soggetto cui l’ex Premier aveva demandato il compito di regolare i pagamenti. Sia nel corso dell’istruttoria che in una dichiarazione spontanea di questo pomeriggio, l’ex giornalista ha però ribadito la propria estraneità ai fatti, riconducendo le consegne di denaro a De Gregorio alla restituzione di un prestito tra i due. Una motivazione che non ha convinto comunque il giudice dell’udienza preliminare che ha deciso di affidare al dibattimento l’accertamento di eventuali ipotesi corruttive.

Non è passata, dunque, la linea difensiva del Cav (rappresentato in aula dal penalista Michele Cerabona, non presente però al momento della lettura della sentenza da parte del gup) che si era imposta in occasione della richiesta, da parte della Procura, di giudizio immediato a carico degli imputati, e questo perché secondo il gip mancava la prova che il passaggio di De Gregorio dal centrosinistra al centrodestra fosse la “controprestazione” per il pagamento della tangente; trattandosi – nel caso dell’ex senatore – di un soggetto politico da sempre legato agli ambienti di Forza Italia. I legali di Berlusconi, nella loro arringa, hanno oggi ribadito che il reato di corruzione non si configurerebbe perché non esiste, per i parlamentari, il vincolo di mandato. Il gip Cimma, nel rigettare la richiesta di giudizio immediato, nel marzo scorso aveva sostanzialmente sposato questa valutazione ma il giudice dell’udienza preliminare Primavera ha inteso, invece, rimandare al contraddittorio tra le parti i confini e le definizioni di una vicenda assai complessa dal punto di vista tecnico. Nella quale Berlusconi viene indicato come l’ispiratore di una campagna acquisti nelle austere sale di Palazzo Madama per sabotare un Esecutivo democraticamente eletto.

Gli Stati Uniti intercettavano il telefonino di Angela Merkel. Obama nega

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(Il governo tedesco ha saputo che il telefono cellulare del cancelliere Angela Merkel sarebbe stato intercettato dagli Stati Uniti. Lo ha denunciato il portavoce, Steffen Seibert. Seibert ha aggiunto che il cancelliere, non appena ricevuta la notizia dal controspionaggio, ha immediatamente telefonato al presidente Obama cui ha chiesto di accertare la veridicità di questa informazione, che se confermata, ha dichiarato sarebbe «completamente inaccettabile».

IGli Stati Uniti non stanno monitorando le conversazioni telefoniche di Angela Merkel. Lo ha assicurato Barack Obama al cancelliere tedesco, dopo che la cancelleria di Berlino ha affermato che il cellulare del capo del governo potrebbe essere stato intercettato dai servizi segreti statunitensi. La Casa Bianca non ha però smentito che in passato gli 007 americani abbiano potuto ascoltare le sue conversazioni telefoniche.

America nella bufera, dunque. Gli ultimi clamorosi sviluppi dello scandalo del Datagate non solo mettono in enorme imbarazzo la Casa Bianca, ma rischiano di incrinare seriamente i rapporti con i principali alleati europei.

Ma il clima di fiducia reciproca appare inevitabilmente deteriorato. Le capitali europee – dopo tante rassicurazioni – di fronte allo stillicidio di rivelazioni sull’attività della National Security Agency (NSA) non si fidano più.

A Washington ora gli occhi sono puntati sul vertice dei capi di Stato e di governo della Ue, da cui potrebbe anche uscire una forte presa di posizione verso gli Usa. Tra Bruxelles e Washington è calato nelle ultime ore il gelo. E se il numero uno dei servizi segreti americani, James Clapper, definisce “false” le notizie che arrivano da Parigi (quelle diffuse da Le Monde che parla di 70 milioni di francesi spiati) dalla capitale europea arriva la minaccia di ritorsioni verso gli Stati Uniti.

Il Parlamento europeo ha infatti approvato una risoluzione, votata a larga maggioranza, in cui si chiede di sospendere uno dei più importanti accordi tra Ue e Usa sul delicato fronte della lotta al terrorismo. Si tratta del programma Swift, attraverso il quale vengono ‘tracciatì tutti i movimenti di capitali da una sponda all’altra dell’Oceano, con i dati immagazzinati in una gigantesca banca dati.

Cristina Kirchner come il suo futuro, malata e compromessa

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Il prossimo 27 ottobre gli argentini saranno chiamati alle urne per rinnovare un terzo del Senato e metà della Camera dei Deputati. Le elezioni si svolgeranno in un clima di apprensione per le condizioni di salute della presidente Cristina Kirchner, sottoposta l’8 ottobre ad un’operazione chirurgica per ritirare un ematoma celebrale, provocato da un trauma cranico.

Nessuna eternità
Quando Néstor Kirchner morì nel 2010, l’onda emotiva popolare favorì la rielezione alla presidenza di sua moglie Cristina, la cui popolarità in quel momento era piuttosto bassa. Questa volta, tuttavia, la preoccupazione per lo stato di salute della presidente non influenzerà il risultato delle consultazioni.

Secondo i sondaggi elettorali, la coalizione kirchnerista, il Fronte per la vittoria, dovrebbe subire una pesante sconfitta, attestandosi a circa il 26% delle preferenze. Meno della metà dei voti ottenuti nelle elezioni del 2011.

Mercato nero
L’aumento dei prezzi è stimato intorno al 30% annuo, un dato che il governo si ostina a negare, indicando “soltanto” un 10% di incremento. Questo tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto non cancella i pesanti effetti negativi sul reddito reale di cittadini, che riverseranno nelle urne la loro frustrazione.

Per cercare di domare l’inflazione, la Banca centrale argentina ha iniziato una politica di difesa artificiale del tasso di cambio del peso con il dollaro, dissanguando in questo modo le riserve valutarie, piombate a 34,7 miliardi di dollari, il valore più basso degli ultimi sei anni.

Superpoteri economici
In previsione della debacle elettorale, la coalizione kirchnerista ha già dato inizio alle grandi manovre per tentare di limitare i danni. Il 9 ottobre il Congresso ha infatti prorogato la “legge dei superpoteri economici” fino al 21 dicembre 2015, undici giorni dopo la fine del mandato presidenziale.

Questa norma aumenta considerevolmente il potere del governo, permettendogli, tra le altre cose, di creare nuove tasse, modificare la legge di bilancio senza consultare il Congresso e decidere il prezzo di svariati beni e servizi. Immediatamente dopo l’approvazione della legge, il prezzo del combustibili sono stati congelati per 45 giorni.

Oltre alla “legge dei superpoteri economici”, nella stessa seduta il Congresso ha approvato un aumento di 19,2% delle spese pubbliche. Un tentativo assai poco discreto di ammorbidire gli animi degli argentini e cercare di preparare il terreno per la campagna presidenziale del successore politico della Kirchner, peraltro non ancora individuato.

L’effetto immediato di queste decisioni di politica economica tipicamente argentina è stato spaventare la classe imprenditoriale, peraltro già molto preoccupata dall’assenza della Kirchner dalla Casa Rosada a causa dell’operazione chirurgica. L’assoluto riposo imposto dai medici alla presidente per 45 giorni ha portato il suo vice, Amado Boudou, al comando del Paese.

Opposizioni divise
Ma se i kirchneristi piangono, le opposizioni non ridono. I partiti che in teoria dovrebbero godere di una schiacciate maggioranza elettorale, non riescono tuttavia a organizzarsi in una coalizione compatta, continuando ad essere polverizzate in una miriade di sigle politiche.

I principali avversari del Fronte per la vittoria sono l’Unione civica radicale, il gruppo peronista dissidente e la Proposta repubblicana. Le previsioni di voto indicano che nessuna di queste dovrebbe arrivare al 25% dei voti.

Le elezioni legislative di ottobre porteranno probabilmente ad una sconfitta del kirchnerismo e ad un riassetto degli equilibri politici argentini. Allo stesso tempo, però, il rischio è che le urne generino un Congresso frammentato e ingovernabile.

Con una presidente indebolita politicamente e fisicamente, i due anni che mancano alla fine del mandato potrebbero risultare ancora più travagliati di quelli già trascorsi. Per un paese che da dodici anni vive in piena convulsione economica, non è un’ottima prospettiva.

Corsa a ostacoli per il disarmo chimico della Siria

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Il primo passo nella realizzazione dall’accordo-quadro russo-americano per l’eliminazione delle armi chimiche siriane è stata l’adesione, il 14 settembre scorso, della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche (Chemical Weapons Convention, Cwc).

Oltre che dalla Convenzione, le basi legali del disarmo chimico della Siria sono costituite dalla decisione del Consiglio esecutivo (Ce) dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Opcw) del 27 settembre che prevede un programma accelerato per la completa eliminazione dell’arsenale chimico di Damasco entro metà 2014, e dalla risoluzione votata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 28 settembre.

Squadre di ispezione stanno studiando le dichiarazioni della Siria sul suo programma di fabbricazione di armi chimiche, e stanno conducendo ispezioni e fornendo assistenza alla Siria per realizzare il piano di distruzione.

Coordinate geografiche In secondo luogo, la decisione del Ce obbliga la Siria, inter alia, a fornire informazioni su “impianti di produzione di armi chimiche, compresi gli impianti di mescolamento e di caricamento, e impianti di ricerca e sviluppo di armi chimiche, con le coordinate geografiche specifiche”. Il riferimento agli impianti di miscela riflette probabilmente la configurazione delle scorte siriane (costituita in gran parte da precursori chimici).

Verifica eccezionale
In terzo luogo, sono state espresse riserve sulla completezza delle dichiarazioni della Siria. Queste preoccupazioni sono affrontate nelle disposizioni riguardanti la verifica. Queste ultime si fondano per la Siria sulle clausole della Cwc e sulla prassi consolidata, ma con una eccezione.

Una disposizione specifica obbliga il Segretariato tecnico ad “ispezionare appena possibile qualunque altro sito che possa avere attinenza con il programma di armi chimiche siriano, che sia stato identificato da uno stato firmatario, a meno che l’ispezione sia considerata ingiustificata dal Direttore generale o a meno che la questione non si possa risolvere attraverso il processo di consultazioni e cooperazione” .

Eliminazione 
L’approccio “tradizionale” per l’eliminazione delle scorte di armi chimiche rischia di non funzionare in Siria. Le proposte alternative comportano l’uso di unità mobili di distruzione, mezzi di distruzione improvvisati, o la rimozione delle armi per effettuarne la distruzione all’estero. Alcune di queste proposte potrebbero avere ramificazioni legali.

La Convenzione vieta qualsiasi trasferimento di armi chimiche – articolo I.1 (a). Sarebbe necessario chiarire quindi che una tale rimozione non costituisce una trasferimento di armi chimiche, ma la loro asportazione verso un impianto di distruzione.

La risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza autorizza “gli stati membri ad acquisire, controllare, trasportare, trasferire e distruggere armi chimiche identificate dal Direttore-generale del Opcw, coerentemente con l’obiettivo della Cwc per garantire l’eliminazione del programma di armi chimiche della Repubblica araba siriana nella maniera più rapida e sicura”.

Se le operazioni di distruzione fossero improvvisate secondo le linee guida impiegate in Iraq, si applicherebbero le regole della Cwc. Potrebbero essere tuttavia “alleggerite”, per quanto riguarda per esempio i precursori chimici.

In conclusione, l’eliminazione del programma di armi chimiche della Siria è del tutto fattibile, ma permangono questioni pratiche e legali che debbono essere affrontate.

Mare Nostrum, mare comune

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Avendo in mente una positiva visione geopolitica del Mediterraneo, moderna, ma non priva di radici storiche, l’operazione di soccorso umanitario e controllo dei flussi migratori lanciata dal nostro paese è stata denominata Mare Nostrum.

L’espressione indica una piena assunzione di responsabilità italiana nella sorveglianza dei mari adiacenti. Contiene poi un chiaro messaggio rivolto all’Europa: la protezione delle frontiere marittime non può essere disgiunta dalla tutela della vita e dei diritti delle persone che cercano di attraversarle.

Sorveglianza alto mare
La cornice della nuova operazione, che si basa su un robusto e variegato dispositivo di navi d’altura, naviglio costiero, elicotteri e velivoli da pattugliamento (compresi quelli senza pilota), è il controllo dell’immigrazione via mare facente capo al ministero dell’interno.

Protezione e prevenzione Il ruolo assunto dalla Marina militare è inquadrabile nella funzione non militare di guardia costiera riconosciutale dal codice dell’ordinamento militare. La missione prioritaria del dispositivo navale della Marina è ora quella di garantire il salvataggio della vita umana (Search and Rescue, Sar) in favore di imbarcazioni in difficoltà. Proprio per questo è stata prevista la presenza di una nave anfibia, il San Marco, dotata di capacità mediche e di elisoccorso.

Condivisione informazioni Essenziale per il buon esito dell’operazione è la disponibilità del quadro di situazione dello scenario marittimo, la cosiddetta Maritime Situational Awareness (Msa), fornita dal dispositivo interministeriale integrato di sorveglianza marittima (Diism) realizzato dalla Marina militare.

Questa è d’altronde la direzione verso cui va la politica marittima integrata dell’Unione europea e questa è la precondizione operativa adottata dalla Commissione nel varare il sistema di sorveglianza Eurosur che sarà messo a disposizione di Frontex.

Ipotetica zona cooperazione SAR
L’iniziativa con la quale l’Italia ha deciso di dar vita ad un’attività nazionale di pattugliamento delle rotte provenienti dalle zone di crisi dell’Africa e del Medio Oriente.è la prova più evidente dei limiti dell’Unione europea nel confrontarsi con il problema.

Non solo Frontex 
Vuoi per l’ambiguità della sua missione, vuoi per il suo gravitare in zone di interesse di Spagna e Grecia, Frontex non è stata sinora di grande aiuto all’Italia. Il commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmstrom promette tuttavia un suo allargamento a tutto il Mediterraneo centrale.

Nel frattempo Il grande impegno dell’Italia nel Sar e nell’assistenza umanitaria (oscurato purtroppo, nel 2009, dalla parentesi del “caso Hirsi”) potrà essere sbandierato con orgoglio in Europa. Il modello italiano di integrazione interagenzia tra tutti gli attori operanti sul mare -peraltro adottato anche dalla Francia- è un valido esempio da seguire.

 

Europa e Parlamento aspettano il Governo

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Come può partecipare l’Italia alla formazione del diritto dell’Unione europea (Ue) e alla sua attuazione nel nostro ordinamento? Ci sono strumenti concreti per valorizzare il ruolo del Parlamento, aiutandolo non solo a rispettare obblighi e scadenze europee, ma ad essere anche propositivo? A fare luce su questi aspetti è la legge 234/2012.

Esame lampo
Anche se numerose disposizioni sono innovative, la nuova normativa riprende anche parte dei contenuti della legge 11/2005, ora abrogata. Le novità sono volte sia a recepire le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, sia a rimediare alle ormai croniche criticità che il “sistema Italia” presenta nell’attuare con puntualità e correttezza i diversi obblighi derivanti dall’appartenenza all’Ue.

L’attuale legge comunitaria è stata sdoppiata in due distinte leggi: le c.d. “leggi europee.” Raggiungendo il risultato perseguito, entrambe le norme sono state approvate dal Parlamento in poco più di due mesi effettivi.

Ruolo parlamentare
Tuttavia un così rapido esame parlamentare rischia di rendere più formale che sostanziale il ruolo del Parlamento, dato che tutta l’attività di formazione e di attuazione degli obblighi Ue è in mano all’esecutivo che partecipa alle negoziazioni in seno al Consiglio e poi elabora i disegni di legge di attuazione, in gran parte atti di delegazione allo stesso Governo.

Ciò sembra stridere con i poteri innovativi attribuiti ai parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona, che li ha pienamente inseriti nel complesso sistema della governance europea. L’apparentemente impossibile quadratura del cerchio tra efficienza nell’attuazione ed effettiva partecipazione del Parlamento potrebbe essere conseguita proprio attuando ed applicando correttamente la legge 234/2012 e mettendo così a regime il complesso ma ben congegnato sistema da essa prefigurato.

Questo obbliga le singole amministrazioni a prendere in carico i singoli dossier non appena la proposta di atto Ue viene pubblicata e a redigere una “nota illustrativa” e una “relazione” (art. 6) dalle quali, tra l’altro, emerga una valutazione complessiva dell’atto e del suo impatto sull’ordinamento italiano, anche dal punto di vista finanziario, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività di cittadini e delle imprese.

Occasione imperdibile
L’obbligo della redazione di questa relazione è ciò che può determinare un cambiamento radicale della partecipazione dell’Italia alla fase ascendente del diritto Ue: solo infatti obbligando le singole amministrazioni ad analizzare la proposta di atto sin dalla sua presentazione è possibile avere una piena partecipazione dell’Italia al negoziato Ue.

Intervenire nel negoziato significa poter proporre modifiche che poi rendano più agevole l’attuazione dell’atto Ue; significa anche coinvolgere, laddove necessario, gli enti locali e regionali sin dall’inizio ed evitare così che gli obblighi dell’unione siano conosciuti solo dopo la loro approvazione, senza più margine per modificarli, ma con il solo obbligo di attuarli o applicarli.

La legge 234/2012 crea dunque un sistema complesso, destinato ad avere successo solo se ogni sua singola parte funziona. Tuttavia la concreta operatività delle procedure previste dipenderà, formalmente, dall’adozione di diversi decreti attuativi da parte dello stesso Governo e, sostanzialmente, da come le istituzioni coinvolte eserciteranno i loro poteri.

Spetta in primis al Parlamento intervenire in maniera sistematica nel processo normativo Ue e pretendere dal Governo l’adempimento di tutti gli obblighi informativi su di esso gravanti.

Perdere questa occasione sarebbe molto grave perché l’obiettivo di “una sempre più stretta integrazione tra i popoli” passa anche e, forse prima di tutto, dalla corretta attuazione degli obblighi e da una matura partecipazione alla formazione degli atti Ue che l’Italia, a distanza di sessant’anni dall’inizio del processo di integrazione Ue, stenta a raggiungere.

 

ABB e l’efficienza energetica

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Le preoccupazioni sempre più diffuse per i cambiamenti climatici causati dalle emissioni inquinanti dovute per gran parte alle attività umane, unite all’aumento dei prezzi energetici, hanno incrementato negli ultimi anni l’attenzione verso politiche di efficienza energetica.

In particolare l’ambito energetico è esplicitamente affrontato da una serie di interventi legislativi, in continua evoluzione, che rappresenta il riferimento in ambito di efficienza energetica. In questo senso, si è ritenuto di affrontare il problema su due piani diversi ma strettamente legati, uno tendente allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, l’altro tendente all’utilizzo razionale ed ottimizzato delle fonti di energia tradizionali. E’ chiaro che queste due linee hanno i medesimi obiettivi, rendersi progressivamente più indipendenti da fonti energetiche in via di esaurimento, ridurre l’inquinamento atmosferico e le relative conseguenze, ottenere questo attraverso un ritorno anche di tipo economico.

La focalizzazione di ABB sul tema dell’efficienza energetica si applica, in prima battuta, ai processi e alle attività interne e si sviluppa ampiamente sul fronte delle soluzioni rivolte all’intera catena del valore dell’energia.

Dall’estrazione delle risorse e dalla loro trasformazione in elettricità, GPL o prodotti derivati dal petrolio, fino al loro utilizzo efficiente nell’industria, nei trasporti e nel terziario/residenziale.

L’ampia offerta di ABB nel campo dell’efficienza energetica, comprende oltre ad azionamenti, tecnologie di trasmissione dell’energia, sistemi di controllo industriali, anche il servizio di Auditing Energetico, in cui si mette a disposizione del cliente l’ampia esperienza maturata da ABB nel settore.

Usare in modo efficiente l’energia nell’intero processo? Oggi si può!

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Il monitoraggio, la valutazione e la consapevolezza dello stato di partenza di un impianto, un edificio o un comparto produttivo sono elementi fondamentali per la definizione delle politiche energetiche e per la scelta degli interventi più adatti per un consumo efficiente dell’energia e per risparmiare!

Per questo ABB ha lanciato la nuova piattaforma per gli audit energetici, ora in grado di eseguire:

  • check-up energetici generali sui diversi vettori
  • analisi della classe di appartenenza energetica degli edifici
  • analisi dei requisiti necessari per implementare un sistema di gestione dell’energia
  • secondo lo standard ISO 50001

  • analisi del trattamento delle acque reflue degli impianti di depurazione pubblica e
  • industriale

E non solo! La piattaforma fornisce benchmark rispetto alle condizioni di funzionamento ideale e risultati più completi per supportare nella scelta della migliore strategia di gestione dell’energia, valorizzando il ritorno degli investimenti e il risparmio economico.

Ricerca, competenze, know-how e soluzioni concrete per una gestione efficiente dei consumi: con ABB, i gestori degli impianti possono contare sulle migliori innovazioni tecnologiche per raggiungere risultati tangibili in efficienza energetica e di processo.

Zanetti: il vero legislatore fiscale è l’Agenzia delle entrate

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l vero legislatore in materia fiscale è l’Agenzia delle entrate. Sono, infatti, i suoi dirigenti e i suoi tecnici di alto livello quelli che scrivono le norme tributarie, normalmente su richiesta del governo. Ma gli stessi sono anche i consulenti più ascoltati di alcuni partiti. Si viene così a creare un vero e proprio corto circuito nel quale una delle parti in gioco finisce anche per essere quella che scrive le regole del gioco stesso. Di più, la capacità tecnica delle alte burocrazie finisce quasi sempre per avere ragione delle esigenze e delle visuali tipiche della politica. Lo ha detto Enrico Zanetti, vicepresidente della commissione finanze della Camera, intervenuto ieri al convegno ItaliaOggi-Kpmg sul tax planning. Di fatto, ha continuato Zanetti, viceministri e sottosegretari sono ostaggio di una burocrazia che, all’interno della crescente complessità della disciplina tributaria, è l’unica in grado di districarsi. L’unica in grado di scrivere le norme più tecniche. L’unica in grado di seguire un percorso con un minimo di coerenza nel tempo.