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Casi e modalita’ di revoca e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale

In anteprima da Il Revisore Legale n. 28/2013
Come già commentato in precedenti numeri della Rivista, il D.Lgs. 39/2010, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ha posto le basi per la riforma della revisione legale nell’ordinamento italiano prevedendo, tuttavia, ai fini della completa attuazione di tale riforma, l’emanazione di numerosi regolamenti di competenza di diversi soggetti quali il Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito anche “Mef”), il Ministro della giustizia ovvero la Consob.
Nel corso del 2011 erano stati posti in consultazione da parte del Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i primi sei regolamenti di attuazione su cui i soggetti interessati avevano potuto fornire osservazioni e commenti: con la pubblicazione, nel 2012, sulla Gazzetta Ufficiale dei primi tre Decreti relativi all’istituzione del Registro dei Revisori legali, ai requisiti per l’iscrizione nonché alle modalità di iscrizione e cancellazione dallo stesso e, da ultimo, al tirocinio, la riforma della revisione legale ha iniziato a delinearsi nei primi aspetti operativi.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013 di altri due Decreti emanati dal Mef di adozione dei regolamenti relativi ai casi e modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale e alla gestione della “sezione dei revisori inattivi”, in vigore dal 7 marzo 2013, il lavoro delle autorità competenti sta continuando al fine di rendere pienamente operativa una riforma le cui basi risalgono ormai al 2010.
I due decreti pubblicati sono i seguenti:
· D.M. 28 dicembre 2012, n. 261 – Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
· D.M. 8 gennaio 2013, n. 16 – Regolamento concernente la gestione della “Sezione dei revisori inattivi”, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Nel presente articolo ci soffermeremo a illustrare il primo regolamento che riguarda i casi e le modalità di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale, vale a dire la revoca per giusta causa, le dimissioni e la risoluzione consensuale del contratto di revisione. Il regolamento stabilisce in particolare che:
· la revoca dall’incarico di revisione legale può avvenire solo per giusta causa e sono individuate alcune circostanze specifiche che costituiscono giusta causa per la revoca da parte dell’assemblea dell’incarico conferito al revisore legale o alla società di revisione legale;
· allo stesso modo, sono identificate anche delle circostanze che non possono costituire una giusta causa di revoca, vale a dire le divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione;
· in caso di revoca, l’organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi e l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l’organo di controllo, revoca l’incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico a un altro revisore legale o a un’altra società di revisione legale;
· le dimissioni volontarie del revisore possono invece essere motivate da idonee circostanze e, in ogni caso, devono essere formulate in tempi e modi tali da consentire alla società di provvedere conseguentemente e di poter procedere all’affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
· la comunicazione delle dimissioni deve essere presentata al rappresentante legale e al presidente dell’organo di controllo della società assoggettata a dimissione e gli amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea dei soci affinché conferisca l’incarico a un altro soggetto. Il regolamento prevede in ogni caso che la funzione di revisione legale sia esercitata dal soggetto dimissionario fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
· in aggiunta a quanto sopra, con riferimento sia alla revoca per giusta causa sia alle dimissioni sono previste clausole residuali in base alle quali:
– costituiscono ipotesi di giusta causa i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale
– le dimissioni possono essere presentate in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale.
· purché sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale, le parti possono consensualmente decidere di risolvere il contratto di revisione. Anche in questo caso l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l’organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvedere a conferire un nuovo incarico ad altro soggetto. In ogni caso la funzione di revisione legale deve esercitata dal soggetto dimissionario fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
· sono previsti specifici obblighi di comunicazione sia in capo alla società sia in capo al revisore legale o alla società di revisione legale in presenza di una circostanza di cessazione anticipata dall’incarico di revisione legale, obblighi differenziati a seconda dell’appartenenza o meno della società alla categoria degli EIP come definita dal D.Lgs. 39/2010.

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