Stop all’evasione fiscale perpetrata dalle grandi aziende spostando i profitti verso paesi a bassa tassazione. Dopo aver preso atto delle iniziative messe in atto da Londra, Roma e Parigi contro i giganti di internet, la Commissione europea ha presentato ieri una risposta comune a un problema condiviso: chiudere le scappatoie consentite dalla direttiva sulle società madri e figlie, evitando che in futuro le imprese possano continuare a trarre profitto dalle differenze di tassazione dei pagamenti infragruppo all’interno dell’Ue. «La politica fiscale comunitaria è fortemente incentrata sulla creazione di migliori condizioni per le imprese all’interno dell’Unione», ha spiegato Algirdas Šemeta, commissario europeo per la Fiscalità. «Questo significa abbattere le barriere fiscali e combattere i problemi di dimensione transfrontaliera, come la doppia tassazione».
Il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza
Le fondazioni lirico-sinfoniche nascono nell’ambito del processo di privatizzazione che ha caratterizzato il nostro Paese a partire dagli anni ’90: con il decreto legislativo n. 367 del 1996 s.m.i., infatti, gli ex enti lirici statali, come ad esempio il Teatro San Carlo di Napoli, l’Arena di Verona, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro alla Scala a Milano sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. Successivamente anche altri enti, come il Teatro Petruzzelli di Bari, hanno mutato, con un apposita previsione normativa, la loro forma giuridica da enti lirici in fondazione lirico-sinfoniche.
Il processo di privatizzazione appena delineato, tuttavia, non sempre si è svolto in modo uniforme e lineare. Anzi, spesso, ha fatto registrare tendenze contrastanti e contraddittorie; da una parte, infatti, con la costituzione di fondazioni di diritto privato (art. 3, co. 1), il legislatore si è posto l’obiettivo di gestire, in modo imprenditoriale e in partenariato con il privato, i teatri pubblici del nostro Paese, promuovendo nel mercato spettacoli lirici, di balletto e di concerto; dall’altra, invece, lo stesso ha mantenuto una disciplina di stampo fortemente pubblicistico, anche con riferimento a tali soggetti di natura privatistica: lo stesso procedimento di approvazione della deliberazione di trasformazione degli ex enti lirici in fondazioni, ad esempio, è stato affidato alla discrezionalità del governo (artt. 8 e 9), così come la disciplina degli organi, presidente, consiglio di amministrazione, sovrintendente, collegio dei revisori prevista direttamente dalla legge (artt. da 11 a 14); la gestione finanziaria, altresì, è rimasta soggetta al controllo della Corte dei conti (art. 15, co. 5), le scritture contabili e di bilancio hanno sempre continuato a seguire schemi stabiliti dall’autorità di governo (art. 16), la vigilanza sull’attività delle fondazioni è rimasta in capo all’autorità di governo, con rilevanti poteri anche di carattere ispettivo (art. 19).
Ciò ha determinato, innanzitutto, notevoli difficoltà in termini di governance delle fondazioni lirico-sinfoniche, soprattutto per quanto concerne il rapporto con i soci privati – a cui era stato subordinato ab inizio formalmente lo stesso processo di trasformazione – in costante decrescita in questi anni. Ma, in particolare, si sottolinea come le stesse fondazioni lirico-sinfoniche, nella maggioranza dei casi, abbiano fatto registrare gestioni poco oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute, non solo alla scarsità ed alla inefficiente allocazione delle risorse pubbliche del Fondo unico per lo spettacolo (cd. FUS) rispetto agli elevatissimi costi di produzione degli spettacoli, ma anche all’incidenza della contrattazione collettiva sui bilanci di detti enti.
Con l’art. 1 del Dl n. 64/2010, dopo che già diversi interventi legislativi correttivi (come ad esempio la legge n. 244 del 24 dicembre 2007) non erano stati in grado di risolvere questa grave situazione, il legislatore ha tentato di avviare una nuova ed ulteriore riforma, accentuando – con scarsi risultati – il carattere imprenditoriale di dette fondazioni, in attuazione dei principi di economicità, di imprenditorialità e sinergia, nonché di corretta gestione (art. 1, lett. a), valorizzando le figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali affidare la responsabilità delle gestioni (art. 1, lett. a) bis) e i relativi risultati in termini economici (art. 1, lett. d).
Ciononostante, le fondazioni lirico-sinfoniche hanno continuato a registrare perdite e disavanzi di bilancio, in alcuni casi molto pesanti: solo per fare alcuni esempi la Corte dei conti nel 2012 (delib. n. 85 del 2012) ha accertato che i risultati economici complessivi delle fondazioni risultavano costantemente negativi, mostrando, salvo che per alcune realtà come l’Accademia di Santa Cecilia e il Teatro Massimo di Palermo, nel 2010, una situazione patrimoniale e finanziaria molto grave rispetto a quella, già assai critica, registrata nel 2008. La Corte dei conti, in sostanza, ha rilevato che, nel 2010, quasi tutte le fondazioni avevano chiuso in perdita gli esercizi, per un disavanzo complessivo pari a 39,5 milioni. Altra grave considerazione ha riguardato l’asset dei debiti, mediamente per 2,5 volte prevalenti rispetto ai crediti, debiti condizionati soprattutto dalle esposizioni verso le Banche aumentati in proporzione alla diminuzione dei fondi provenienti dal FUS.
Il piano di risanamento
Con il decreto legge n. 91 dell’8 agosto 2013, conv. in legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (cd decreto Valore Cultura), vista la necessità ed urgenza di intervenire sulla grave situazione economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, il legislatore ha introdotto una articolata disciplina finalizzata al loro “risanamento”. L’art. 11, co. 1, in particolare, ha previsto che le fondazioni non in grado di far fronte ai debiti certi ed esigibili o in regime di amministrazione straordinaria dovranno presentare un piano di risanamento ad un commissario straordinario appositamente istituito presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MIBACT).
I principali contenuti di tale piano dovranno inderogabilmente comprendere:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione;
b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016;
e) l’indicazione dell’entità del finanziamento dello Stato richiesto per contribuire all’ammortamento del debito;
f) l’individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l’applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
I piani di risanamento, in base al Dl n. 91 del 2013, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell’accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle questioni relative al personale, saranno poi approvati, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto del MIBACT, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze (di seguito MEF).
Si evidenzia infine che, in base all’art. 1, co. 14, del decreto legge, le fondazioni lirico-sinfoniche che non hanno presentato o approvato il piano di risanamento, ovvero che non abbiano raggiunto entro l’esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico saranno poste in liquidazione coatta amministrativa.
Il fondo di rotazione
Per sostenere i piani di risanamento presentati delle fondazioni lirico-sinfoniche, il decreto legge n. 91 del 2013 ha previsto, per l’anno 2014, l’istituzione, presso il MEF, di un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. Tali risorse verranno erogate sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso MEF, nel quale dovranno essere indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme. Tale contratto conterrà altresì una regolamentazione relativa ad eventuali inadempimenti da parte delle fondazioni rispetto al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi moratori.
Con riferimento all’anno 2013, invece, il decreto ha stabilito che una quota pari ad un massimo di 25 milioni di euro potrà essere anticipata dal MIBACT, su indicazione del commissario straordinario, a favore di quelle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare persino la gestione ordinaria. Tuttavia, anche in questo caso, al fine di ricevere tali anticipazioni, le fondazioni dovranno comunicare al MIBACT e al MEF l’avvio medio tempore della negoziazione per la ristrutturazione del debito, nonché l’avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e la razionalizzazione di quello artistico, nonché la conclusione dell’accordo di ristrutturazione da inserire nel piano di risanamento.
Il rilancio del sistema nazionale musicale
Oltre a prevedere norme di intervento e di risanamento, il Dl n. 91 del 2013 ha introdotto una serie di misure per il rilancio complessivo del sistema delle Fondazioni lirico-sinfoniche nel nostro Paese. Ancora una volta, ciò è avvenuto principalmente attraverso l’indicazione di una struttura di governance e con la rimodulazione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti pubblici. La normativa testé citata, infatti, ha previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno modificare il proprio statuto entro il 30 giugno 2014 (che però entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015) adeguando la propria struttura alle seguenti condizioni: a) il presidente della fondazione dovrà essere il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero una persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente; b) il consiglio di indirizzo, responsabile del pareggio del bilancio della fondazione, dovrà essere composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato; rimane fermo altresì che la partecipazione dei soci privati alla fondazione dovrà essere in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della stessa, non inferiori al 3%; il sovrintendente, infine, rappresenterà l’unico organo di gestione, nominato dal MIBACT, coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo; il collegio dei revisori dei conti dovrà essere composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del MEF e uno in rappresentanza del MIBACT.
Tali organi avranno durata pari a cinque anni e il compenso per i loro componenti sarà stabilito secondo criteri indicati dal MIBACT in concerto con il MEF.
Nuovi criteri di ripartizione del FUS
Il decreto n. 91 del 2013, infine, ha previsto che la quota del fondo unico per lo spettacolo (cd. FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga attribuita sulla base dei nuovi seguenti criteri:
a) il 50% in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di determinati indicatori di rilevazione della produzione che il MIBACT elaborerà nei prossimi mesi;
b) il 25% verrà erogata in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse in attuazione di criteri adottati dal MIBACT;
c) il 25% potrà essere finanziato in considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.
Il decreto ha altresì stabilito che, per il triennio 2014-2016, una quota del 5% del FUS destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche venga destinato, con un particolare procedimento individuato dal MIBACT, solo alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
Conclusioni
L’intervento di risanamento e di rilancio del sistema musicale, così come delineato nel Dl n. 91 del 2013, contiene senza dubbio alcuni elementi di “discontinuità” rispetto al passato: in particolare, esso appare andare nel senso di una definitiva “rottura” con la precedente prassi del legislatore di intervenire mediante interventi “episodici” e spesso non coordinati tra di loro. E ciò nonostante tale disciplina non rappresenta una riforma complessiva della materia, più volte annunciata in questi anni – ma mai varata – a livello parlamentare (ddl in materia di spettacolo dal vivo), ma soltanto in una previsione contenuta in un decreto legge, emanato, dunque, sulla base del presupposto dell’urgenza e della necessità.
E’ tuttavia indicativo che la disposizione in parola coniughi, forse per la prima volta, il “risanamento”, piuttosto che il “salvataggio”, delle fondazioni lirico-sinfoniche, con la necessità del loro “rilancio” a livello nazionale e internazionale, in una prospettiva di medio-lungo periodo; soprattutto, appare chiaro l’intento del legislatore di avviare il percorso di risanamento delle fondazioni, incidendo, oltre che sulla struttura degli organi e sulla governance di tali enti, anche sugli ingenti costi del personale, nonostante le opposizioni e rivendicazioni sindacali dei lavoratori connesse ai loro diritti acquisiti. Accanto al taglio del 50% della spesa per il personale rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2012, infatti, è stato previsto anche una vera e propria razionalizzazione delle spese per il personale artistico, anch’esse assai incidenti sul disavanzo di tali enti.
Nell’ottica del legislatore, probabilmente, la progressiva decrescita dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche rappresenta soprattutto uno strumento per invocare, nonostante la grave crisi finanziaria e il contesto di spending review in cui versa il nostro Paese, una maggiore partecipazione da parte dei privati nelle stesse. L’aspettativa, quindi, è che tali norme di riforma costituiscano un reale incentivo al coinvolgimento, nell’ambito del settore musicale lirico-sinfonico del nostro Paese, di sempre più numerosi soggetti imprenditoriali, sino ad d’ora intervenuti in misura marginale, per i motivi sopra esposti, rispetto alle effettive possibilità di investimento che avrebbero potuto offrire, sia in termini di capitali che di know-how.
Pippo Baudo replica a Beppe Grillo: “Cattiveria sorprendente”
Continua con una controreplica la schermaglia tra Pippo Baudo e Beppe Grillo. Quella frase di Baudo, “lo preferisco come comico”, non è piaciuta a Grillo, che infatti sul suo blog lunedì ha scritto, tra le altre cose, che il presentatore negli anni ’80 era asservito a Bettino Craxi (“slinguò Bettino Craxi”, letteralmente). Ora Baudo controreplica con un’intervista al Corriere della Sera.
Pippo, non stia così, forza. «La cattiveria di Grillo nei confronti del prossimo è sorprendente. Chiunque non gli sia fedele, finisce in un mondo di morti, fantasmi, cadaveri che camminano…». Piace, così, a milioni di italiani. «Mah. I suoi parlamentari sono stati candidati praticamente a caso. E i risultati si vedono. Cos’hanno cambiato? Sono saliti sul tetto di Montecitorio, va bene, e poi? E comunque, guardi, a me non interessa granché la vicenda politica… Mi feriscono gli insulti personali…» (a questo punto, a Pippo la voce inizia un po’ a tremare).
Baudo torna sulla vicenda che costò a Grillo l’allontanamento dalla Rai.
Craxi si infuriò. «Letteralmente. Ma io non lo slinguai, come dice Grillo. Anzi: se Beppe fu cacciato dalla Rai, dopo poco toccò a me. Così accettai la generosissima proposta economica di Berlusconi, che mi chiamò a dirigere tutte le sue tivù e i suoi big dell’epoca: da Corrado a Bongiorno, a Costanzo… Ma durò poco. Rescissi il contratto pagando una penale pazzesca: cedetti un intero palazzetto a viale Aventino, a Roma, dove Berlusconi poi allestì la redazione del Tg5. Per rientrare in Rai dovetti aspettare un anno e mezzo, chiuso nella mia casa di Morlupo, piegato da un esaurimento nervoso. Perché io non sono mai stato socialista ma democristiano. Ragione per cui, infatti, voterò Renzi alle primarie del Pd»
La schermaglia ha avuto inizio con una dichiarazione di Baudo, ripresa dall’Ansa il 25 novembre:
“Sono andato via dalla Rai a causa di Grillo per una sua battuta pepata che riguardava i socialisti al tempo di Craxi” ricorda Baudo, durante il terzo dei cinque incontri ‘CineCocktail’ al San Marino Film Festival. “Con Mediaset – aggiunge, secondo una sintesi diffusa dagli organizzatori del festival – non è andata bene, così come con la Rai: ho dovuto pagare una penale salatissima per sciogliere il contratto”. “Beppe Grillo – continua Baudo – è tra i talenti che ho scoperto, ricordo di avergli fatto fare un provino in televisione e di averlo fatto debuttare una settimana dopo. Adesso ha intrapreso questa strada politica, ma secondo me non ha le idee del tutto chiare. Nel dicembre di due anni fa sul palco, in occasione di uno spettacolo per l’alluvione di Genova, ho preferito chiedergli di non parlare di politica. Il suo problema è che deve condividere tutto con Casaleggio, da parte mia spero ritorni semplicemente a fare il comico”.
Ma poco dopo è arrivata la replica pungente di Grillo affidata al suo blog, eccola ripresa dall’Ansa:
“Pippo Baudo è tornato – scrive sul suo blog -. Un ritornante, un presentatore quasi vivente. Ha attaccato il M5S e leccato il culo a Renzi in diretta. Ha spiegato di essere stato cacciato dalla Rai per colpa mia, quando il cacciato fui io e lui slinguò Bottino Craxi, tremante, dissociandosi. Si involò subito dopo verso un contratto principesco con Fininvest di 45 miliardi di lire”.
“Il denaro non è acqua – aggiunge l’ex comico -. La pippite è una malattia dell’animo, descritta con cura dei particolari dal Manzoni con Don Abbondio. Diffusa tra chi è contiguo al Potere e si aspetta sempre un osso lanciato sotto il tavolo”. L’intervento arriva qualche giorno dopo le dichiarazioni che Baudo aveva rilasciato al San Marino Film Festival. “Sono andato via dalla Rai a causa di Grillo per una sua battuta pepata che riguardava i socialisti al tempo di Craxi”, ha affermato mercoledì scorso.
Nel post il leader del Movimento 5 Stelle ripropone il video di quella celebre battuta a Fantastico 7 nel 1986, nella quale dava dei ladri ai socialisti. Ieri Baudo, ospite di Otto e mezzo su La7, ha ricordato quell’episodio: “Lì per lì non successe niente, ma al primo intervallo vidi i dirigenti Rai muoversi perché chiamati dalla direzione generale. L’indomani scoppiò lo scandalo. Allora c’era un Craxi potente, c’era Manca che comandava, socialista. La battuta era forte. Dopo questa battuta ebbi rapporti difficili con la Rai e alla fine di questo periodo difficile lasciai la Rai”.
Simpson: “In questa scuola più corruzione che in Italia”. Renzi intima “finish”
Ci si sono messi di recente anche i Simpson, il cartone animato amato da trentenni e ragazzini, a dire che “questa scuola è più corrotta del Parlamento italiano”. Uno sberleffo, che verrà tradotto in decine di lingue tanti quanti sono i Paesi in cui i Simpson vanno in onda, che diventa la chiave del messaggio politico di Matteo Renzi che a chi è in Parlamento intima un deciso “finish”.
«È drammatico che in una puntata dei Simpson si dica: “Questa scuola è più corrotta del Parlamento italiano”. Pensare che nei Simpson, una delle rappresentazioni mediatiche più forti a livello mondiale, si dia questa idea del nostro Paese per me è inaccettabile. Che facciamo? Si va anche noi al Vaffa day, al giorno dell’indignazione, o si cambia».
Per poi aggiungere: “Io vinco e se il governo non fa quello che chiediamo, finish”. “Finish”, dice oggi, come ieri a Berlusconi diceva “game over”. Spiega meglio, Renzi: “Il Pd porterà il governo ad ottenere risultati per le riforme istituzionali e la legge elettorale perché ha la maggioranza dei voti nelle larghe intese: se non si fa quello che chiediamo noi finish”.
Insomma, Renzi ha le primarie in tasca e il 9 dicembre si muoverà da segretario del Pd. Ha mostrato lealtà al partito e al premier Letta adeguandosi alla decisione del Pd di tenere al suo posto Anna Maria Cancellieri. Ma, a quanto pare, i lettiani hanno rotto la tregua. ”Mentre io parlavo di legge elettorale, Europa, lavoro, loro sussurravano veline ai giornali contro di me”, ha confidato ai suoi secondo quello che scrive il Corriere della Sera.
E poi diventa ancora più esplicito il “finish” di Renzi:
“Sono curioso di vedere che faranno adesso i lettiani. Loro raccontano ad alcuni giornali di avere la maggioranza dei gruppi parlamentari, ma con questo governo delle strette intese basta una piccola cerchia di noi per far saltare l’esecutivo”.
Stato-mafia: Napolitano alla Corte, inutile mia deposizione
Quel che si intuiva dallo scarno comunicato del Quirinale degli inizi di novembre ha trovato conferma nella lettera che il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha inviato alla corte d’assise di Palermo. Due pagine che, da oggi, sono a disposizione delle parti del processo sulla trattativa Stato-mafia, in cui il capo dello Stato dice con chiarezza che la sua deposizione in dibattimento, sollecitata dai pm e ammessa dai giudici, non sarebbe utile. “Non ho da riferire alcuna conoscenza utile al processo, come sarei ben lieto di fare se davvero ne avessi da riferire”, scrive il presidente della Repubblica, escludendo di avere elementi da comunicare su quanto la Procura vorrebbe chiedergli.
Il punto ruota tutto attorno alle preoccupazioni espresse dall’ex consigliere giuridico del Colle Loris D’Ambrosio, morto due anni fa, in una lettera inviata a Napolitano il 18 giugno del 2012. Amareggiato dai veleni seguiti alla pubblicazione delle sue telefonate con l’ex ministro Nicola Mancino, intercettato nell’inchiesta sulla trattativa, D’Ambrosio presentò le sue dimissioni a Napolitano con un’accorata missiva in cui negava di avere esercitato pressioni sulla gestione delle indagini. Uno sfogo in cui a un certo punto compare la frase che interessa i pm relativa a episodi del periodo 1989-1993 che preoccupavano D’Ambrosio e che l’avevano portato “a enucleare ipotesi, – scrisse – quasi preso dal timore di essere stato allora considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”.
Parole apparentemente sibilline che si comprendono solo alla luce di quanto D’Ambrosio diceva a Mancino, nelle telefonate, sul periodo relativo alla nomina di Francesco Di Maggio, personaggio chiave nella trattativa secondo i pm, a numero due del Dap. Ma sul passaggio della lettera Napolitano non ha nulla da riferire, né – spiega – “ho ricevuto in alcun modo da D’Ambrosio qualsiasi ragguaglio o specificazione” sui suoi timori e sulle sue ipotesi. Il capo dello Stato precisa di non avere mai “interrogato” D’Ambrosio sul punto e di non essersi intrattenuto con lui su vicende del passato “relative ad anni nei quali non lo conoscevo ed esercitavo funzioni pubbliche del tutto estranee a qualsiasi responsabilità di elaborazione e gestione di normative antimafia”. Alla lunga premessa, che di fatto è una sorta di anticipazione di quanto avrebbe dovuto dire alla corte se sentito, Napolitano chiede ai giudici di valutare il “reale contributo” delle sue dichiarazioni.
Ma nella lettera, inviata a Palermo con il massimo della riservatezza, non si scrive mai che il presidente ritiene di non essere interrogato, valutazione che d’altronde spetta alla Corte. Ove mai si decidesse di sentire comunque il capo dello Stato ciò avverrebbe, come prevede la norma, attraverso una trasferta dei Pm al Quirinale. La lettera sarà ora visionata dalle parti. Solo con l’accordo di tutti i soggetti del processo potrà essere ammessa agli atti del dibattimento. E soltanto se finirà nel fascicolo del processo, la corte, dopo avere interpellato accusa e difese, potrà eventualmente tornare sui suoi passi e revocare la citazione del capo dello Stato. Cosa accadrebbe se, invece, i giudici ribadissero l’intenzione di sentire Napolitano è difficile da dirsi: il presidente potrebbe decidere di farsi sentire dai giudici o potrebbe proporre ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e investire la Consulta della questione. Critici verso la lettera del capo dello Stato Forza Italia e il Prc, mentre l’ex pm Antonio Ingroia, che coordinò le indagini sulla trattativa, parla di “confusione di ruoli”. “Non tocca a chi deve essere sentito come testimone fare simili valutazioni”.
Condominio: distacco dall’impianto centralizzato e fotovoltaico per il singolo condomino
Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220/2012, il cui tema è la riforma delle norme che regolano il condominio.
Una delle innovazioni più importanti per la vita di chi abita in un condominio è la possibilità di staccarsi dall’impianto centralizzato, diventando così autonomi e decidendo come e quanto consumare, pur rimanendo vincolati all’operatore scelto dal condominio.
Il risparmio sui consumi di gas, quindi, si realizza non cambiando operatore, ma decidendo autonomamente come regolare i propri consumi, installando sui termosifoni del proprio appartamento termo-valvole e timer, che permettono di regolare la temperatura in ogni stanza (arrivando a risparmiare fino al 20% sulla bolletta) e l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento, ma anche di evitare disomogeneità tra gli appartamenti che si trovano ai piani estremi (terra e ultimo) con temperature interne normalmente più basse di quelle degli appartamenti intermedi.
Altra novità delle nuove norme che regolano il condominio è che chi non possiede una casa indipendente, ma abita in condominio o non possiede un proprio tetto ma anche balaustre e altre superfici esterne, può installare il fotovoltaico.
Per installare un impianto fotovoltaico, il singolo condomino deve presentare la propria proposta all’amministratore, il quale entro trenta giorni deve convocare l’assemblea di condominio per discuterla. Per essere approvata, la proposta deve essere votata dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore totale del condominio. In questo caso l’impianto fotovoltaico sarà installato con una spesa distribuita tra i vari condomini e il suo utilizzo sarà a beneficio di tutti.
Una nota importante per le detrazioni fiscali: per i condomini la detrazione fiscale del 50% è prorogata al 30 giugno 2014. Dopo il 30 giugno dicembre 2014 tornerà ad essere del 36%
Quando non si autoconsumi tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico subentra lo scambio sul posto che, grazie all’energia precedentemente prodotta e immessa in rete, assegna un contributo, un “rimborso parziale”, sulla bollette condominiali pagate nell’anno.
La nuova normativa prevede anche la possibilità di installare un impianto fotovoltaico nelle parti comuni del condominio, ma a beneficio del singolo condomino.
L’articolo 5 della legge prevede quanto segue:
“I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 [del codice civile], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’ immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.
Redditometro: i dubbi del tribunale di Napoli sulla privacy
Con due sentenze n. 10508 del 2013 e n. 10764 del 2013, emanate a distanza di una settimana l’una dall’altra, il tribunale di Napoli (sezione civile stralcio), torna a bocciare il Dm 24 dicembre 2012 che, dando attuazione al disposto dell’articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del Dl 78/2010, ha profondamente rivisitato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva in base ai quali l’Agenzia delle entrate può fondare la determinazione sintetica del reddito (cosiddetto “redditometro”).
Come era già avvenuto a febbraio scorso con una ordinanza di accoglimento di un ricorso proposto da un contribuente in via cautelare ex articolo 700 del Cpc, i giudici partenopei – questa volta in esito a un giudizio di merito – hanno inibito agli uffici finanziari, prima ancora che il loro utilizzo fiscale, la raccolta stessa degli indici di spesa rilevanti per la ricostruzione induttiva del reddito dei ricorrenti e, nel caso, la distruzione di tutti gli elementi informativi eventualmente già acquisiti a detto scopo.
Le due decisioni del tribunale di Napoli
La questione della giurisdizione – Entrambi i giudici (uno dei quali è lo stesso che aveva già firmato la citata ordinanza cautelare di febbraio), con identiche argomentazioni, hanno innanzitutto ritenuto che le fattispecie loro proposte rientrano nella cognizione del giudice ordinario trattandosi di istanze volte a ottenere l’accertamento giurisdizionale del diritto alla riservatezza di contribuenti avverso l’Agenzia delle entrate atteso che questa, attraverso il decreto del 2012 attuativo nel nuovo redditometro, sarebbe stata messa (in violazione di quanto previsto dalla disposizione “madre” di cui al citato articolo 38 del Dpr 600/1973) nelle condizioni di venire a conoscenza di ogni aspetto della sfera personale dei contribuenti, i quali in tal modo verrebbero definitivamente vulnerati nel diritto ad avere una vita privata, di poter gestire autonomamente il proprio denaro e le proprie risorse, a essere quindi liberi nelle proprie determinazioni senza dover: essere sottoposti all’invadenza del potere esecutivo; dare spiegazioni dell’utilizzo della propria autonomia; subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della privacy degli individui quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all’educazione impartita alla prole e alla propria vita sessuale; il che equivarrebbe di fatto alla soppressione definitiva di ogni riservatezza e dignità riguardante, peraltro, non solo il singolo contribuente, ma tutti i componenti del nucleo familiare.
La violazione della riservatezza e gli atti dell’amministrazione finanziaria – I giudici in sostanza sottolineano (anche nella sentenza del medesimo tribunale 10764/13) come i ricorrenti non avessero messo in discussione il corretto accertamento del tributo – nel caso in questione non solo non si era ancora giunti all’emanazione di un atto impositivo ma neppure era stato ancora iniziato un controllo fiscale fondato sul redditometro – ma lamentavano una ipotetica violazione dei loro diritti fondamentali (la riservatezza in particolare) causata da una potenziale raccolta indeterminata di dati afferenti la vita privata (anche “sensibili”, come quelli relativi alla salute, agli orientamenti politici, sessuali, religiosi e altri) ritenuta sproporzionata rispetto al fine della lotta all’evasione fiscale.
Sul punto, le sentenze in esame sembrano dare voce alle preoccupazioni espresse da una parte della dottrina, che sulla scia di certa giurisprudenza internazionale (si veda in specie la sentenza “Ravon” della Corte europea dei diritti dell’Uomo del 21 febbraio 2008), ha ravvisato la necessità di garantire ai contribuenti una tutela immediata, anche di tipo inibitorio, da parte di un giudice terzo e imparziale nei confronti delle indagini fiscali, dal momento che queste possono incidere su diritti fondamentali dei soggetti ispezionati prima ancora e a prescindere dal fatto che le relative risultanze vengano tradotte in avvisi di accertamento.
Nonostante gli atti istruttori irrituali, in effetti, sono in grado di incidere situazione soggettive del contribuente (o di eventuali terzi coinvolti nell’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria) anche di natura non patrimoniale – inviolabilità del domicilio, diritto alla riservatezza e altro – senza l’emanazione di un atto impositivo, sinora la giurisprudenza maggioritaria è tuttavia nel senso di ammettere soltanto una tutela “differita”, ossia in sede di ricorso avverso l’eventuale avviso di accertamento, secondo la regola generale dell’invalidità “derivata” in base alla quale l’atto endoprocedimentale illegittimo riverbera i propri effetti deleteri sul provvedimento finale; tale tutela differita peraltro è di esclusiva pertinenza delle Commissioni tributarie sulla scorta del disposto onnicomprensivo degli articoli 2, commi 1-3, e 7 del Dlgs 546/1992 in forza del quale spettano al giudice speciale tributario tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominate nonché la risoluzione in via incidentale di ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, ivi compreso il potere di disapplicare il regolamento o l’atto amministrativo illegittimo, qualora sia rilevante ai fini della decisione.
Dal momento che l’articolo 19 del citato Dlgs 546/1992 non comprende gli atti istruttori tra quelli impugnabili potrebbe quindi al più porsi un problema di costituzionalità per una evidente lacuna del sistema che non sembra accordare idonee forme di tutela allorquando il contribuente assuma la lesione di proprie posizioni giuridiche a causa dell’attività posta in essere dall’amministrazione finanziaria in occasione o nella prospettiva dell’applicazione di tributi, nei casi in cui in esito a tale attività lesiva non segua la formalizzazione della pretesa tributaria.
Neppure appare risolutivo, come invece ritengono i giudici, il riferimento all’articolo 152 del Codice della privacy che radica la competenza del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla materia della protezione dei dati personali, tenuto conto che ai fini della determinazione della giurisdizione occorre comunque verificare quale sia l’oggetto “principale” del giudizio che nel caso in esame non può che essere costituito da quel peculiare modulo accertativo denominato appunto “accertamento sintetico”, nella versione “redditometro”: la lesione del diritto alla riservatezza è dunque mediata da atti che appartengono alla sfera fiscale e dunque ricadenti nella cognizione esclusiva dei giudici tributari.
Una vera fuga in avantii?- Alla luce di queste considerazioni, le pronunce dei giudici napoletani in esame sembrano rappresentare una vera e propria fuga in avanti, essendo connotate altresì da evidenti forzature come quella di aver di fatto accordato ai ricorrenti un’azione preventiva di mero accertamento negativo – come sopra evidenziato, la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti nella fattispecie era difatti meramente ipotetica e astratta non essendo stato neanche avviato un controllo redditometrico nei loro confronti – ritenuta invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza pacificamente improponibile in materia tributaria.
La disapplicazione del Dm 24 dicembre 2012 – Affrontata la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione, il tribunale di Napoli entra poi nel merito delle ragioni per le quali ha ritenuto di disapplicare il Dm 24 dicembre 2012: ad avviso dei giudici il decreto non farebbe innanzitutto alcuna differenziazione tra cluster di contribuenti come imposto dal ripetuto articolo 38 del Dpr 600/1973, operando del tutto autonomamente una differenziazione in base a campioni significativi di famiglie distinti in base alla composizione (persone sole, suddivise in tre fasce d’età; coppie con 1, 2, 3 o più figli, senza distinzione di età all’interno di ciascuna tipologia; monogenitori; altre tipologie di famiglie) e all’area geografica di appartenenza (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e isole), per un totale di 55 tipologie.
Inoltre il Dm utilizza come parametro per determinare le spese medie delle famiglie quelle risultanti dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie comprese nel Programma statistico nazionale fondate su analisi macroeconomiche e sociologiche effettuate per finalità diverse. Infine, si assume che con questo nuovo strumento si prevede, in dispregio dell’articolo 2 sui diritti inviolabili dell’uomo, dell’articolo 13 sulla libertà personale, e dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dell’Unione europea, la raccolta e la conservazione non già di questa o quella voce diversa tra loro per genere (come previsto dall’articolo 38), ma, a ben vedere, di tutte le spese sostenute dal cittadino-contribuente riconoscendo all’Agenzia delle entrate, precisano ancora i giudici, un potere di cui non godrebbe neppure l’autorità giudiziaria penale.
Si tratta di critiche in verità esagerate e in gran parte fuorvianti. Innanzitutto è lo stesso articolo 38 a prevedere che la determinazione sintetica del reddito può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni di contribuenti «differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza».
Peraltro, se è vero che l’imposizione tributaria è personale è altresì vero che prendere in considerazione il reddito dell’intero nucleo familiare è nell’interesse dello stesso contribuente ispezionato in quanto in tal modo questi può evitare il controllo ogniqualvolta risulti che le sue spese sono coerenti con il livello di reddito familiare ancorché non lo siano, per ipotesi, anche con quello individuale.
Quanto alle spese medie Istat, come chiarito nella circolare delle Entrate 31 luglio 2013 n. 24/E, gli uffici ai fini della selezione delle posizioni a maggior rischio di evasione dovranno tener conto esclusivamente dell’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base delle spese di ammontare certo ovvero su quelle calcolate presuntivamente in relazione però alla concreta disponibilità di beni di cui l’amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche (ad esempio potenza delle auto, lunghezza delle barche e altro – cosiddette “spese per elementi certi”).
Nella selezione non avranno invece valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall’indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie, onde evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. Anche il contraddittorio obbligatorio pre-accertamento deve vertere inizialmente in ordine alle sole «spese certe» e a quelle «per elementi certi».
Soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente non fornisce chiarimenti esaustivi il contraddittorio si estenderà alle spese medie rilevate dall’Istat, per le quali l’Agenzia, correttamente, ha comunque stabilito che il contribuente può utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto, che ove credibili, potranno essere ritenute sufficienti dagli uffici anche se non supportate da documentazione, superando in tal modo le obiezioni dei giudici napoletani che sottolineavano l’impossibilità per il contribuente di fornire la prova “negativa”, in ordine cioè a «ciò che non si è fatto» o a «ciò che non si è comprato». Destituita di fondamento è anche la censura riguardante la presunta estensione dei poteri conoscitivi dell’amministrazione attribuita al citato Dm del dicembre 2012.
Rispetto alla precedente versione dell’accertamento sintetico che pure prevedeva, almeno in linea teorica, la possibilità per gli uffici di porre a base delle contestazioni il tenore di vita desunto da qualsiasi spesa effettuata del contribuente, il nuovo redditometro si avvantaggia adesso in concreto della capacità dell’amministrazione finanziaria di intercettare informazioni relative a un numero significativo di elementi di spesa dei contribuenti, in quanto già presenti in anagrafe tributaria o comunque disponibili: si pensi alla comunicazione dei premi delle polizze assicurative, delle utenze, dei canoni di leasing e a quelle del cosiddetto “spesometro” per lo “shopping di lusso” (ossia per importi superiori a 3.600 euro), agli oneri sanitari dei quali il contribuente richiede la detrazione in dichiarazione, per non parlare della mole di informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari attraverso le quali si può avere precisa contezza della generalità delle spese sostenute dal contribuente, quantomeno di quelle effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Se le critiche dei giudici di Napoli fossero ritenute fondate allora si dovrebbe mettere in discussione la stessa possibilità per l’amministrazione di effettuare controlli e di utilizzare a questo scopo le informazione che già possiede in virtù di precise disposizioni di legge.
Si tratta in definitiva di pronunce che, pur avendo già suggestionato qualche Commissione tributaria (si veda la sentenza della Ctp di Reggio Emilia 74/13), paiono animate da uno spirito iconoclasta e perciò destinate ad avere scarso seguito anche se un effetto di rilievo probabilmente l’hanno prodotto: a loro probabilmente si deve il posticipo dell’invio dei 35mila inviti al contraddittorio fondati sull’applicazione del redditometro preannunciati dall’Agenzia delle entrate e che sono stati bloccati per approfondimenti istruttori richiesti dal Garante della privacy
Berlusconi: “Domani in piazza, è solo l’inizio”. Voto decadenza mercoledì alle 19
Si inizia dalle 19, appuntamento nell’aula del Senato. Mercoledì 27 novembre sarà il giorno di Berlusconi, con l’aula che, visti i numeri, con ogni probabilità voterà sì alla sua decadenza. Berlusconi non sarà presente. Le votazioni degli ordini del giorno che possono venir presentati in difformità alla relazione della Giunta per le Immunità cominceranno alle 19. Confermata la volontà del Pd e di Letta di votare prima, anche se solo di 24 ore, la legge di stabilità che verrà votata martedì 26 novembre a partire dalle 20,30 e con l’ulteriore blindatura data dalla fiducia.
“Domani scendono in piazza tutti i cittadini che sono fortemente preoccupati per quanto sta accadendo e che hanno a cuore il futuro del nostro Paese e scendono in piazza non per difendere Silvio Berlusconi ma perché hanno a cuore la democrazia del Paese”. Silvio Berlusconi prosegue la sua offensiva mediatica, alla vigilia del voto al Senato sulla decadenza, e sottolinea che la manifestazione sarà “assolutamente pacifica e legittima”. Una implicita risposta alla dura nota de Colle di domenica, accompagnata peraltro dalla promessa che “sarà solo l’inizio”.
Silvio Berlusconi continua a difendersi. Dopo aver presentato, lunedì, le carte che a suo dire proverebbero la sua innocenza sul caso Mediaset, è intervenuto nella trasmissione di Maurizio Belpietro su Canale 5 facendo appello ai senatori di Pd e del Movimento 5 stelle: ”Se ci fosse un minimo di indipendenza di giudizio da parte di questi parlamentari rispetto alle indicazioni dei loro partiti, dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza” e agire di conseguenza.
Berlusconi spiega che ci sono delle prove “assolute” che provano la sua estraneità ai fatti contestatigli e che ora, con le 12 nuove testimonianze in campo, è automatica la richiesta di revisione del processo che ha emesso una sentenza voluta – dice – da una magistratura di ”estrema sinistra” che ha solo l’obiettivo di ”condannarmi” . E lo ha fatto ora con una sentenza che – aggiunge – ”grida vendetta davanti a Dio e agli uomini.
Iuc, sono 3 tasse: prima casa esente solo da una. La Tasi farà rimpiangere l’Imu
Iuc, sono 3 tasse: prima casa esente solo da una. La Tasi farà rimpiangere l’Imu. ”Imposta unica comunale”, acronimo Iuc, in realtà è composta da tre tasse, una patrimoniale (Imu, e vale solo sulle seconde case), una sui rifiuti (Tari che valeva e varrà per tutti), una sui servizi indivisi dei Comuni (Tasi, che rischia di surrogare, se non superare la vecchia Imu anche sulle prime case). E’ il faticosissimo punto di compromesso raggiunto dal Governo sulla tassazione immobiliare: da una parte l’esigenza politica di cancellare il tributo sulla prima casa, dall’altra la ragione dei numeri e delle disponibilità finanziarie limitate.
L’obiettivo è stato centrato? Teniamo a mente cosa dice in proposito Gianni Trovati sul Sole 24 Ore: “Iuc sembra nascere per allontanare il carico fiscale dall’abitazione principale, ma rischia di ottenere l’effetto opposto: soprattutto in quell’ampia fascia di Comuni, che fra l’altro abbraccia tutte le città, in cui l’aliquota dell’Imu per gli altri immobili ha già raggiunto il tetto del 10,6 per mille“.
Dunque bisognerà rimpiangere l’Imu sulla prima casa? Nel gioco delle aliquote, tetti alle aliquote, compensazioni e detrazioni, incrocio fra Tasi e Imu, alla fine è assai probabile che molte abitazioni principali pagheranno un conto più salato. Perché senza detrazioni, ad esempio, un bilocale da 90 mila euro di valore catastale cui venga imposta un’aliquota Tasi massima al 2,5 per mille, pagherebbe 225 euro contro i 160 della vecchia Imu (110 con un figlio).
Come è possibile? L’imposta unica comunale (che non è affatto unica perché somma più tributi e comprende platee contributive diverse) avrà un tetto fissato al 10,6 per mille. I problemi nascono dall’incrocio fra Imu e Tasi, il tributo sui servizi indivisi, che ha la stessa base imponibile e parte dall’1 per mille. Il tetto del 10,6 per mille sugli immobili diversi dall’abitazione principale è più basso di quello immaginato nella prima versione della legge di stabilità (11,6 per mille). Il punto è che moltissimi Comuni, come abbiamo visto, l’aliquota patrimoniale sulle seconde case già l’hanno fissata al tetto massimo, togliendo di fatto posto alla Tasi (min. 1 per mille, max. 2,5 per mille). Quindi, la modulazione della Iuc che dovranno fare i sindaci è obbligata: o cancellano la Tasi (altamente improbabile) o abbassano l’Imu con il conseguente aumento delle aliquote Tasi.
Il risultato, si capisce, è a somma zero per le abitazioni diverse da quella principale. Ma per le prime case, l’aumento della Tasi (nel caso massimo al 2,5 per mille, che fra l’altro dal 2015 può aumentare) può significare, come nel caso del bilocale citrato sopra, una tassa maggiore della vecchia Imu, soprattutto perché le detrazioni (i 200 euro per tutti della vecchia Imu più i figli) che i sindaci possono autorizzare sono discrezionali e circoscritte (per legge) solo ad alcuni casi (parametri Isee, abitazioni dei single o di chi risiede più di sei mesi all’estero).











