18 Aprile 2024, giovedì
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Il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza

Le fondazioni lirico-sinfoniche nascono nell’ambito del processo di privatizzazione che ha caratterizzato il nostro Paese a partire dagli anni ’90: con il decreto legislativo n. 367 del 1996 s.m.i., infatti, gli ex enti lirici statali, come ad esempio il Teatro San Carlo di Napoli, l’Arena di Verona, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro alla Scala a Milano sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. Successivamente anche altri enti, come il Teatro Petruzzelli di Bari, hanno mutato, con un apposita previsione normativa, la loro forma giuridica da enti lirici in fondazione lirico-sinfoniche.

Il processo di privatizzazione appena delineato, tuttavia, non sempre si è svolto in modo uniforme e lineare. Anzi, spesso, ha fatto registrare tendenze contrastanti e contraddittorie; da una parte, infatti, con la costituzione di fondazioni di diritto privato (art. 3, co. 1), il legislatore si è posto l’obiettivo di gestire, in modo imprenditoriale e in partenariato con il privato, i teatri pubblici del nostro Paese, promuovendo nel mercato spettacoli lirici, di balletto e di concerto; dall’altra, invece, lo stesso ha mantenuto una disciplina di stampo fortemente pubblicistico, anche con riferimento a tali soggetti di natura privatistica: lo stesso procedimento di approvazione della deliberazione di trasformazione degli ex enti lirici in fondazioni, ad esempio, è stato affidato alla discrezionalità del governo (artt. 8 e 9), così come la disciplina degli organi, presidente, consiglio di amministrazione, sovrintendente, collegio dei revisori prevista direttamente dalla legge (artt. da 11 a 14); la gestione finanziaria, altresì, è rimasta soggetta al controllo della Corte dei conti (art. 15, co. 5), le scritture contabili e di bilancio hanno sempre continuato a seguire schemi stabiliti dall’autorità di governo (art. 16), la vigilanza sull’attività delle fondazioni è rimasta in capo all’autorità di governo, con rilevanti poteri anche di carattere ispettivo (art. 19).

Ciò ha determinato, innanzitutto, notevoli difficoltà in termini di governance delle fondazioni lirico-sinfoniche, soprattutto per quanto concerne il rapporto con i soci privati – a cui era stato subordinato ab inizio formalmente lo stesso processo di trasformazione – in costante decrescita in questi anni. Ma, in particolare, si sottolinea come le stesse fondazioni lirico-sinfoniche, nella maggioranza dei casi, abbiano fatto registrare gestioni poco oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute, non solo alla scarsità ed alla inefficiente allocazione delle risorse pubbliche del Fondo unico per lo spettacolo (cd. FUS) rispetto agli elevatissimi costi di produzione degli spettacoli, ma anche all’incidenza della contrattazione collettiva sui bilanci di detti enti.
Con l’art. 1 del Dl n. 64/2010, dopo che già diversi interventi legislativi correttivi (come ad esempio la legge n. 244 del 24 dicembre 2007) non erano stati in grado di risolvere questa grave situazione, il legislatore ha tentato di avviare una nuova ed ulteriore riforma, accentuando – con scarsi risultati – il carattere imprenditoriale di dette fondazioni, in attuazione dei principi di economicità, di imprenditorialità e sinergia, nonché di corretta gestione (art. 1, lett. a), valorizzando le figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali affidare la responsabilità delle gestioni (art. 1, lett. a) bis) e i relativi risultati in termini economici (art. 1, lett. d).
Ciononostante, le fondazioni lirico-sinfoniche hanno continuato a registrare perdite e disavanzi di bilancio, in alcuni casi molto pesanti: solo per fare alcuni esempi la Corte dei conti nel 2012 (delib. n. 85 del 2012) ha accertato che i risultati economici complessivi delle fondazioni risultavano costantemente negativi, mostrando, salvo che per alcune realtà come l’Accademia di Santa Cecilia e il Teatro Massimo di Palermo, nel 2010, una situazione patrimoniale e finanziaria molto grave rispetto a quella, già assai critica, registrata nel 2008. La Corte dei conti, in sostanza, ha rilevato che, nel 2010, quasi tutte le fondazioni avevano chiuso in perdita gli esercizi, per un disavanzo complessivo pari a 39,5 milioni. Altra grave considerazione ha riguardato l’asset dei debiti, mediamente per 2,5 volte prevalenti rispetto ai crediti, debiti condizionati soprattutto dalle esposizioni verso le Banche aumentati in proporzione alla diminuzione dei fondi provenienti dal FUS.

Il piano di risanamento
Con il decreto legge n. 91 dell’8 agosto 2013, conv. in legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (cd decreto Valore Cultura), vista la necessità ed urgenza di intervenire sulla grave situazione economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, il legislatore ha introdotto una articolata disciplina finalizzata al loro “risanamento”. L’art. 11, co. 1, in particolare, ha previsto che le fondazioni non in grado di far fronte ai debiti certi ed esigibili o in regime di amministrazione straordinaria dovranno presentare un piano di risanamento ad un commissario straordinario appositamente istituito presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MIBACT).
I principali contenuti di tale piano dovranno inderogabilmente comprendere:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione;
b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016;
e) l’indicazione dell’entità del finanziamento dello Stato richiesto per contribuire all’ammortamento del debito;
f) l’individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l’applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
I piani di risanamento, in base al Dl n. 91 del 2013, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell’accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle questioni relative al personale, saranno poi approvati, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto del MIBACT, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze (di seguito MEF).
Si evidenzia infine che, in base all’art. 1, co. 14, del decreto legge, le fondazioni lirico-sinfoniche che non hanno presentato o approvato il piano di risanamento, ovvero che non abbiano raggiunto entro l’esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico saranno poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il fondo di rotazione
Per sostenere i piani di risanamento presentati delle fondazioni lirico-sinfoniche, il decreto legge n. 91 del 2013 ha previsto, per l’anno 2014, l’istituzione, presso il MEF, di un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. Tali risorse verranno erogate sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso MEF, nel quale dovranno essere indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme. Tale contratto conterrà altresì una regolamentazione relativa ad eventuali inadempimenti da parte delle fondazioni rispetto al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi moratori.
Con riferimento all’anno 2013, invece, il decreto ha stabilito che una quota pari ad un massimo di 25 milioni di euro potrà essere anticipata dal MIBACT, su indicazione del commissario straordinario, a favore di quelle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare persino la gestione ordinaria. Tuttavia, anche in questo caso, al fine di ricevere tali anticipazioni, le fondazioni dovranno comunicare al MIBACT e al MEF l’avvio medio tempore della negoziazione per la ristrutturazione del debito, nonché l’avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e la razionalizzazione di quello artistico, nonché la conclusione dell’accordo di ristrutturazione da inserire nel piano di risanamento.

Il rilancio del sistema nazionale musicale
Oltre a prevedere norme di intervento e di risanamento, il Dl n. 91 del 2013 ha introdotto una serie di misure per il rilancio complessivo del sistema delle Fondazioni lirico-sinfoniche nel nostro Paese. Ancora una volta, ciò è avvenuto principalmente attraverso l’indicazione di una struttura di governance e con la rimodulazione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti pubblici. La normativa testé citata, infatti, ha previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno modificare il proprio statuto entro il 30 giugno 2014 (che però entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015) adeguando la propria struttura alle seguenti condizioni: a) il presidente della fondazione dovrà essere il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero una persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente; b) il consiglio di indirizzo, responsabile del pareggio del bilancio della fondazione, dovrà essere composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato; rimane fermo altresì che la partecipazione dei soci privati alla fondazione dovrà essere in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della stessa, non inferiori al 3%; il sovrintendente, infine, rappresenterà l’unico organo di gestione, nominato dal MIBACT, coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo; il collegio dei revisori dei conti dovrà essere composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del MEF e uno in rappresentanza del MIBACT.
Tali organi avranno durata pari a cinque anni e il compenso per i loro componenti sarà stabilito secondo criteri indicati dal MIBACT in concerto con il MEF.

Nuovi criteri di ripartizione del FUS
Il decreto n. 91 del 2013, infine, ha previsto che la quota del fondo unico per lo spettacolo (cd. FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga attribuita sulla base dei nuovi seguenti criteri:
a) il 50% in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di determinati indicatori di rilevazione della produzione che il MIBACT elaborerà nei prossimi mesi;
b) il 25% verrà erogata in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse in attuazione di criteri adottati dal MIBACT;
c) il 25% potrà essere finanziato in considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.
Il decreto ha altresì stabilito che, per il triennio 2014-2016, una quota del 5% del FUS destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche venga destinato, con un particolare procedimento individuato dal MIBACT, solo alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

Conclusioni
L’intervento di risanamento e di rilancio del sistema musicale, così come delineato nel Dl n. 91 del 2013, contiene senza dubbio alcuni elementi di “discontinuità” rispetto al passato: in particolare, esso appare andare nel senso di una definitiva “rottura” con la precedente prassi del legislatore di intervenire mediante interventi “episodici” e spesso non coordinati tra di loro. E ciò nonostante tale disciplina non rappresenta una riforma complessiva della materia, più volte annunciata in questi anni – ma mai varata – a livello parlamentare (ddl in materia di spettacolo dal vivo), ma soltanto in una previsione contenuta in un decreto legge, emanato, dunque, sulla base del presupposto dell’urgenza e della necessità.
E’ tuttavia indicativo che la disposizione in parola coniughi, forse per la prima volta, il “risanamento”, piuttosto che il “salvataggio”, delle fondazioni lirico-sinfoniche, con la necessità del loro “rilancio” a livello nazionale e internazionale, in una prospettiva di medio-lungo periodo; soprattutto, appare chiaro l’intento del legislatore di avviare il percorso di risanamento delle fondazioni, incidendo, oltre che sulla struttura degli organi e sulla governance di tali enti, anche sugli ingenti costi del personale, nonostante le opposizioni e rivendicazioni sindacali dei lavoratori connesse ai loro diritti acquisiti. Accanto al taglio del 50% della spesa per il personale rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2012, infatti, è stato previsto anche una vera e propria razionalizzazione delle spese per il personale artistico, anch’esse assai incidenti sul disavanzo di tali enti.
Nell’ottica del legislatore, probabilmente, la progressiva decrescita dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche rappresenta soprattutto uno strumento per invocare, nonostante la grave crisi finanziaria e il contesto di spending review in cui versa il nostro Paese, una maggiore partecipazione da parte dei privati nelle stesse. L’aspettativa, quindi, è che tali norme di riforma costituiscano un reale incentivo al coinvolgimento, nell’ambito del settore musicale lirico-sinfonico del nostro Paese, di sempre più numerosi soggetti imprenditoriali, sino ad d’ora intervenuti in misura marginale, per i motivi sopra esposti, rispetto alle effettive possibilità di investimento che avrebbero potuto offrire, sia in termini di capitali che di know-how.

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