24 Aprile 2024, mercoledì
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Condominio: distacco dall’impianto centralizzato e fotovoltaico per il singolo condomino

Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220/2012, il cui tema è la riforma delle norme che regolano il condominio.
Una delle innovazioni più importanti per la vita di chi abita in un condominio è la possibilità di staccarsi dall’impianto centralizzato, diventando così autonomi e decidendo come e quanto consumare, pur rimanendo vincolati all’operatore scelto dal condominio.

Il risparmio sui consumi di gas, quindi, si realizza non cambiando operatore, ma decidendo autonomamente come regolare i propri consumi, installando sui termosifoni del proprio appartamento termo-valvole e timer, che permettono di regolare la temperatura in ogni stanza (arrivando a risparmiare fino al 20% sulla bolletta) e l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento, ma anche di evitare disomogeneità tra gli appartamenti che si trovano ai piani estremi (terra e ultimo) con temperature interne normalmente più basse di quelle degli appartamenti intermedi.

Altra novità delle nuove norme che regolano il condominio è che chi non possiede una casa indipendente, ma abita in condominio o non possiede un proprio tetto ma anche balaustre e altre superfici esterne, può installare il fotovoltaico.
Per installare un impianto fotovoltaico, il singolo condomino deve presentare la propria proposta all’amministratore, il quale entro trenta giorni deve convocare l’assemblea di condominio per discuterla. Per essere approvata, la proposta deve essere votata dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore totale del condominio. In questo caso l’impianto fotovoltaico sarà installato con una spesa distribuita tra i vari condomini e il suo utilizzo sarà a beneficio di tutti.
Una nota importante per le detrazioni fiscali: per i condomini la detrazione fiscale del 50% è prorogata al 30 giugno 2014. Dopo il 30 giugno dicembre 2014 tornerà ad essere del 36%
Quando non si autoconsumi tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico subentra lo scambio sul posto che, grazie all’energia precedentemente prodotta e immessa in rete, assegna un contributo, un “rimborso parziale”, sulla bollette condominiali pagate nell’anno.
La nuova normativa prevede anche la possibilità di installare un impianto fotovoltaico nelle parti comuni del condominio, ma a beneficio del singolo condomino.

L’articolo 5 della legge prevede quanto segue:
“I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 [del codice civile], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’ immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

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