30 Ottobre 2026, venerdì
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Codice della strada: il dubbio sulla maggiorazione nella riscossione coattiva di sanzioni

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Secondo prassi da tempo consolidata tra gli Enti Locali e le Prefetture, le sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada non pagate nei termini previsti, sono iscritte a ruolo, ai sensi degli articoli 203, comma 3, e 206, comma 1, del codice della strada, per una somma pari alla metà del massimo, oltre alle spese di accertamento, notifica e procedimento, e sono soggette alla maggiorazione del 10% semestrale per effetto dell’art. 27 legge 24.11.1981 n.689, espressamente richiamato.

La Cassazione aveva già insinuato qualche dubbio in merito con la sentenza n. 3701 pubblicata il 16 febbraio 2007, con la quale la Suprema Corte non riteneva corretta l’applicazione della maggiorazione del 10% su base semestrale delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.

Con la recente pubblicazione del parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, che con nota n. 328804 del 31 luglio 2013 condivide il giudizio di Cassazione, la questione torna alla ribalta ingenerando aspettative tra tutti gli utenti della strada.
Con la sentenza 3701/2007, la Cassazione aveva osservato che “Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal Giudice di pace.”
L’Avvocatura dello Stato, in risposta ad un quesito presentato dalla Prefettura di Novara, concludeva che “Allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”.
Il fondamento di tale convincimento si basa sulla presunta “deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27”, che risulterebbe palesemente in contrasto con quanto stabilito dal successivo art. 206 del c.d.s., il quale stabilisce invece che “la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Un attenta lettura dell’art. 203, comma 3, del c.d.s. evidenzia però l’equivoco sorto sul riferimento normativo della legge 689/81 a cui si riferisce la deroga, che risulta essere in realtà all’art. “17” anziché all’art.”27” come erroneamente sostenuto.
L’art. 203, comma 3, del c.d.s., dispone infatti che: ”Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”, con riferimento quindi all’obbligo del rapporto all’autorità amministrativa competente ex art. 17 l. 689/81 e non all’esecuzione forzata di cui all’art. 27 l. 689/81.

L’equivoco non è di poco conto se si considerano gli eventuali effetti in termini economici sugli Enti creditori e sugli utenti della strada, tuttavia ci si chiede se questo potrebbe essere un buon motivo “per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”.

Ritratto dei reali di Danimarca bocciato in Rete: “Sembrano la Famiglia Addams”

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Il nuovo ritratto ufficiale della famiglia reale danese ricorda la locandina di un film horror o, al meglio, la Famiglia Addams. Dopo la diffusione sul web, in molti hanno preso in giro l’opera realizzata dal noto artista Thomas Kluge che ci ha lavorato sopra quattro anni. Molti danesi hanno ironizzato su internet: “Sembra la famiglia Addam” (il noto telefilm horror – comico che ha impazzato anche in Italia fino agli anni Ottanta). Tra loro chi sembra fare più paura? A detta di molti è il piccolo erede al trono Christian, immortalato con sguardo cupo in primo piano.

Racconta tutto Elmar Burchia sul Corriere della Sera del 20 novembre:

“Il 44enne Thomas Kluge ha lavorato quattro anni al ritratto ufficiale della famiglia reale, presentato venerdì durante una cerimonia al palazzo di Amalienborg a Copenaghen. Il pittore danese ha voluto rappresentare anche ‘la parte privata’ dei sovrani. Tuttavia, il risultato dell’opera intitolata ‘Kongehuset’ (‘La famiglia reale’) non piace. Anzi, è diventata oggetto di scherno”.

“Il motivo? Sembra uscita da un film dell’orrore. Il dipinto riunisce tre generazioni della famiglia reale: al centro c’è il principe Christian (8 anni), secondo in linea di successione al trono. Alla sua sinistra siede la regina Regina Margherita II di Danimarca (73 anni). La più piccola è la principessa Athena di tre anni. Lo sguardo serio di Christian vuole in primo luogo esprimere ‘la sua responsabilità’, dopotutto un giorno sarà re. In verità, ricorda più il bambino del film ‘Omen – Il presagio»’, commentano i danesi su Facebook. La tela (220 per 220 centimetri) ha aperto la mostra ‘Thomas Kluge – Ritratti della famiglia reale danese’ nel Museo di Amalienborg. Con questo dipinto la casa reale ha voluto rendere omaggio all’opera del pittore e scultore danese Laurits Tuxen del 1880. L’allora re Cristiano IX di Danimarca e sua moglie, la regina Luisa, erano considerati i «suoceri d’Europa», motivo per cui la tela è diventata un simbolo nazionale della Danimarca”.

Da dove viene la bravura?

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Per diventare “bravi” è necessario un atto di responsabilità verso se stessi che traduca le proprie attitudini in comportamenti competenti: atti e parole efficaci che ci conducano attraverso la via più breve al risultato che ci proponiamo.
La traduzione dell’attitudine in competenza passa attraverso la sperimentazione, l’apprendimento e, soprattutto, la costante pulizia e manutenzione del nostro pensiero. Anche se non ce ne accorgiamo, infatti, i comportamenti sono innanzitutto figli dei nostri pensieri: un comportamento efficace nasce da un pensiero che inquadra correttamente l’azione facilitandone il successo, un comportamento inefficace è figlio di un pensiero mal posto. Provate a trovare una soluzione se considerate il problema irrisolvibile a priori… Provate a delegare se pensate che se fate voi fate prima e meglio… (questo pensiero killer è diventato addirittura un proverbio… “chi fa da sé fa per tre”. Non male, vero?).

Possedere conoscenze e tecniche, insomma, non basta se la nostra competenza è ostaggio di un “pensiero killer” che la limita. Un altro ingrediente della bravura è la capacità di valorizzare i nostri punti di forza, le nostre competenze e caratteristiche più spiccate, che sono gli strumenti attraverso i quali generiamo eccellenza. Certo, a patto di usarli in modo pertinente allo scopo e alla situazione (avete presente chi continua a parlare quando dovrebbe ascoltare e chi va avanti ad ascoltare quando dovrebbe parlare?).

La bravura, quindi, è il risultato di una regia interna che si sviluppa tra lo scopo che ci proponiamo e il modo nel quale giochiamo i nostri asset (vedi articolo precedente), anche rispetto a ciò che ci motiva (perché quando facciamo qualcosa che ci piace diventiamo noi stessi produttori di energia mentre quando non siamo motivati consumiamo energia senza produrla…), e ai nostri valori (perché i valori sono una prospettiva mentale attraverso la quale valutiamo lo scopo delle azioni in termini di bontà, importanza e giustizia).

In conclusione, quando agiamo le nostre competenze in armonia con ciò che ci piace e riteniamo giusto, la nostra azione diventa più decisa, più nitida e meno faticosa proprio perché c’è una coerenza tra senso di efficacia, piacere e valore.
Se guardiamo solo la dimensione individuale, però, rischiamo di avere una visione troppo limitata della bravura.

Possiamo dire che una persona è brava solo perché raggiunge prima e meglio lo scopo che si prefigge? La bravura non si sviluppa anche attraverso dinamiche con le altre persone?
Sul prossimo articolo risponderemo a queste domande…. – See more at: http://www.limpresaonline.net/articolo.php?id=20549#sthash.vSHkD0FO.dpuf

Informazione, formazione e addestramento per lavoratori a domicilio

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E’ stato richiesto alla Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di conoscere se per i lavoratori a domicilio, risultanti dipendenti da una azienda, ma operanti nella loro abitazione, vadano formati e informati anche quali addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio.
Nel parere rilasciato nell’interpello n. 13 del 24 ottobre 2013 viene precisato in primo luogo che il lavoro a domicilio viene reso in forma subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore in ordine alle modalità di esecuzione, caratteristiche e requisiti del lavoro da svolgere.
Viene poi ricordato che, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico sulla sicurezza, ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 (obbligo di informazione e formazione) e gli stessi devono essere forniti di DPI (es. mascherine, occhiali), in relazione alle mansioni assegnate e di attrezzature a norma.
Pertanto, secondo la Commissione, il datore di lavoro è tenuto a fornire una adeguata formazione e informazione secondo quanto previsto negli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e non a fornire la formazione relativa al pronto soccorso e antincendio in quanto il domicilio non è considerato luogo di lavoro così come definito dall’art. 62 del Testo Unico.

Si ricorda, in proposito, che è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi (come sostituito dall’art. 2, L. n. 858/80).
La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2094 del codice civile ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall’imprenditore nell’esecuzione del lavoro. Il lavoratore a domicilio non può eseguire il lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Aci e la tassa occulta: 191 milioni l’anno per il Pra, registro inutile

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Costa 191 milioni ogni anno ed è completamente inutile. O meglio serve solo all’Aci ma per gli italiani è completamente inutile. E’ il Pra (pubblico registro automobilistico), quello che minuziosamente annota le informazioni su tutte le auto che circolano in Italia. I conti li fa per il Corriere della Sera Sergio Rizzo. E i risultati sono impietosi: costa tanto, non serve e non si riesce in nessun modo a togliere. Chiedere, per esempio, a Pier Luigi Bersani, che due volte ci ha provato senza esito.
Un carrozzone con 3mila dipendenti e una giungla di controllate, un centinaio. Ma per cosa? Burocrazia. Soprattutto, nonostante la raffica di spending review il Pra è là, intonso.
Racconta Rizzo:
Anche se pochi ormai se la ricordano, quella storia Pier Luigi Bersani certo non l’ha dimenticata. Non fosse altro perché è una delle sconfitte più brucianti che da ministro delle liberalizzazioni abbia dovuto subire ad opera di una lobby. Due volte ha provato ad abolire il Pubblico registro automobilistico, e due volte è stato respinto con perdite. La prima, nel 2000; la seconda, sette anni più tardi. Poco importava che i cittadini italiani avrebbero potuto risparmiare un bel po’ di quattrini su ogni passaggio di proprietà, e che dal 1992 il Pra fosse un inutile doppione degli elenchi della Motorizzazione civile. Prima di Bersani, anche i sostenitori di un referendum promosso nel 1995 da un comitato presieduto dall’ex direttore del Sole24ore Gianni Locatelli e composto da una serie di associazioni e dalla rivista Quattroruote si erano dovuti arrendere. Le firme vennero raccolte in abbondanza, ma la Corte costituzionale dichiarò il quesito inammissibile. Tanto è misteriosamente potente, la lobby del Pra, da essere sfuggita alle grinfie della spending review, risultando appena sfiorata dal decreto semplificazioni: gli automobilisti non dovranno più comunicare le perdite di possesso e i cambi di residenza, che saranno acquisiti d’ufficio. Troppa grazia…
Un residuato del fascismo. Spiega sempre il Corriere:
Sopravvive così uno degli ultimi residui della normativa fascista, considerato che l’iscrizione dei veicoli al Pra è prevista da un decreto del 1927. Ma ciò che conta di più, questa tassa occulta da circa 200 milioni l’anno, cifra pari a sei volte e mezzo lo stanziamento 2014 per il dissesto idrogeologico in tutta Italia, rappresenta una formidabile assicurazione sulla vita per un carrozzone chiamato Automobile club d’Italia. L’unica federazione sportiva dipendente dal Coni che oltre a gestire per legge una funzione statale obbligatoria per i cittadini riscuote pure una imposta: il bollo auto. Ovviamente non gratis. Per la riscossione di quella tassa ha incassato lo scorso anno 41 milioni, che sommati ai 191 introitati grazie alla gestione del Pubblico registro automobilistico fanno 232 milioni. Somma alla quale vanno aggiunti 14 milioni di ricavi «diversi» dalle amministrazioni statali e dalle Regioni per i servizi di informazione sulla mobilità. Totale del fatturato pubblico, 246 milioni: vale a dire l’84,8 per cento delle entrate complessive, risultate pari a 290 milioni. Proporzioni che ben descrivono l’anomalia della quale stiamo parlando, ma non dicono proprio tutto.
Una struttura, quella dell’Aci, decisamente pesante.
(…) tremila dipendenti, 106 strutture provinciali e Dio solo sa quante società appese. L’Aci nazionale controlla innanzitutto la Sara assicurazioni, cui fanno capo altre nove partecipazioni. C’è il 21% della compagnia turistica Valtur di Carmelo Patti, finita in amministrazione straordinaria. C’è il 10% della società finanziaria Zenit. C’è l’87% della Ala assicurazioni e il 100% della Sara vita. Nonché una piccola quota in Nomisma, il centro studi bolognese fondato da Romano Prodi. Ma non è finita di sicuro qui. Nel portafoglio dell’Aci c’è per esempio l’Aci informatica, cui era stata assegnata l’architettura informatica del costosissimo sito turistico nazionale Italia.it, protagonista di innumerevoli disavventure. E poi una impresa di progettazione, studi e consulenze (Aci Consult), quindi la società proprietaria dell’autodromo di Vallelunga nei pressi di Roma (Aci Vallelunga), una ditta di «assistenza tecnica ai veicoli e assistenza sanitaria alla persona» (Aci Global), una immobiliare (Aci Progei), una società sportiva (Aci sport) e un’agenzia di viaggi (Ventura). Ciliegina sulla torta, la joint venture al 50 per cento con la casa editrice di Silvio Berlusconi (Aci Mondadori), costituita nel 2000: il bilancio dello scorso anno si è chiuso con una perdita di 257 mila euro. E non è stato il solo buco.

Imu, rischio abolizione parziale

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Abolizione della seconda rata Imu ma solo parziale. I titolari di immobili adibiti ad abitazione principale non dovrebbero passare alla cassa, entro il prossimo 16 dicembre, solo se i comuni non hanno aumentato le aliquote fissate nel 2012. In caso di aumento, infatti, la differenza del quantum dovuto dovrebbe essere a carico dei contribuenti. Inoltre, non dovrebbe più essere concesso l’esonero dal pagamento per i titolari di terreni agricoli e fabbricati rurali. Sono questi gli scenari che si potrebbero profilare se nel consiglio dei ministri di martedì prossimo il governo confermerà i contenuti della bozza di decreto-legge esaminata giovedì da palazzo Chigi (si veda ItaliaOggi di ieri). Dunque, nonostante manchino poco più di 20 giorni al fatidico appuntamento per il pagamento del saldo dell’imposta municipale, la cui scadenza è stabilita per il prossimo 16 dicembre, non si hanno ancora certezze neppure sull’esonero dal pagamento per gli immobili adibiti a prima casa. Anche per i titolari di questi immobili il beneficio è condizionato dalle scelte fatte dal comune sul cui territorio insistono i fabbricati. Nella versione attuale della bozza del dl l’abolizione dovrebbe essere limitata alla metà dell’imposta calcolata applicando aliquote e detrazioni stabilite dal comune nel 2012.

DIETRO IL CASO CANCELLIERI UN “TUTTI CONTRO TUTTI” CHE MIRA AD ABBATTERE PALAZZO CHIGI E QUIRINALE

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Il “caso Cancellieri” è ormai diventato il “caso Letta-Napolitano”, e come tale non si è chiuso con il voto contrario alla mozione di sfiducia di stampo “manettaro” che doveva disarcionare il ministro della Giustizia. Diciamoci la verità: a chi ha montato e continua a montare la canea con la Cancellieri non frega nulla dei rapporti che il ministro e i suoi congiunti avevano con la famiglia Ligresti, e delle supposte bugie che il ministro avrebbe detto alla magistratura, al parlamento e alla stampa. Certo, la componente giustizialista c’è, e non solo a sinistra, e si muove contro la Cancellieri in quanto ministro della Giustizia, esattamente come aveva fatto nei confronti di Mastella e della sua famiglia. Ma i veri obiettivi di chi burattinisticamente muove i fili del “caso” sono altri: far cadere il governo per andare al più presto alle elezioni. E siccome sulla strada del ricorso anticipato alle urne c’è il Quirinale, ecco che i colpi di schioppo sono indirizzati anche – anzi, prima di tutto – verso Napolitano.

Letta, finalmente in versione “palle d’acciaio”, è stato bravo a smontare la manovra, mettendoci la faccia nel difendere l’accusata e chiarendo, specie al suo partito, che sfiduciare un ministro equivale a sfiduciare l’intero esecutivo. Sia chiaro, la vicenda mostra alcuni lati oscuri e fin da subito la strategia difensiva del ministro non è stata brillante. Ma è evidente che nel Paese più “relazionale” del mondo, si tratta di peccati veniali. I quali, per di più, non si sono tradotti – per esplicito giudizio della Procura e del vertici del sistema penitenziario – in atti contrari ai doveri d’ufficio. Quindi, in mancanza di atti giudiziari, era doveroso difendere il ministro. Se una volta tanto, anche a sinistra, si è stati garantisti, val la pena stappare una bottiglia di champagne. O addirittura due, visto che quella “ragion di Stato” evocata da Repubblica come motivo di indignazione per il coro giustizialista, rappresenta, al contrario, un buon motivo di compiacimento per chi, come noi, ha a cuore la difesa dello Stato di diritto e del diritto dello Stato ad essere tale.

Tuttavia, le pistole non sono tornate nelle fondine, e questo proprio perché l’obiettivo vero non era e non è la Cancellieri. Anzi, il caso rimarrà aperto, e altri simili se ne apriranno, fintanto che all’ordine del giorno dell’agenda politica (si fa per dire) s’inseriranno a forza i regolamenti di conto all’interno dei due poli del nostro fallito bipolarismo. Si tratta, si badi bene, di convulsioni che non riguardano solo gli assetti dei due partiti maggiori, o la sopravvivenza di alcuni uomini politici (Berlusconi, D’Alema) e la carriera futura di altri (Alfano, Letta, Renzi), con i relativi interessi economici ad essi collegati. No, qui c’è di mezzo soprattutto Palazzo Chigi e Quirinale, e con essi l’intero impianto istituzionale del Paese. Fatta la somma, la partita che si sta giocando assomiglia ad un confuso “tutti contro tutti”, dove ogni colpo è lecito. Il primo game è stata la spaccatura del Pdl, il secondo sarà la frantumazione del Pd. Ma proprio perché non ci sono regole né arbitri, e per di più le maglie dei giocatori si confondono, le azioni di gioco non sono affatto chiare. Per esempio, siamo proprio sicuri che quella consumata dentro il Pdl, e che ha portato alla rinascita di Forza Italia e alla nascita del Nuovo Centrodestra, sia stata una vera guerra? Alcuni sostengono di no, anzi si parla esplicitamente di “manfrina”, di “pateracchio”. Altri sostengono invece la tesi opposta, fino a immaginare che Alfano si alleerà presto con Casini e quelli di Scelta Civica che hanno seguito il ministro Mauro, per poi incontrare gli ex Margherita del Pd, con in testa Enrico Letta.

Noi crediamo che la verità stia nel mezzo: da un lato falchi e colombe se le sono date di santa ragione, e non certo per scena; dall’altro, Berlusconi e Alfano, con il concorso di alcuni fidati e un drappello di pontieri, hanno sancito un patto, i cui contorni emergeranno al momento opportuno. In fondo anche al Cavaliere conviene che il governo vada avanti – né avrebbe i numeri per farlo cadere – e gli fa assai comodo essere allo stesso tempo al governo e all’opposizione. Dunque…

Ugualmente in controluce va letta la vicenda in casa Pd. E appare opposta a quella del Pdl. Qui Letta e Renzi fanno finta di andare d’accordo, pur in presenza di piccole stilettate, mentre in realtà lo scontro è senza quartiere. Come dimostra l’uso spregiudicato della vicenda Cancellieri. In realtà il Pd non reggerà all’urto, e dopo la fine di questa incredibile sceneggiata delle primarie, se ne avrà evidenza. Anche perché la vicenda incrocia quel processo di delegittimazione della politica che magistratura e media stanno portando avanti da tempo, finendo per farne diventare il Pd autolesionisticamente subordinato. Il quale viene cavalcato da Renzi, senza capire che più si sputtana la politica e più le larghe intese – di cui Letta si è fatto interprete e il sindaco di Firenze nemico – sono indispensabili, perché alle prossime elezioni non vincerà di nuovo nessuno. Avete visto l’astensionismo che si è registrato alle regionali in Basilicata? È solo l’inizio.

RESPONSABILITA’ SANITARIA E MEDICINA DIFENSIVA

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La questione dei comportamenti configurabili come abusi “difensivi” per evitare guai giudiziari nell’esercizio della professione medica merita particolare attenzione poiché possono compromettere i tradizionali equilibri sui quali si fonda il delicato rapporto medico-paziente, nonché costituire essi stessi fonte di risarcimento del paziente danneggiato.

Questo nuovo volume analizza sia gli interventi di contrasto a tale “degenerazione” delle attività in ambito sanitario sia la possibilità che la “medicina difensiva” da parte di chi, in concreto, si prende cura del paziente possa integrare un’ipotesi di inadempimento della prestazione professionale.

Attraverso un aggiornato inventario delle posizioni della giurisprudenza di Cassazione nell’ambito della responsabilità civile e penale del medico, il testo definisce inoltre l’attuale “stato dell’arte” giudiziario in materia.

Piano dell’opera:
1. L’agire medico responsabile e gli effetti della medicina difensiva

2. La “medicina difensiva” nell’ambito dello statuto della responsabilità civile e penale

3. Il ruolo della “medicina difensiva” nell’elaborazione del consenso informato.

4. La gestione del rischio e la tutela assicurativa in sanità: scenari condizionati dalla medicina difensiva

5. Le linee guida ed il loro ruolo di contrasto al fenomeno della “medicina difensiva”
» U. Genovese, Ricercatore confermato Università degli Studi di Milano, Coordinatore del Laboratorio di Responsabilità sanitaria – Sezione dipartimentale di Medicina legale e delle assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano.
» P. Mariotti, Avvocato del Foro di Milano.

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RESPONSABILITA’ SANITARIA E MEDICINA DIFENSIVA
Maggioli Editore – Novità ottobre 2013
Pagine 312 – F.to cm. 17×24 – Codice 88-387-8333-3 – euro 39,00
SCONTO 10% o 15% NEL MODULO D’ORDINE
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La spesa documentata nella fattura – sempre allegata all’ordine – è fiscalmente deducibile ai sensi degli articoli 54-56 TUIR.

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– Per ogni ulteriore informazione in merito alla presente promozione contatti il Servizio Clienti Maggioli Editore clienti.editore@maggioli.it.
– Ai sensi del D.Lgs. 22.5.1999, n. 185, art. 5, Lei ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, restituendo il prodotto acquistato entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del medesimo.

 

LE LINEE GUIDA E LA RESPONSABILITA’ SANITARIA

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Le linee guida costituiscono importanti strumenti di governo clinico, nonché indicatori di qualità, appropriatezza, efficacia ed economicità delle prestazioni professionali di tipo sanitario; la definizione di procedure, protocolli, percorsi diagnostici terapeutici e best practice prestabiliti ha determinato negli ultimi anni una conseguente de-responsabilizzazione e acriticità sull’attuabilità delle linee guida stesse da parte del medico, con effetti sulla tutela della salute del paziente.

Aggiornato con la Legge Balduzzi, questo nuovissimo saggio guida il Professionista nella corretta interpretazione delle linee guida, con particolare riferimento all’applicazione delle stesse e alla valenza giuridica nell’ambito della professione sanitaria e della medicina difensiva e analizza le ripercussioni circa l’autonomia decisionale dei medici e della loro adesione alle raccomandazioni in esse contenute.

A tal proposito il volume chiarisce tutti gli aspetti di responsabilità civile e penale e di risarcimento del danno, fornisce indicazioni sull’adeguata applicazione in sede di contenzioso delle linee guida in quanto strumenti a difesa del fatto svolto dal medico ed esamina il profilo assicurativo.

Struttura del testo:

Capitolo I – Significato scientifico e pratico-attuativo delle linee guida, procedure, protocolli, percorsi diagnostici terapeutici e best practice: semantica ed epistemologia
1. Le decisioni “evidence based” in sanità
2. Linee guida, protocolli, percorsi diagnostici terapeutici, best practice: elementi semantici
3. Epistemologia delle linee guida
4. La scelta delle linee guida da recepire: la produzione internazionale

Capitolo II – L’osservanza delle linee guida quale criterio di valutazione giudiziale della responsabilità professionale del medico
1. Profili di responsabilità civile
2. Profili di responsabilità penale

Capitolo III – Il ruolo delle linee guida, procedure e protocolli quale strumento di contrasto al fenomeno della “medicina difensiva”

Capitolo IV – L’adesione alle “linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” e colpa lieve del medico: l’art. 3, comma 2 della “Legge Balduzzi”

Capitolo V – Aspetti assicurativi nell’applicazione delle linee guida

Capitolo VI – Casistica giurisprudenziale

Capitolo VII – Allegati
» U. Genovese, ricercatore in medicina legale e delle assicurazioni, sezione dipartimentale di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università degli studi di Milano.
» P. Mariotti, Avvocato del Foro di Milano.
» R. Zoja, Professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni.

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LE LINEE GUIDA E LA RESPONSABILITA’ SANITARIA
Maggioli Editore – Novità novembre 2013
pagine 226- F.to cm. 17×24 – CODICE 84453 – euro 26,00
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L’ASSOLUZIONE DAI REATI DI CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA GIURISPRUDENZA

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Le numerose modifiche normative intervenute in materia di reati riguardanti la circolazione stradale e la successiva produzione giurisprudenziale vengono analizzate in questo nuovissimo Manuale che approfondisce i profili di diritto penale sostanziale relativi alle fattispecie di reato connesse alla guida di veicoli.

Con taglio operativo, il volume esamina le tematiche concernenti l’accertamento dei reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dedica particolare attenzione alle sanzioni amministrative relative alla sospensione e revoca della patente e alla confisca del veicolo ed esplica le novità legislative in materia di corse clandestine.

Corredato in ciascun capitolo delle più recenti casistiche giurisprudenziali, il testo si configura come un indispensabile supporto per un’efficace gestione delle problematiche che il Professionista deve affrontare in fase processuale ed è così di seguito strutturato:

Capitolo I – Profilo storico-normativo
1. Premessa. L’evoluzione normativa dal d.lgs. 285/1992 alla l. 120/2010

Capitolo II – I reati del codice penale nella circolazione stradale
1. Omicidio colposo. Nozione
2. Lesioni personali colpose. Nozione
3. La procedibilità e la competenza a conoscere i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
4. La colpa nei delitti di omicidio e lesioni colpose con violazione delle
• Segue: l’inosservanza delle regole di condotta
• Segue: l’attribuibilità all’agente dell’inosservanza delle regole di condotta
• Segue: evitabilità dell’evento mediante osservanza delle regole. Il limite del caso fortuito
5. La cooperazione colposa

Questioni giurisprudenziali

Capitolo III – I reati del codice della strada nella circolazione
1. La disciplina applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza dal 2003 ad oggi
2. La guida in stato di ebbrezza di un veicolo. La condotta
• Segue: le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza: analisi dell’aria espirata, prelievo ematico, descrizione degli elementi sintomatici
• Segue: l’analisi dell’aria alveolare espirata. L’etilometro
• Segue: i presupposti dell’accertamento con l’etilometro
• Segue: l’accertamento da parte delle strutture sanitarie
• Segue: il consenso al prelievo ematico
• Segue: l’accertamento mediante descrizione delle circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza
3. La commisurazione della pena al tasso alcolemico
• Segue: i problemi interpretativi: reati autonomi o unico reato circostanziato
• Segue: la descrizione delle circostanze sintomatiche e la sanzione applicabile
• Segue: la pena in caso di incidente stradale
4. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento e le conseguenze sanzionatorie
• Segue: la legittimità costituzionale del sistema
• Segue: l’incapacità di sottoporsi all’accertamento. L’ammissione dello stato di ebbrezza
• Segue: il rifi uto di sottoporsi all’accertamento e la prova dello stato di ebbrezza attraverso gli indici sintomatici
• Segue: il concorso fra la violazione del comma 2 e la violazione del comma 7 dell’art. 186 e l’applicazione del regime della continuazione
5. La successione di leggi penali e l’art. 2 del codice penale. La depenalizzazione della fattispecie prevista dalla lett. a) dell’art. 186
• Segue: la depenalizzazione e la nuova incriminazione del rifi uto di accertamento di cui al comma 7
6. Segue: la guida sotto l’infl uenza dell’alcool per alcune categorie di conducenti (art. 186-bis cod. strada)
7. La guida in stato di alterazione psico-fi sica per uso di sostanze stupefacenti
• Segue: le modalità di accertamento e l’insufficienza dell’accertamento sintomatico
• Segue: il prelievo di campioni di liquidi biologici
• Segue: l’accertamento per i soggetti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche
• Segue: il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
• Segue: il concorso fra la violazione dell’art. 186 e la violazione dell’art. 187 e l’applicazione del regime della continuazione
8. Il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva e causa di estinzione del reato
• Segue: il meccanismo di attivazione
• Segue: le condizioni ostative
• Segue: l’epilogo del procedimento
• Segue: successione di leggi penali nel tempo e l’individuazione della norma più favorevole
9. Il reato previsto dall’art. 189 cod. strada: comportamento in caso di incidente
• Segue: il reato di fuga dopo l’incidente
• Segue: il reato di omissione di soccorso
10. La guida senza patente

Questioni giurisprudenziali

Capitolo IV – Le sanzioni amministrative accessorie per le ipotesi di reato connesse alla circolazione stradale
1. Le sanzioni amministrative. Considerazioni generali
• Segue: sospensione, revoca della patente e fermo amministrativo
• La confisca del veicolo
• Segue: il potere del giudice penale in ordine al sequestro del veicolo e la sorte dei sequestri preventivi disposti prima dell’entrata in vigore della riforma
• Segue: l’applicazione e l’esecuzione della confisca
• Segue: il procedimento di applicazione
• Segue: sospensione della patente e confisca del veicolo per il caso di guida in stato di ebbrezza di ciclomotori e motocicli
• Il lavoro di pubblica utilità come sanzione amministrativa accessoria

Questioni giurisprudenziali

» E. Forlani, Avvocato penalista.
» A. Planitario, Magistrato.

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