3 Dicembre 2024, martedì
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Informazione, formazione e addestramento per lavoratori a domicilio

E’ stato richiesto alla Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di conoscere se per i lavoratori a domicilio, risultanti dipendenti da una azienda, ma operanti nella loro abitazione, vadano formati e informati anche quali addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio.
Nel parere rilasciato nell’interpello n. 13 del 24 ottobre 2013 viene precisato in primo luogo che il lavoro a domicilio viene reso in forma subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore in ordine alle modalità di esecuzione, caratteristiche e requisiti del lavoro da svolgere.
Viene poi ricordato che, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico sulla sicurezza, ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 (obbligo di informazione e formazione) e gli stessi devono essere forniti di DPI (es. mascherine, occhiali), in relazione alle mansioni assegnate e di attrezzature a norma.
Pertanto, secondo la Commissione, il datore di lavoro è tenuto a fornire una adeguata formazione e informazione secondo quanto previsto negli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e non a fornire la formazione relativa al pronto soccorso e antincendio in quanto il domicilio non è considerato luogo di lavoro così come definito dall’art. 62 del Testo Unico.

Si ricorda, in proposito, che è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi (come sostituito dall’art. 2, L. n. 858/80).
La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2094 del codice civile ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall’imprenditore nell’esecuzione del lavoro. Il lavoratore a domicilio non può eseguire il lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

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