21 Settembre 2024, sabato
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M5s, Gessica Rostellato: “Non voterò MoVimento alle Europee. Messora si dimetta”

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”Una cosa è certa: non voterò Movimento cinque stelle alle prossime elezioni europee”. Parola di Gessica Rostellato, deputata M5s, indignata dopo certe derive sessiste e violente delle schermaglie grilline in Parlamento come sui social network. Intervistata dal quotidiano la Repubblica, Rostellato dice: ”Non capisco perché sia in atto questa radicalizzazione. Forse perché lo vuole qualcuno”.
”Non possiamo mandare in Europa gente come questa. Io mi vergogno di quanto accaduto”, ”quello che è successo è inaccettabile”, ”non condivido nulla di quanto accaduto, non mi riconosco in quello che siamo diventati”.

Ma Rostellato non vuole lasciare il Movimento:
”Se ne devono andare loro. Stanno facendo cose che non c’entrano niente con il Movimento 5 stelle. Nessuno dei nostri si è mai comportato così”.
Il riferimento è ai vari ”Sorial, Tofalo e De Rosa”. Claudio Messora? ”Credo proprio che si debba dimettere”.

Inps. Perde 10 mld l’anno. Sono le tasse a pagare un terzo delle pensioni

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Due fatti certi riguardano sull’Inps. Primo, il super ente (che accorpa anche la dissestata Inpdap) è in rosso fisso, con un buco di circa 10 miliardi di euro per il secondo anno consecutivo, cui vanno già aggiunti perdite miliardarie della stessa grandezza almeno per il 2014 e il 2015. Secondo, l’Inps non può fallire. Si rassicuri quindi chi è giustamente preoccupato dalla falla nei conti e dalla recente crisi al vertice con le dimissioni del suo presidente Antonio Mastrapasqua. Dal momento che non può fallire, chi paga, visto che i contributi versati (cioè le entrate) non riescono a sostenere le prestazioni erogate (le uscite)?
A prescindere dal buco di bilancio, questo squilibrio è strutturale: è la fiscalità generale, sono le tasse pagate dai lavoratori in attività e dagli attuali pensionati, a consentire i finanziamento delle pensioni. Almeno per un terzo del suo totale. Se da una parte possiamo dirci fiduciosi sul fatto che comunque lo squilibrio di bilancio verrà ammortizzato dai trasferimenti dello Stato, non possiamo non essere preoccupati, dall’altra parte, dal fatto che questa specie di bolletta pubblica continua ad aumentare, gravando sui cittadini e togliendo risorse ad altre destinazioni auspicabili. Se prima della crisi finanziaria erano sufficienti 73 miliardi di euro in trasferimenti dello Stato per coprire il disavanzo, dal 2008 al 2013 il rincaro è stato di 39 miliardi, vale a dire il 53% in più (l’8% del cumulato annuo).

Il tema di fondo è che non si attenua il forte disavanzo tra le entrate (cioè i contributi versati da imprese e lavoratori) e le uscite per pensioni e assistenza dalle casse dell’Inps, ora che ha incorporato anche l’Inpdap (il dissestato ente dei dipendenti pubblici). E dato che le pensioni vanno pagate e che l’Inps non può fallire, il buco tra entrate e uscite lo deve sanare per forza lo Stato. Basti pensare che nel 2012 le entrate da contributi si sono fermate a 208 miliardi, mentre le uscite per le prestazioni sono state di 295 miliardi.

Napolitano alla Ue: “Stop austerità”. Lega protesta, Europarlamento li fischia

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“Non regge più la politica di austerità a ogni costo”, dice al parlamento europeo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ma durante il suo discorso gli eurodeputati della Lega Nord, guidati da Matteo Salvini, hanno fatto irruzione e protestato contro l’Euro. Un gesto che è stato fischiato dall’Europarlamento, che ha condannato i comportamenti leghisti a Strasburgo.
Salvini, segretario della Lega Nord, ha detto: “Napolitano senza vergogna, chi ancora difende questo Euro che ha massacrato lavoro, stipendi e pensioni è in malafede. Il voto di maggio spazzerà via queste Euro Follie”.
“BASTA AUSTERITY” – Napolitano ha detto: “I cittadini non devono scegliere tra un’agitazione puramente distruttiva contro l’euro e contro l’Ue o tra un’Europa che pure ha mostrato gravi carenze e storture nel suo cammino. La costruzione europea ha ormai fondamenta talmente profonde che si è creata una compenetrazione tra le nostre società, le nostre istituzioni, i nostri cittadini e i giovani dei nostri paesi, e nulla, nulla, può farci tornare indietro”.
Il presidente della Repubblica ha poi aggiunto: “C’è vacua propaganda e scarsa credibilità nel discorso di quanti hanno assunto atteggiamenti liquidatori verso quel che abbiamo edificato nei decenni scorsi”.
“Manca oggi la ‘vista lunga’ a troppi leader europei, per insufficiente consapevolezza del declino che minaccia l’Europa”, ha aggiunto poi il capo dello Statom che ha notato come “finora in un continente così interconnesso come il nostro, la politica è rimasta nazionale, con i suoi fatali limiti e con le sue vistose degenerazioni”.
“LEGA CONTRO UE” – L’eurodeputato Mario Borghezio ha spiegato che la protesta della Lega Nord non è contro Napolitano, ma contro l’Euro:
“Non è una protesta nei confronti del Presidente, per il quale portiamo rispetto, Napolitano, ma è una protesta per la sua adesione un po’ cieca a questa Europa e ai poteri delle banche che essa rappresenta. Siamo contro questo euro che danneggia le Pmi e sta portando alla rovina il nostro paese e soprattutto il nostro nord”.
Durante la contestazione in aula Borghezio ha urlato: “Presidente, noi la rispettiamo ma non deve difendere l’Europa delle banche. Non tradisca Cattaneo. Si ricordi la carta di Chivasso”. Quest’ultimo, in riferimento al documento dei federalisti piemontesi e valdostani del 1943, considerato da Borghezio “la carta costituzionale del federalismo regionale”

Catapano Giuseppe : NULLI GLI ATTI, AGENZIA DELLE ENTRATE ED EQUITALIA TREMANO

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Sarebbero nulli tutti gli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a personale dipendente privo della qualifica di “dirigente”.

Un notizia che può scatenare un terribile terremoto, che coinvolgerebbe chi dovrebbe controllare l’attività fiscale del nostro paese.

La questione è stata sollevata dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli.

Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio.

Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all’interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.

Il Tar del Lazio ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati, invece che ai veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.

Infatti, su un organico di 1.200 dirigenti del Ministero, solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati, ossia assunti tramite regolare concorso, mentre gli altri 800 incarichi sono stati conferiti indebitamente a dei “nominati”.

La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Il fatto che tutto il personale utilizzato per le incombenze della riscossione debba essere incardinato nella Pubblica amministrazione lo prevede la legge.

La stessa legge prevede che anche la sottoscrizione dei ruoli da trasmettere a Equitalia per la riscossione deve essere svolta esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Invece, come ci ha svelato il Tar del Lazio con la sentenza appena citata, la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la loro riscossione – prerogativa un tempo affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza – in questi ultimi dieci anni è stata illegittimamente effettuata da semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea.

Si parla di una questione che riguarda non solo il Ministero delle Finanze in generale, ma anche altri ministeri.

Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di Finanza e di tutti gli uffici finanziari sono stati retrocessi in carriera ed inquadrati nella nona qualifica funzionale, ossia quella dei quadri, in questo modo, parte dell’organico è rimasto scoperto.

Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, quelli che erano dentro il Ministero delle finanze, ma collocati nei ruoli centrali, inquadrandoli come dirigenti, mentre gli altri colleghi sono rimasti nella nona qualifica funzionale.

Poi, alla fine degli anni ’90, ci si è reso conto che questi posti dovevano essere coperti da un certo numero di persone, così il Ministero ha bandito dei concorsi per coloro che avevano iniziato a ribellarsi all’inquadramento della nona qualifica.

Naturalmente questi concorsi non hanno coperto l’organico ma solo in minima parte, così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge.

A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano la qualifica di funzionari, così, a comandare sui dirigenti vengono chiamati dei semplici impiegati.

La conseguenza di questa di questo terremoto giudiziario è che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate perché illegittime per via della mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia) da parte di un dirigente abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.

Si apre, quindi, una stagione di contenzioso, che potrebbe portare non solo alla dichiarazione di nullità degli atti “ab origine” perché sottoscritti da persona non qualificata, ma anche la richiesta di ripetizione dell’indabito, in quanto si configurerebbe un illecito arricchimento.
A cura del Prof. Giuseppe Catapano

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare – E.BI.AGRI

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Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra
l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato
regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi
di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 18 settembre 2013 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale
Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare – E.BI.AGRI., è stato affidato
all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il
finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale
Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare – E.BI.AGRI., mediante
modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

 “EBAG” denominata “Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura
e l’Agroalimentare – E.BI.AGRI”

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta
nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente,
della colonna “importi a debito versati”, indicando: – nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps
dell’azienda;
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non
deve essere valorizzata.

Consulenza giuridica – Residenze turistico-alberghiere – Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione – Cessioni – Locazioni – Trattamento ai fini IVA

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Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione degli articoli 10 e 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato
esposto il seguente

QUESITO

ALFA, associazione tra gli industriali della provincia di … , aderente a
Confindustria ed ANCE chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare
alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la
costruzione di complessi immobiliari destinati a “residenza turistico alberghiera”
da realizzarsi previa demolizione di preesistenti strutture ricettive.
Al riguardo si precisa che i suddetti edifici consteranno di unità abitative
non di lusso che saranno censite al Catasto Fabbricati nella categoria “A/2”,
nonché di locali di ricevimento alberghiero ed aree condominiali che verranno
accatastati nella categoria “D/2”.

Nell’istanza si rappresenta, altresì, che entro cinque anni dalla ultimazione
della costruzione le unità abitative verranno cedute in modo frazionato, sia pur
con il vincolo di gestione unitaria previsto dalla Legge Regione Toscana 23
marzo 2000, n. 42.
Ciò premesso, si chiede di conoscere quale sia l’aliquota IVA applicabile
ai contratti di appalto stipulati per realizzare gli immobili e alle operazioni di
cessione, nonché quale sia il trattamento delle locazioni delle singole unità
immobiliari comprese nella “residenza turistico alberghiera”.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

L’Associazione istante ritiene che le prestazioni di servizi derivanti da
contratti di appalto stipulati per la costruzione di complessi immobiliari
classificabili come “residenze turistico alberghiere” siano soggette ad IVA con
aliquota del 10 per cento ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte
III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633. E’, altresì, dell’avviso che le vendite
frazionate delle unità immobiliari di cui constano le suddette residenze debbano
essere trattate, ai fini IVA, alla stregua di cessioni di fabbricati abitativi in quanto
aventi ad oggetto immobili censiti al Catasto Fabbricati nella categoria “A/2”.
Infine, l’Associazione istante è dell’avviso che le locazioni delle unità
immobiliari comprese nella “residenza turistico alberghiera” siano imponibili ai
fini IVA e che i relativi canoni debbano scontare l’imposta con l’aliquota del 10
per cento in quanto aventi ad oggetto prestazioni di alloggio in strutture ricettive
ai sensi del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le residenze turistico-alberghiere (RTA) possono essere definite, secondo
le disposizioni regionali di settore, come strutture ricettive che, pur avendo
servizi comuni di tipo alberghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti,

costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina ed aventi
accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici.
Come chiarito dall’Agenzia del Territorio, fra l’altro, con la circolare 16
maggio 2006, n. 4, il classamento delle unità immobiliari è attribuito tenuto conto
delle caratteristiche costruttive e dell’uso appropriato delle stesse, che ne
determinano la destinazione ordinaria e permanente (cfr. art. 61, DPR 1
dicembre 1949, n. 1142). Pertanto, in ragione delle caratteristiche dei complessi
immobiliari classificabili come RTA (che constano di unità abitative, nonché di
ambienti destinati ai servizi comuni) e della autonomia dell’ordinamento catastale
rispetto alle norme urbanistiche, è possibile, come evidenziato nel citato
documento di prassi, che gli appartamenti vengano censiti in una delle pertinenti
categorie abitative comprese nel gruppo “A” e le altre porzioni immobiliari nelle
altre categorie di pertinenza, ivi compresa la D/2, in coerenza con le
caratteristiche tecniche rilevabili, che vincolano la destinazione catastale
(categoria). Quanto sopra, peraltro, fermi restando i criteri generali per
l’attribuzione del classamento ed i profili concernenti la verifica della relativa
correttezza.
L’associazione istante prospetta per le unità abitative facenti parte delle
residenze turistico-alberghiere l’accatastamento nella categoria A/2 e per i locali
di ricevimento alberghiero l’accatastamento nella categoria D/2.
Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile alla costruzione del
complesso immobiliare in esame, costituito da unità abitative e da unità
strumentali, si fa presente che l’imposta è applicabile nella misura ordinaria
attualmente del 22 per cento.
Il contratto di appalto per la costruzione dell’immobile potrà essere
assoggettato ad aliquota ridotta in caso di compresenza nel medesimo edificio di
parti a destinazione abitativa e di parti a destinazione non abitativa, laddove
risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative ed uffici e negozi richieste
per gli edifici “Tupini” (articolo 13, legge 2 luglio 1949, n. 408). In tale ipotesi,
alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto sarà applicabile

l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127-
quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633
(cfr. circolare Ministero delle Finanze 2 marzo 1994, n. 1). Alle medesime
prestazioni rese nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di
immobili per la successiva vendita, sarà, invece, applicabile l’aliquota del 4 per
cento, in base alle previsioni del numero 39 della Tabella A, parte II, allegata al
DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Per quanto concerne le operazioni di cessione e di locazione delle singole
porzioni immobiliari si fa presente che la classificazione catastale, come chiarito
con circolare n. 27/E del 4 agosto 2006, costituisce, a prescindere dall’effettivo
utilizzo dell’immobile, il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra
fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo, ai fini dell’applicazione delle
imposte indirette.
Tra i “fabbricati strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari
catastalmente censite o censibili nelle categorie dei gruppi “B”, “C”, “D” ed “E”,
nonché nella categoria “A10”, mentre nei “fabbricati diversi da quelli strumentali
per natura” rientrano le unità immobiliari ad uso abitazione, catastalmente censite
o censibili nelle categorie del gruppo “A” che, ad eccezione della categoria
“A10”, comprendono le abitazioni.
Pertanto, con riferimento al caso rappresentato nella richiesta di
consulenza, si evidenzia che le cessioni delle singole unità abitative costituenti il
complesso immobiliare, effettuate dalle imprese costruttrici, se accatastate, come
prospettato dall’associazione istante, in una delle categorie del gruppo “A”,
esclusa la categoria A10, saranno assoggettate alla disciplina di cui all’articolo
10, n. 8-bis, del DPR n. 633 del 1972, mentre le cessioni delle porzioni
dell’immobile accatastate nella categoria D/2 saranno trattate alla stregua di
cessioni di immobili strumentali, secondo le regole di cui all’articolo 10, n. 8-ter,
del DPR n. 633 del 1972.
Si evidenzia, peraltro, che esulano dalle competenze della scrivente i
profili afferenti la legittimità o meno, ai fini della disciplina urbanistica e della

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normativa in materia di turismo, del cambiamento di destinazione urbanistica
dell’unità abitativa (da turistico-alberghiera a residenziale), nonché dell’eventuale
mutamento di configurazione dell’originaria struttura ricettiva. Quanto sopra, fatti
salvi, come già evidenziato, gli aspetti correlati alla correttezza della
delimitazione del cespite dichiarato, del classamento, della consistenza e della
rendita, nonché i profili concernenti la verifica della relativa correttezza.
In merito alla locazione delle singole unità abitative, si fa presente che il
trattamento IVA da applicarsi è quello previsto dall’articolo 10, n. 8, del DPR n.
633 del 1972. Le suddette operazioni saranno, pertanto, esenti, salvo che le
imprese costruttrici che le pongono in essere optino per l’imponibilità. L’aliquota
applicabile, ove non ricorra l’ipotesi di esenzione, sarà quella ridotta nella misura
del 10 per cento ai sensi del numero 127-duodevicies della Tabella A, parte III,
allegata al decreto IVA.
Dall’ambito di esenzione devono ritenersi escluse, tuttavia, in conformità a
quanto espressamente stabilito dalla normativa comunitaria [Direttiva n.
2006/112/CE del 28 novembre 2006, art. 135, punto 2, lettera a), rifusione della
VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 13, Parte B, lettera b),
n. 1], le prestazioni di alloggio effettuate nel settore alberghiero, individuato
secondo le definizioni degli ordinamenti interni dei singoli Stati membri.
Pertanto, qualora le unità abitative in commento siano locate – nell’ambito
di un’attività riconducibile al settore turistico-alberghiero secondo la normativa
regionale di settore – ad uso turistico, i relativi canoni resteranno assoggettati ad
IVA con applicazione dell’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120 della
Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 (cfr. circolare 1 marzo 2007,
n. 12/E e risoluzione 10 agosto 2004, n. 117/E), riferito alle prestazioni di
alloggio in strutture ricettive.
Le locazioni delle unità immobiliari accatastate nella categoria D/2
saranno, invece, esenti da IVA, salvo opzione (articolo 10, n. 8, del DPR n. 633
del 1972) e i relativi canoni, ove non torni applicabile il regime di esenzione,

saranno assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura
ordinaria.
Si fa presente, infine, che alla luce dei principi espressi con la circolare n.
27/E del 4 agosto 2006, confermati con la circolare n. 22/E del 28 giugno 2013,
secondo cui la distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali si basa
su un criterio oggettivo legato alla classificazione catastale, a prescindere dal loro
effettivo utilizzo, devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la risoluzione
n. 321 dell’8 ottobre 2002.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in breve “EBICC TRASPORTI”

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Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi stipulata tra
l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato
regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi
di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 12 novembre 2013 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale
Confimprese Italia – CSE in breve “EBICC TRASPORTI” è stato affidato all’INPS il
servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente
Bilaterale.
A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Nazionale
Bilaterale Confimprese Italia – CSE in breve “EBICC TRASPORTI” mediante modello
F24, si istituisce la seguente causale contributo:

 “EBTR” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in breve EBICC
TRASPORTI”

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta
nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente,
della colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;

nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps
dell’azienda;
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non
deve essere valorizzata.

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili – articolo 17, comma 1, del Testo Unico del Registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

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L’articolo 17 del Testo Unico del Registro (TUR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, disciplina le “Cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili”.
In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che “L’imposta dovuta per la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello
Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata
dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione (…). Il successivo comma 3
dispone che “Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del
contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. (…).
L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del
contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014 sono
state estese, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
___________

finanze 8 novembre 2011, le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato.
Per consentire il versamento delle predette somme, si istituiscono i seguenti codici
tributo da utilizzare esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”:

“1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per prima registrazione”;
 “1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per annualità successive”;
 “1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per cessioni del contratto”;
 “1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
 “1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
 “1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Bollo”;
 “1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi
speciali e compensi”;
 “1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
 “1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
 “1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”;

 “1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, si istituisce il
seguente codice identificativo:
 “63” denominato “Controparte”.
Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi del modello di
pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, è indicato:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici
della parte che effettua il versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle
controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice
identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, è indicato:
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
– nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
– nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione

nessun valore; in caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e
proroga del contratto, il codice identificativo del contratto (composto da 17
caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto
restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di
registrazione). Nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice identificativo, il campo
“elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16
caratteri) formato nel modo seguente:
nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato
registrato il contratto;
nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di
registrazione;
nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero
inferiore di caratteri, completare g

gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri
(“0”);
nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero
inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri
(“0”);
nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione
oppure “000”.
ESEMPIO DI REGISTRAZIONE:
contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale (codice ufficio) TMD;
estremi di registrazione: “anno 2013”; “serie 3”; “numero 10725”; “sottonumero non
presente”. In tal caso nel campo “elementi identificativi” è indicata la sequenza
“TMD1303010725000”.

– nel campo “codice”, il codice tributo;
– nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione è indicato l’anno di
stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di
“annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno di
scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati ”, gli importi da versare.

“A135” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle
Sanzioni”;
 “A136” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Bollo – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle
Sanzioni”;
 “A137” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
 “A138” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
In sede di compilazione del modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto
che effettua il versamento;

nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza dei campi “codice ufficio”,
“codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati indicati nel
modello di pagamento allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio ovvero,
se non disponibile, nell’avviso stesso.
Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro), desumibile
dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”, pubblicata sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro

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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina l’Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
In particolare, l’articolo 306, comma 4-bis, del citato decreto legislativo, come
sostituito dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, stabilisce che le ammende previste con
riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto nonché da atti aventi
forza di legge, sono rivalutate ogni cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, in misura
pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Tale comma prevede, inoltre, che la metà dell’ammontare delle maggiorazioni che
derivano dalla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è
destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in
materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
In attuazione delle predette disposizioni, il Ministero dell’Economia e delle finanze –
Ragioneria Generale dello Stato ha istituito il “capitolo 2573 – capo 27 – articolo 12”, nel
quale dovranno affluire le somme derivanti dalle predette maggiorazioni.

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
____________
Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle suddette somme si istituisce
il seguente codice tributo:
• “GAET”, denominato “Maggiorazioni delle ammende previste per
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte
dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76”

In sede di compilazione del modello di versamento F23:
 nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è
sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio
competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi
dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it.;
 nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi
dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
 nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “ GAET”.

“C’è vita su Marte”: scienziato Rhawn Joseph denuncia Nasa per un fungo

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“Su Marte c’è vita, la Nasa si sbaglia”. Ne è convinto lo scienziato Rhawn Joseph, tanto da aver fatto causa alla Nasa. Secondo Joseph quella che gli scienziati Nasa hanno identificato come una pietra, sarebbe in realtà un fungo e quindi una forma di vita a tutti gli effetti.
Anna Guaita sul Messaggero scrive:
“La forma è stata fotografata da Opportunity, la più “anziana” dei due piccoli laboratori mobili che viaggiano sul pianeta. La Nasa l’ha illustrata e presentata al pubblico proprio nella cerimonia in cui si festeggiavano i dieci anni di Opportunity. E’ stato spiegato che quella roccia, di forma tondeggiante, non era mai stata fotografata in quel luogo. Il responsabile della missione, Steve Squyres, ha detto: “E’ stupefacente, prima non c’era lì”. L’ha descritta come una “ciambella”, e ha spiegato che forse era il resto di una meteorite caduta dopo il passaggio precedente di Opportunity, o forse proprio una pietra smossa da Opportunity stessa”.
Ma per l’astrobiologo Joseph quella spiegazione non è adeguata e non si capisce perché la Nasa non abbia fatto ulteriori studi, motivo per cui lo scienziato ha sporto regolare denuncia:
“Il rifiuto di fare fotografie ravvicinate da vari punti di vista, il rifiuto di produrre immagini microscopiche dell’oggetto, il rifiuto stesso di rendere pubbliche immagini microscopiche di questo oggetto sono un comportamento bizzarro e negligente”.
Sul sito Journal of Cosmology, l’astrobiologo scrive:
“Qualsiasi adulto intelligente, o anche adolescente, o bambino, o scimpanzè, o pure un cane o perfino un topo con un minimo di curiosità si avvicinerebbe e investigherebbe da vicino una struttura a forma di disco che comparisse a pochi centimetri davanti a loro, se dodici giorni prima non c’era”.
La risposta della Nasa non si è fatta certo attendere:
“Trovare forme di vita in mondi oltre la terra è ovviamente un impegno importante per la Nasa. Ma ci devono essere prove convincenti”.