L’articolo 17 del Testo Unico del Registro (TUR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, disciplina le “Cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili”.
In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che “L’imposta dovuta per la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello
Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata
dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione (…). Il successivo comma 3
dispone che “Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del
contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. (…).
L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del
contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014 sono
state estese, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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finanze 8 novembre 2011, le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato.
Per consentire il versamento delle predette somme, si istituiscono i seguenti codici
tributo da utilizzare esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”:
“1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per prima registrazione”;
“1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per annualità successive”;
“1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per cessioni del contratto”;
“1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
“1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
“1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Bollo”;
“1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi
speciali e compensi”;
“1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”;
“1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, si istituisce il
seguente codice identificativo:
“63” denominato “Controparte”.
Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi del modello di
pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, è indicato:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici
della parte che effettua il versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle
controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice
identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, è indicato:
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
– nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
– nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione
nessun valore; in caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e
proroga del contratto, il codice identificativo del contratto (composto da 17
caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto
restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di
registrazione). Nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice identificativo, il campo
“elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16
caratteri) formato nel modo seguente:
nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato
registrato il contratto;
nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di
registrazione;
nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero
inferiore di caratteri, completare g
gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri
(“0”);
nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero
inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri
(“0”);
nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione
oppure “000”.
ESEMPIO DI REGISTRAZIONE:
contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale (codice ufficio) TMD;
estremi di registrazione: “anno 2013”; “serie 3”; “numero 10725”; “sottonumero non
presente”. In tal caso nel campo “elementi identificativi” è indicata la sequenza
“TMD1303010725000”.
– nel campo “codice”, il codice tributo;
– nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione è indicato l’anno di
stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di
“annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno di
scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati ”, gli importi da versare.
“A135” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle
Sanzioni”;
“A136” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Bollo – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle
Sanzioni”;
“A137” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
“A138” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
In sede di compilazione del modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto
che effettua il versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza dei campi “codice ufficio”,
“codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati indicati nel
modello di pagamento allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio ovvero,
se non disponibile, nell’avviso stesso.
Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro), desumibile
dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”, pubblicata sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.