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Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili – articolo 17, comma 1, del Testo Unico del Registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

L’articolo 17 del Testo Unico del Registro (TUR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, disciplina le “Cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili”.
In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che “L’imposta dovuta per la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello
Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata
dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione (…). Il successivo comma 3
dispone che “Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del
contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. (…).
L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del
contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014 sono
state estese, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
___________

finanze 8 novembre 2011, le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato.
Per consentire il versamento delle predette somme, si istituiscono i seguenti codici
tributo da utilizzare esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”:

“1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per prima registrazione”;
 “1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per annualità successive”;
 “1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per cessioni del contratto”;
 “1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
 “1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
 “1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Bollo”;
 “1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi
speciali e compensi”;
 “1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
 “1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
 “1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”;

 “1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, si istituisce il
seguente codice identificativo:
 “63” denominato “Controparte”.
Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi del modello di
pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, è indicato:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici
della parte che effettua il versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle
controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice
identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, è indicato:
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
– nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
– nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione

nessun valore; in caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e
proroga del contratto, il codice identificativo del contratto (composto da 17
caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto
restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di
registrazione). Nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice identificativo, il campo
“elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16
caratteri) formato nel modo seguente:
nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato
registrato il contratto;
nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di
registrazione;
nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero
inferiore di caratteri, completare g

gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri
(“0”);
nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero
inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri
(“0”);
nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione
oppure “000”.
ESEMPIO DI REGISTRAZIONE:
contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale (codice ufficio) TMD;
estremi di registrazione: “anno 2013”; “serie 3”; “numero 10725”; “sottonumero non
presente”. In tal caso nel campo “elementi identificativi” è indicata la sequenza
“TMD1303010725000”.

– nel campo “codice”, il codice tributo;
– nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione è indicato l’anno di
stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di
“annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno di
scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati ”, gli importi da versare.

“A135” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle
Sanzioni”;
 “A136” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Bollo – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle
Sanzioni”;
 “A137” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Sanzioni – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
 “A138” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
In sede di compilazione del modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto
che effettua il versamento;

nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza dei campi “codice ufficio”,
“codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati indicati nel
modello di pagamento allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio ovvero,
se non disponibile, nell’avviso stesso.
Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro), desumibile
dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”, pubblicata sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.

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