30 Aprile 2024, martedì
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Il benessere del minore tra salvaguardia del legame e capacità genitoriale

Stato di abbandono e e dichiarazione di adottabilità: il primo è implicito nel giudizio negativo sulla capacità genitoriale; la struttura di personalità può impedire lo svolgimento di un adeguato ruolo genitoriale; l’indadeguatezza della capacità di accudimento, la totale assenza della funzione normativa e la incomprensione dei bisogni del figlio generano l’inadeguatezza genitoriale; l’irrisolvibilità di questa in tempi brevi, porta alla dichiarazione di adottabilità.

Con la Sentenza del 5 marzo 2014, la nr. 5095 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha inteso rigettare, contrariamente al parere del PM, le richieste di modifica in danno della Sentenza della Corte di Appello di Brescia del 12.11.12, con la quale si dichiarava lo “stato di adottabilità” di un minore, posta la conferma della condizione di stato di abbandono del piccolo in precedenza dichiarata, per “conclamata” inadeguatezza della madre, non superata in alcun modo.

La Sentenza in esame affronta, ancora una volta, la delicata questione della comparazione, tutta incentrata sul benessere del minore, tra l’interesse di quest’ultimo, a mantenere il legame con la propria madre naturale, ed il diverso esito di “conquistare” una nuova famiglia, con la rescissione definitiva di ogni legame con la prima.

I giudici del Supremo Collegio, nel rigettare il ricorso, hanno ripercorso l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, trovandolo esente da sincopi logiche e motivazionali.

Ed infatti, ben lungi dall’essere, il dichiarato “stato di abbandono”, fondato su emergenze legate all’indigenza della madre (circostanza che la ricorrente intendeva superare adducendo la circostanza di aver trovato una stabile occupazione) la Corte di Appello di Brescia aveva rilevato come, il giudizio negativo sulla “capacità genioriale” della madre, fosse legato ad una valutazione, immune dal vizi, relativa all’instabilità della stessa.

La Corte nella pronuncia in esame, mette in luce come nella formazione della sentenza di secondo grado, sia intervenuta con molta precisione la ricostruzione delle condizioni materne, così come operata dall’opera consulenziale dell’ausiliario, che ha steso una completa relazione psicoforense sulla “capacità genitoriale”.

Questo è il motivo per il quale il Supremo Collegio, nel determinarsi per il rigetto del ricorso, attinge a piene mani, agli elementi valutativi Psico-forensi che costituiscono ovviamente il presupposto primo, per poter pervenire ad una determinazione di tal fatta.

Ed infatti, posto in evidenza l’elemento del superiore interesse del minore a mantenere uno stabilie legame con la propria famiglia di origine, interesse tutelato dall’art. 1 della legge 184 /83, la Corte ricorda, con forza, come il limite di questo si debba ricercare “solo fino a quando ciò non comporti un’incidenza, grave ed irreparabile, sul piano dello sviluppo psicofisico” del minore stesso, ovvero sino a quando al figlio sia assicurato, un minimo di cura e di assistenza per una crescita equilibrata.

Posto il canone dello stato di abbandono, come delineato dall’art. 8 della medesima norma, ne consegue che, laddove si sia in presenza di una “mancanza di assistenza materiale e morale”, che può esistere a “prescindere dagli intendimenti dei genitori”, quando la “vita offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico … la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio” e la messa in stato di adozione, diviene l’uinica via per “assicurargli assistenza e stabilità affettiva”.

La valutazione dell’inadeguatezza deve essere assolutamente attenta, risolvendosi il rimedio in una soluzione definita estrema dagli stessi Giudici del Supremo Collegio : sempre in tale ottica, d’altra parte, le “mere espressioni di volontà da parte dei genitori sono irrilevanti” (come per altro confermato dalla Cassazione 16795 del 2008).

Vediamo meglio, ora, quali siano i richiami testuali sottolineati dai Giudici della Prima Sezione per confermare in toto la pronunicia del giudice dell’Appello di Brescia : l’arresto più rilevante è senz’altro quello in forza del quale la “permanenza” dello stato di abbandono è implicita nel conferma, all’attualità, del giudizio negativo sulle capaictà genitoriali della madre : “il suo modo di vivere, i tanti lavori e luoghi lasciati, dimostrano che la sua struttura di personalità le impedisce di svolgere il ruolo genitoriale, non essendo capace di satbilire condizioni di vita
serene ed idonee alla vita di un minore che ha bisogno di mettere radici stabili in un ambiente sicuro”.

Vi è poi il richiamo all’ipotesi di “recuperabilità” di una condizioni d’idoneità genitoriale: questa secondo la costante giurisprudenza della Corte sul punto (Cass. n. 9769/12 e n. 1839/11) deve dimostrarsi compatibile con la necessità del minore a godere di uno stabile contesto familiare, ed in questo senso laddove i tempi del recupero e quelli della privazione di un contesto stabile non combacino, la “recuperabilità” viene esclusa.

In merito, i giudici della Prima Sezione hanno infatti rilevato come la Corte di Appello abbia correttamente “fondato il suo giudizio sulle risultanze peritali, deponenti nel senso della inadeguatezza della capacità di accudimento e della capacità comunicativa, della totale assenza della funzione normativa, dell’incomprensione dei bisogni del figlio e infine dell’incapacità, per la bassa autostima, di mettere in campo le sue risorse”.

L’evidenza e la permanenza di una tale situazione ha convinto i Giudici di come, in questo caso “la sua inidoneità genitoriale non possa mutare in tempi ragionevoli, rapportati alla vita del minore, il quale è stato per troppo tempo deprivato di una famiglia, e tale inidoneità possa pertanto ritenersi irreversibile”.

La richiamata valutazione sulla tempistica travolge, infine, anche l’ipotizzata superabilità del “legame ambivalente” esistente tra madre e figlio, così come definito dalla CTU : questo infatti non può considerarsi, giusta la prospettazione materna, un mero “meccanismo difensivo attivato dal figlio” ma deve valutarsi come circostanza che prema affinchè si dia “primazia dell’interesse del minore ad ottenere, nell’ambiente più idoneo, un sano sviluppo sul piano psico-fisico, interesse che trascende e nei casi estremi comporta la recisione dei legami biologici, nonché il supermento delle relazioni affettive che non siano compatibili con un armonioso sviluppo psico-fisico del minore stesso” come affermato dalle ultime sentenze di Cassazione in merito : la n. 10721 del 8 maggio 2013 e la n. 1837 del 26 gennaio 2011 .

L’attenzione mostrata, dalla sentenza in commento, alla tipologia dei legami di attaccamento, potrà e dovrà, quindi, avere importanti applicazioni anche in tutte quelle ulteriori questioni del processo della famiglia: ben potendosi citare il principio espresso, ovunque sia in gioco l’adeguatezza delle modalità di svolgimento delle competenze genitoriali.

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