4 Maggio 2024, sabato
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Cos’è la mediazione civile? Risponde l’Avv. Melissa Gullà

A cura di Ionela Polinciuc

Una piccola prefazione in merito a quelle che sono le competenze dell’Avv. Melissa Gullà.

Pratica attivamente la professione forense sin dal 2007, nel settore civilistico, bancario, tributario, amministrativo, penale e con particolare riguardo alla tutela dei consumatori. Inoltre, l’Avv. Melissa Gullà è anche madrelingua inglese e nel 2003 ha conseguito la certificazione “Cambridge First Certificate in English”. Nel 2003 ha svolto pratica notarile e negli anni 2008/2009 l’attività di insegnante di recupero di Diritto presso ITC Malafarina di Soverato (CZ).

Nel 2011 ha conseguito il titolo di Mediatore Professionista ed esercito la professione;

attualmente dirige la sede di Montepaone Lido (CZ), dell’Organismo di Mediazione “ADR Logos”

di Altera Quaestio, accreditato dal Ministero della giustizia al n. 64 ROM. Oggi, l’Avv. Melissa Gullà, ci spiega meglio cos’è la mediazione in maniera molto dettagliata. 

Avv. Cosa è la mediazione civile?

‘’ Con Decreto Legislativo n. 28 del 2010, è stata introdotta la mediazione civile. Suddetto istituto nasce, al fine di alleggerire il carico giudiziale e fornire la possibilità alle persone di trovare, con l’aiuto di una persona terza ed imparziale (mediatore), una soluzione alle controversie in tempi brevi e con bassi dispendi di danaro.

Il procedimento di mediazione non è soggetto a formalità e la mediazione può anche svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Suddetto istituto, pertanto, permette di evitare le spese eccessive e le lungaggini che un normale processo civile implica.

Quindi, la mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, e anche, su richiesta, con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. 

Per l’effetto, il mediatore non è un giudice, cioè non emette sentenze o decisioni vincolanti, ma è solo una figura imparziale che ha il preciso compito di aiutare le parti a risolvere le vertenze.’’

Quando è obbligatoria la mediazione?

‘’ La Mediazione è sia obbligatoria che facoltativa.

a) Infatti, in base all’art. 5 del d.lgs. su indicato per alcune materie la mediazione è obbligatoria, ovvero chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle seguenti materie: controversie in materia di condominio, diritti reali (ad esempio usucapione), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, deve esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.

Infatti, nel caso in cui il procedimento di mediazione in suddette materie non venga attivato prima di adire le vie legali, la domanda giudiziale sarà improcedibile.

Il giudice, in questo caso, dovrà sospendere il processo ed invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione.

b) Tutte le altre materie che non sono incluse in quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria e non riguarda diritti indisponibili, le parti avranno la facoltà di attivare la mediazione volontaria o meglio facoltativa.’’

Se si Raggiuge l’accordo e se non si raggiunge?

‘’ Se la mediazione avrà esito positivo (raggiungono un accordo) allora le parti non avranno più interesse a proseguire nella controversia giudiziale e la causa verrà abbandonata.

L’accordo formatosi in mediazione alla presenza dei legali delle parti è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di  fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Se invece la mediazione non si conclude con un accordo delle parti, allora le parti potranno proseguire la controversia rendendo edotto il giudice che il tentativo di mediazione è fallito, depositando in udienza il verbale negativo di mediazione rilasciato dal mediatore.’’

Come si svolge la procedura di mediazione?

‘’ a) Chi ha interesse può presentare una domanda di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione (ADR) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

b) L’organismo di mediazione nominerà un mediatore e fissarà il primo incontro fra le parti.

L’incontro deve essere fissato non oltre i trenta giorni successivi al deposito della domanda.

L’istituto di mediazione con una nota AR convoca la controparte indicata nell’istanza di mediazione, al fine di farla presenziare al primo incontro di mediazione.

La parte chiamata alla mediazione può presentarsi oppure no.

Se la parte chiamata (controparte) si presenta:

c) Al primo incontro di mediazione, le parti possono decidere se proseguire ed entrare nel merito della mediazione od interromperla.

Il mediatore ha la facoltà di incontrare le parti ed i difensori delle parti separatamente, al fine di incentivare il raggiungimento di un accordo conciliativo.

 Il mediatore è tenuto alla riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza negli incontri di mediazione e non potrà essere chiamato a deporre come testimone su quanto appreso in fase di mediazione.

 Inoltre, il mediatore è obbligato a formulare una proposta conciliativa ove le parti facciano espressa richiesta in tal senso. 

Per determinate materie (es. divisioni di terreni, calcoli anatocistici in materia bancaria, responsabilità medica etc..), dove è indispensabile coadiuvarsi di tecnici esperti, quali ingegneri, medici, consulenti tecnici legali in materia bancaria e finanziaria, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli appositi albi presso i tribunali competenti.

 Gli incontri di mediazione sono verbalizzati sinteticamente con verbali di rinvio.

d) Se le parti al primo incontro esprimono la volontà di non proseguire nella mediazione, il mediatore redige un verbale negativo di primo incontro.

e) Se le parti vogliono invece proseguire nell’incontro di mediazione, il mediatore acquista la volontà delle parti di proseguire nel procedimento ed implementa la mediazione, dando seguito alla sessione congiunta.

Alla sessione congiunta può seguire un Verbale di Accordo a cui viene allegato il testo

dell’accordo raggiunto oppure un Verbale di Mancato Accordo, se l’incontro si conclude con il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.

Se la mediazione fallisce, chi ha interesse può liberamente adire le vie legali.

Se la parte chiamata non si presenta:

f) Nel caso in cui la parte chiamata non si presenti all’incontro di mediazione, allora il mediatore redigerà un Verbale Negativo per mancata comparizione della parte chiamata.

Alla mancata partecipazione all’incontro della parte e/o delle parti chiamate senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e condannare la parte costituita in giudizio, ma che non ha partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.’’

Quale è la Differenza tra mediazione e conciliazione? 

‘’ La mediazione è l’attività svolta per raggiungere un accordo tra le parti, mentre la conciliazione è il risultato di siffatta attività.’’

E’ possibile iniziare una causa non ancora conclusa?

‘’ Non è possibile iniziare una causa prima di concludere una mediazione obbligatoria, in quanto il verbale di mediazione costituisce condizione di procedibilità per adire le vie legali.

Infatti, se un soggetto incardina una causa relativa ad una delle materie in cui è obbligatoria esperire il tentativo di mediazione prima di poter adire le vie legali, il giudice sospende il processo ed ordina alle parti di esperire il tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione competente per territorio.

Se la mediazione avrà esito positivo la causa verrà abbandonata, e l’accordo, sottoscritto anche dai legali delle parti, costituirà in tutto e per tutto titolo esecutivo, se invece avrà esito negativo il processo continuerà dinnanzi al giudice che ha sospeso il giudizio, ed all’udienza di prosecuzione della causa i procuratori delle parti depositeranno il verbale negativo di mediazione rilasciato dal mediatore.’’

Durata della mediazione?

‘’ La mediazione non può durare più di 4 mesi, ma su richiesta delle parti o se il mediatore in base alla difficoltà della materia ritiene sia opportuno prevedere più incontri, suddetto limite temporale può essere superato.’’

Esempio di mediazione su usucapione immobili o terreni

‘’ Se un soggetto presenta una domanda di mediazione ritendo di avere diritto di usucapire un terreno od un immobile e le parti chiamate in mediazione riconoscono che effettivamente la parte istante abbia detenuto suddetto immobile o terreno oltre 20 anni (a seguito del possesso ventennale continuo, pubblico ed ininterrotto, senza che alcuno abbia mai contestato tale possesso né direttamente né indirettamente), allora in un’unica seduta si redige il relativo verbale di accordo.

Suddetta possibilità evita di affrontare le lungaggini e le onerose spese processuali. 

Orbene, da quanto esposto, appare lampante che il procedimento di mediazione è svincolato da qualsiasi formalità, è rapido, economico sia in termini di spese che di tempo, e soprattutto sono le parti che, riuniti attorno ad un tavolo, decidono in quali termini risolvere la controversia sorta tra di loro con l’ausilio ovviamente del Mediatore, figura terza ed imparziale.

La peculiarità dell’istituto è, quindi, l’individuazione di soluzioni in grado di soddisfare i bisogni di tutte le parti della controversia, non solo di alcune, tenendo conto anche dei sentimenti delle persone, e ciò consente di ripristinare e rafforzare le relazioni intercorse tra i protagonisti della lite.’’

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