25 Aprile 2024, giovedì
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L’agenzia delle entrate può essere difesa anche da avvocati del libero Foro?

Agenzia delle entrate può essere difesa in Giudizio da avvocati del libero Foro?

L’Agenzia delle entrate e riscossione può essere difesa in giudizio da legali del libero foro quando l’Avvocatura non è disponibile e il caso non è a questa riservato dalla legge.

A risolvere la questione di massima particolare importanza sono le Sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019, hanno enunciato un nuovo principio di diritto dando la possibilità ad avvocati privati di assistere il nuovo esattore.

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Ci è voluta un’intera pagina di motivazioni per spiegare l’orientamento appena inaugurato. All’ultima pagina si legge infatti che impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle entrate-riscossione si avvale:

– in primo luogo dell’Avvocatura dello stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, rd 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, rd cit.;

– in secondo luogo, l’Ader si avvale di avvocati del libero foro, nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».

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