24 Aprile 2024, mercoledì
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Obiezione di coscienza e detenzione

A cura dell’Avv. Sabina Vuolo

La Corte di Cassazione con sentenza n. 3780/2021, confermando la decisione del CSM, censura la condotta di un magistrato di sorveglianza. Il quale negando ad una donna, agli arresti domiciliari, il permesso di recarsi in ospedale e interrompere la gravidanza, non ha rispettato la dignità della persona contravvenendo così ai suoi doveri di imparzialità e correttezza oltre ad aver screditato l’istituzione giudiziaria.

La signora, infatti, vistasi negato il permesso era stata costretta a rivolgersi ad un avvocato e riproporre la domanda, rimandando l’intervento ed eseguendolo a ridosso della scadenza con un notevole disagio psicologico, che la scelta in sé già comporta. Ebbene secondo il magistrato la richiesta avanzata non poteva essere accolta perché carente dei presupposti di legge. Di converso per l’accusa il rigetto dell’istanza era stata determinata perché l’oggetto era contrario ai principi religiosi del magistrato, tanto che lo stesso aveva chiesto di rimettere il fascicolo ad altra sezione per obiezione di coscienza quando la detenuta aveva riproposto la domanda.

Per gli Ermellini il giudice aveva motivato il rigetto sostenendo che l’interruzione di gravidanza non potesse rientrare tra le esigenze indispensabili di vita che consentono di lasciare a tempo i domiciliari o il carcere omettendo che la nozione di “indispensabile esigenze di vita” va intesa come “tutela dei diritti fondamentali della persona”.

Tra questi diritti, ai sensi e per gli effetti della Legge 194/1978, è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza a tutela della sua salute fisica e psichica.

Pertanto, la scelta di ricorrere all’aborto costituiva un diritto personalissimo della signora che non tollera limitazioni a causa dello stato di detenzione, lì dove per l’ordinamento ha un peso la salute psico-fisico della gestante e la sua particolare condizione.

Il magistrato a sua difesa adduceva che il diritto all’obiezione andasse riconosciuto anche ai magistrati, ma per il Csm e la Cassazione il riferimento all’obiezione di coscienza era, nel caso di pecie, improprio e che l’iniziativa andasse considerata più come una richiesta di astensione.

In ogni caso ci si auspica che in tema di obiezione presto vi sia un più equilibrato assetto della disciplina tale da non discriminare né gli obiettori né chi non lo è garantendo adeguata tutela in tutti gli ambiti in cui il diritto preminente della salute sia coinvolto, senza ledere alcuna convinzione.

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