30 Aprile 2024, martedì
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Archiviazione semplificata

Da oggi è più semplice la conservazione elettronica dei documenti fiscali. Anche per le fatture, il procedimento dovrà essere eseguito annualmente anziché ogni quindici giorni, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Via l’obbligo di inviare l’impronta dell’archivio informatico all’agenzia delle entrate; il contribuente che si avvale della conservazione elettronica dovrà però darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi. Ed ancora: l’imposta di bollo, quando dovuta, dovrà essere pagata con il modello F24 telematico, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non sono più previste comunicazioni sui documenti emessi.
Sono alcune delle novità contenute nel decreto del mineconomia 17 giugno 2014, che ridefinisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, in armonia con il codice dell’amministrazione digitale di cui al dlgs n. 82/2005 (Cad) e con le nuove disposizioni Iva in materia di fatturazione elettronica. Il provvedimento, pubblicato ieri sulla G.U. n. 146, è in vigore da oggi, 27 giugno 2014, e sostituisce il decreto 23 gennaio 2004, che resta applicabile in relazione ai documenti già conservati alla data odierna. Vediamo alcuni aspetti innovativi della nuova disciplina, che rinvia totalmente, per quanto riguarda le definizioni, alle disposizioni contenute nel Cad e nei relativi decreti attuativi, precisando che, ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono, appunto, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del Cad e, riguardo alle fatture, dell’art. 21, comma 3, del dpr 633/72.

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