15 Febbraio 2026, domenica
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Bonus edilizi e professionista consenziente

False attestazioni, asseverazioni infedeli e responsabilità penali: cosa rischiano contribuenti, tecnici e imprese

Grazie ai bonus edilizi, negli ultimi anni una parte significativa del patrimonio immobiliare italiano è stata riqualificata. Le agevolazioni fiscali hanno rappresentato un volano decisivo per la crescita del settore delle costruzioni e hanno contribuito in modo concreto al miglioramento dell’efficienza energetica di numerosi edifici.

L’accesso a tali benefici, tuttavia, è subordinato al rispetto di requisiti rigorosi e alla produzione di una complessa documentazione tecnica e fiscale. Errori, omissioni o – nei casi più gravi – la falsificazione dei dati possono determinare la perdita integrale delle agevolazioni e, in determinate circostanze, l’insorgere di responsabilità penali a carico dei soggetti coinvolti: contribuenti, imprese esecutrici e professionisti incaricati.

Ma quali sono le irregolarità più gravi riscontrate nella richiesta dei bonus edilizi? E quali conseguenze comportano sul piano penale e amministrativo?

Bonus edilizi e irregolarità documentali

Sotto il profilo penalistico, le violazioni legate all’accesso ai bonus edilizi possono assumere diverse configurazioni. In alcuni casi la responsabilità ricade sui contribuenti e sulle imprese appaltatrici; in altri, invece, assume rilevanza centrale il ruolo dei professionisti chiamati a rilasciare attestazioni, certificazioni e asseverazioni.

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022, il legislatore ha introdotto una distinzione netta tra:

  • attestazioni o asseverazioni false;
  • attestazioni o asseverazioni infedeli.

Una distinzione tutt’altro che formale, poiché comporta conseguenze sanzionatorie profondamente diverse.

I casi giudiziari: dalle indagini alle maxi operazioni

Come già evidenziato in un nostro precedente approfondimento (“Firme sospette e contratti retrodatati: così ad Alessandria nasceva la truffa del Superbonus”), le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce articolati meccanismi di frode fiscale che coinvolgono imprenditori e professionisti provenienti da diverse città italiane.

Emblematico il caso di un professionista di Eboli che, pur non essendo citato nel nostro articolo del 7 dicembre, si è ritenuto coinvolto al punto da inviare una diffida tramite uno studio legale di Milano, città in cui ha sede la general contractor, figura giuridica centrale nelle operazioni di compravendita dei crediti d’imposta, oggi oggetto di approfondite verifiche da parte dell’autorità giudiziaria.

Numerose le attività sotto osservazione per asseverazioni rilasciate da professionisti compiacenti. Tra queste, l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Anagni, in collaborazione con il Gruppo di Frosinone, che ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di crediti d’imposta per oltre 16 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di una società operante come general contractor.

Ancora più rilevante il caso di Alessandria (dott. Maurizio D’Elia), dove una società avrebbe organizzato lavori finanziati con il Superbonus in 630 cantieri su tutto il territorio nazionale. Nel triennio 2021-2023, l’azienda ha fatturato oltre 167 milioni di euro, ottenendo crediti d’imposta indebiti per più di 80 milioni di euro. Le contestazioni riguardano ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, illecite compensazioni e false asseverazioni.

Attestazioni e asseverazioni false

Si parla di attestazioni o asseverazioni false quando l’omissione o la falsificazione riguarda elementi rilevanti e determinanti. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • l’attestazione di lavori mai eseguiti;
  • la falsa dichiarazione di congruità delle spese, sproporzionate rispetto ai costi reali sostenuti.

Sul punto è decisivo quanto previsto dall’articolo 119, comma 1, del Decreto-legge n. 34/2020, che stabilisce:

“Il tecnico abilitato che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata”.

Asseverazioni infedeli: il diverso trattamento sanzionatorio

Diverso è il caso delle asseverazioni infedeli, disciplinate dall’articolo 119, comma 14, del Decreto-legge n. 34/2020. In queste ipotesi al tecnico viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.

Resta comunque ferma la possibilità di applicare sanzioni penali qualora il comportamento integri gli estremi di un reato.

Il visto di conformità illecito

Per quanto riguarda la produzione illecita del visto di conformità ai fini della cessione del credito, non sembra configurabile la responsabilità penale ai sensi degli articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000, trattandosi di fattispecie non riconducibili alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Diverso, invece, il caso in cui il visto infedele sia strettamente connesso alla dichiarazione dei redditi: in tale ipotesi si applica una sanzione pari al 30% della maggiore imposta accertata.

La falsificazione della certificazione APE

La falsificazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è penalmente rilevante. In questi casi trovano applicazione le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, aumentate da un terzo fino alla metà.

L’articolo 76, comma 3, del Dpr 445/2000 inquadra infatti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell’ambito dell’articolo 46 dello stesso decreto. La non veridicità delle dichiarazioni comporta la configurazione del reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico.

Indagini in corso e controlli sugli ordini professionali

Le Procure territorialmente competenti hanno avviato indagini complesse, con il coinvolgimento del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza, in coordinamento con la Cabina di Regia Nazionale sui crediti d’imposta e con la collaborazione delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate.

Parallelamente, cresce l’attenzione degli ordini professionali, chiamati a verificare l’affidabilità e la correttezza dei propri iscritti.

La strada delle indagini è ancora lunga. Continueremo ad aggiornarvi, nel rispetto della buona informazione.

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