Prima di tutto, ricordiamo che, se la vendita è effettiva, sicché il figlio versa regolarmente il prezzo al genitore, l’atto è valido e non può essere contestato da nessuno, neanche dal fisco nel caso in cui il venditore dovesse avere delle pendenze.
Attenzione!
Il prezzo indicato nell’atto di compravendita deve essere proporzionato al valore di mercato del bene.
Se la vendita è simulata e nasconde una donazione, gli eredi del finto venditore possono, entro 10 anni dalla sua morte, agire con l’azione di riduzione per lesione della legittima.