19 Aprile 2024, venerdì
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Banche e moratorie come funziona ?

L’applicazione della moratoria fino al 30 giugno 2021 prevista dalla legge di Bilancio 2021 causa Covid-19 comporta che la banca debba considerare tutte le informazioni rilevanti per valutare se il debitore soddisfa le condizioni per la riclassificazione allo stato di non default. Con particolare riferimento, ma non solo, a quelle informazioni che riguardano le esposizioni non soggette alla moratoria. Così il rapporto dell’Autorità bancaria europea (Eba) riguardo all’applicazione delle Linee guida sulle moratorie legislative e non, le cui raccomandazioni sono state diramate dall’Abi con circolare dell’1/2/2021, prendendo in esame le moratorie previste dal Cura Italia fino a quella di cui alla legge di Bilancio 2021. Secondo l’Eba, nel caso in cui la durata complessiva dei periodi di sospensione dei pagamenti accordati su un finanziamento, secondo una moratoria generale, superi i nove mesi, la flessibilità nella classificazione delle posizioni (default o non default) può essere applicata solo fino al termine di tale periodo. Pertanto, per un finanziamento che ha beneficiato di una sospensione dei pagamenti, ad esempio di sei mesi (tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2020), al quale è applicata una proroga di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), il trattamento di favore può essere richiesto solo per ulteriori tre mesi, cioè dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2021. Qualsiasi sospensione dei pagamenti prevista dal 1° aprile 2021 in poi dovrebbe essere trattata come una misura di moratoria individuale, a cui applicare le regole in materia di definizione di default, forbearance e ristrutturazione onerosa.Le moratorie ex lege. Facendo riferimento alle moratorie legislative ai sensi dell’art. 56 del dl 18/2020 (Cura Italia), originariamente applicabili fino al 30 settembre 2020 e poi prorogate al 31 gennaio 2021 (31 marzo per le imprese turistiche) dall’art. 65 del dl Agosto (104/2020) e poi al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021, secondo l’Eba occorrerebbe comportarsi come se dal 1° febbraio 2021 (1° aprile per le imprese turistiche) la moratoria fosse terminata. Il piano dei pagamenti modificato alla fine di settembre 2020 a seguito della proroga fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo per le imprese turistiche), andrebbe determinato, a partire dal 1° febbraio 2021 (1° aprile per le imprese turistiche), considerando il piano di ammortamento modificato in applicazione della ulteriore proroga della sospensione ex lege fino al 30 giugno 2021. L’Eba chiede agli istituti di considerare ogni informazione rilevanti per valutare se il debitore soddisfi le condizioni minime di riclassificazione allo stato di non default. Pagamenti arretrati. Sempre con riferimento all’applicazione della durata dei nove mesi, l’Eba conferma che nel caso in cui con la moratoria sono riprogrammati i pagamenti in arretrato, i giorni di scaduto devono essere ricompresi nel periodo dei nove mesi. Ad esempio, se viene applicata una moratoria dal 1° gennaio 2021 che posticipa un pagamento che è già scaduto da 30 giorni, tale pagamento non può essere posticipato oltre il 31 agosto 2021.

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