4 Maggio 2024, sabato
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giornali online e blog: quando c’è reato

n seguito alla digitalizzazione dell’informazione il rischio di plagio letterario è aumentato a dismisura, così come sono aumentate le fonti, non sempre affidabili, di informazione.

Facciamo allora il punto sulle diverse tipologie di plagio, sulle tutele previste dalla normativa sul diritto d’autore, sulle sanzioni e le responsabilità di editori e direttori, anche nel caso il plagio sia avvenuto su un blog ospitato dalla testata, com’è successo in un recente caso .

La responsabilità dell’editore è certamente di natura civile, per i danni eventualmente provocati a chi rivendica in giudizio la paternità dell’opera.

La Corte di cassazione, nel 2016, ha condannato l’editore che aveva pubblicato un’opera tradotta dalla lingua croata in pina violazione della legge sul diritto d’autore; si trattava, però, del plagio di un libro.

La responsabilità del Direttore responsabile, invece, si pone nei confronti dell’editore dal punto di vista contrattuale, perché, avendo l’obbligo di verificare le fonti dei pezzi che fa pubblicare, può esporre l’editore stesso a danni patrimoniali, come ad esempio i diritti d’autore o non patrimoniali, come ad esempio il danno d’immagine derivante dalla pubblicazione di un’opera non genuina che, poi, venga rimossa “platealmente”.

La responsabilità penale del direttore responsabile, invece, segue la disciplina prevista dall’articolo 57 del Codice penale, per il quale “salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Fino al 2015 la responsabilità penale del Direttore responsabile della testata online non era ritenuta equiparabile a quella dell’omologo della carta stampata, in virtù di una interpretazione letterale dell’articolo 1 della legge n. 47 del 1948.

Dopo l’intervento delle Sezioni unite della Cassazione del 2015, tuttavia, la giurisprudenza, con interpretazione estensiva, ha ricompreso anche le testate online (autonome o legate ad un periodico cartaceo) nelle ipotesi di applicazione dell’articolo 57 del Codice penale.

Una sentenza del 2019 (la 1275) della Cassazione ha, peraltro, riconosciuto la responsabilità penale del direttore di una testata online per il reato di diffamazione a mezzo stampa previsto dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale.

In conclusione, il Direttore è responsabile per i reati commessi dai “suoi” giornalisti a titolo di omesso controllo dell’attività dei medesimi, anche con riferimento alle ipotesi di plagio letterario, se costituente reato.

La responsabilità del Vicedirettore responsabile si configura quando un atto formale di delega, anche contenuto nel suo contratto, lo obbliga ad eseguire determinate attività di controllo nei confronti dell’attività della testata.

Se un blog è utilizzato per accogliere contributi da soggetti esterni e non organici alla redazione, si può tranquillamente dire che lo stesso blog è parte integrante dell’attività pubblicistica della testata.

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