29 Marzo 2024, venerdì
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Quali esoneri per le aziende agricole ?

Via libera all’esonero contributivo, per due anni, a favore degli under40 che avviano una nuova impresa agricola nel 2020. Per 24 mesi potranno non versare i contributi all’Inps, avendo però garantita la copertura ai fini della pensione. Per avere l’esonero, bisogna presentare domanda (in via telematica) all’Istituto di previdenza, entro 120 giorni dalla comunicazione di inizio attività. Chi ha già avviato l’impresa avrà comunque 210 giorni di tempo per inoltrare la richiesta. Le indicazioni operative per dare attuazione all’incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2020 sono contenute nella circolare Inps n. 72 del 9 giugno 2020.

Azzeramento contributi. Destinatari dell’incentivo sono i lavoratori che intraprendano nuove attività agricole, nel corso di quest’anno, iscrivendosi conseguentemente per la prima volta alla relativa gestione Inps. In modo particolare interessa coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP):

  • che hanno iniziato o inizino attività imprenditoriale agricola tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
  • non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività agricola.L’incentivo è biennale. L’incentivo (che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) consiste nella possibilità di non versare contributi all’Inps, senza però conseguenze negative per la pensione, per i primi 24 mesi di attività. La riduzione contributiva si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti (IVS) e al contributo addizionale cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo. Sono esclusi dall’incentivo, invece, il contributo maternità per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.Le condizioni. L’incentivo è soggetto a due condizioni:1. regolarità aziendale (art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006)
  • regolare adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (sicurezza lavoro);
  • rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.2. regola de minimis, cioè al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti Ue n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.La domanda. Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il servizio online «ComUnica». L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte (la circolare evidenzia che, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020). La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica utilizzando il modello presente nel Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
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