18 Aprile 2024, giovedì
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D.l. legge liquidità convertito in legge quale principali novità?

Confermato il rinvio dell’entrata in vigore del D.lgs. 14/2019 dal 15/08/2020 all’1/09/2021. Fanno eccezione alla proroga, tra l’altro, le disposizioni relative:

FIMMG Bari - DECRETO-LEGGE "Liquidità" 8 aprile 2020, n. 23

§  agli assetti organizzativi dell’impresa (art. 375)

§  alla responsabilità degli amministratori (art. 378)

§  alla nomina dell’organo di controllo (art. 379).

È confermata la disposizione in base alla quale a decorrere dal 9/04/2020 e fino al 31/12/2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31/12/2020 non si applicano le disposizioni del C.C. in materia di:

è riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482- ter, C.C.) in relazione

§   sia alle perdite superiori a 1/3 del capitale sociale

§   che alle perdite che portano il capitale sociale al di sotto del limite legale

è scioglimento della società per riduzione/perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del C.C.

La disposizione introdotta prevede a favore di soggetti IRES (art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR)

è operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,

è la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (ad esclusione degli “immobili merce”), risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019.

La disposizione ricalca in larga parte le norme di rivalutazione già introdotte in passato (in ultimo dalla Legge di Bilancio 2020), ma a alcune novità.

Maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni:

§  si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP,

§  a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (new – in generale il valore è riconosciuto dal 3° esercizio successivo)

Saldo attivo di rivalutazione e utilizzo: va, alternativamente

§  imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva riferita al DL liquidità

§  con esclusione di ogni diversa utilizzazione (in sede di prima imputazione; come per le altre rivalutazioni, esso rimane successivamente utilizzabile da parte della società)

è può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un‘imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP:

§  nella misura del 10%

§  da versare con le modalità di cui art. 1, co. 701, Legge di bilancio 2020 (che prevede la rateizzazione in un massimo di 3 rate per importi fino a € 3 milioni: che aumenta ad un massimo di 6 rate in caso contrario)


  Plus/MinusLa cessione onerosa a terzi, assegnazione al socio o destinazione a finalità estranee all’attività d’impresa dei beni rivalutati prima dell’inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita comporta che:§   ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze§   si terrà conto del costo del bene anteriore alla rivalutazione.
  Disposizioni applicabiliSi applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla L. 342/2000 (artt. 11, 13, 14 e 15) e dai DD.MM. 162/2001 e 86/2002, nonché dall’art. 1 della L. 311/2004 (co. 475, 477 e 478).N.B.: ciò significa che trovano applicazione tutti i concetti riferiti alla “in sospensione d’imposta” della riserva (obbligo di ricostituzione in caso di utilizzo per perdite, ma con possibile suo annullamento si adottate le procedure previste per la riduzione del capitale; variazione in aumento in dichiarazione nelcaso di distribuzione, ma senza credito d’imposta in quanto la rivalutazione è stata gratuita; ecc.)
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