24 Aprile 2024, mercoledì
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D.l. liquidità convertito qaule novità? parte seconda

RIVALUTAZIONE EX LEGGE DI BILANCIO 2020

Nel caso in cui i soggetti interessati (non IAS adopter):

§  abbiano già esercitato la rivalutazione prevista dalla L. 160/2019 (con riferimento all’esercizio 2019)

§  gli effetti di questa e dell’affrancamento del saldo attivo si producono a decorrere dall’ultimo bilancio/rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31/12/2020 (in sostanza, i relativi effetti fiscali

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– ammortamento e calcolo per le eccedenze di manutenzione, ma non per plus/minusvalenze) vengono anticipati (al 2020, in luogo del 2022).

È confermata la disposizione secondo cui nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020:

§  la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del C.C.

§  può essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso anteriormente al 23/02/2020.

Il criterio di valutazione va illustrato nella nota informativa anche attraverso il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Il documento interpretativo n. 6 dell’OIC ha analizzato i seguenti aspetti delle norme introdotte dall’art. 7.

AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA

Vi rientrano le sole società che redigono il bilancio tramite l’applicazione delle norme del C.C. e i principi OIC nazionali. Inoltre, le disposizioni del documento in esame si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio.

APPLICAZIONE O MENO DELLA DEROGA
  Bilanci d’esercizio cui si applica la derogachiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23/02/2020 (ad es.i bilanci chiusi al 31/12/2019);
chiusi successivamente al 23/02/2020 e prima del 31/12/2020 (ad es. i bilanci chechiudono al 30/06/2020);
in corso al 31/12/2020 (ad es. i bilanci che chiudono al 31/12/2020 o al 30/06/2021).
Bilanci d’esercizio cuinon si applica la derogabilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23/02/2020.

MODALITÁ APPLICATIVE

Bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23/02/2020 e non ancora approvati a tale data:

 quando la società può avvalersi della deroga: è possibile se in base alle  informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del par. 21 o 22 dell’OIC 11; in tal caso, la redazione del bilancio avviene applicando tutti i principi contabili fatta eccezione dei par. 23 e 24 dell’OIC 11 e del par. 59 c) dell’OIC 29;

quando la società non può usufruire della deroga: nel caso in cui alla data di chiusura dell’esercizio la stessa si trova nelle condizioni di cui al par. 23 o 24 del medesimo OIC 11.

 Bilanci degli esercizi chiusi dopo il 23/02/2020 e prima del 31/12/2020 e degli esercizi in corso al 31/12/2020:

quando la società può avvalersi della deroga: è possibile se nell’ultimo bilancio approvato (ad es. al 30/06/2019, 31/12/2019, 30/06/2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del par. 21 o 22 dell’OIC 11;

quando la società non può usufruire della deroga: nel caso in cui abbia dichiarato nel precedente bilancio approvato di trovarsi nelle condizioni descritte dal par. 23 o 24 dell’OIC 11, salvo che, in presenza dei relativi presupposti, la società non si sia avvalsa della facoltà di deroga di cui al citato art. 7 nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente;

 la società che si avvale della deroga è tenuta a redigere il bilancio applicando tutti i principi contabili fatta eccezione dei par. 23 e 24 dell’OIC 11 e del par. 59 c) dell’OIC 29.

NOTA INTEGRATIVA

La società deve fornire nella nota integrativa informazioni

§  sia in merito alla scelta fatta di avvalersi della deroga

§  e sia un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

È confermata la disposizione secondo cui in relazione ai finanziamenti soci effettuati dal 9/04/2020 al 31/12/2020non si applicano:

 l’artt. 2467 C.C.: cioè la postergazione del rimborso ai soci rispetto al soddisfacimento di altri creditori;

 l’art. 2497-quinquies C.C.: cioè un meccanismo analogo a quello precedente applicabile alle imprese che esercitano attività di “direzione e coordinamento”.

La legge di conversione ha disposto le seguenti modifiche:

 i benefici del Fondo vengono estesi anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del C.C, che abbiano subito un calo del fatturato nelle misure previste dall’art. 54 del DL Cura Italia;

 in merito alle modalità di verifica dei requisiti per l’accesso al Fondo e gli adempimenti in capo

all’istituto di credito, viene previsto quanto segue:

§  fino al 31/12/2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28/03/2020 a valere sul Fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la stessa avvia la sospensione dalla 1rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;

§  il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 gg, l’esito dell’istruttoria; l’inutile decorso di tale termine comporta l’accoglimento della domanda; in caso di esito negativo dell’istruttoria

comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla 1rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;

 i benefìci del Fondo sono estesi alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove si trovino nelle condizioni richieste dalla legge per l’accesso al fondo; sono stabilite con apposito DM le modalità attuative e, in particolare, quelle relative all’individuazione della quota di mutuo da sospendere.

La disposizione introdotta dalla legge di conversione stabilisce che

 il credito d’imposta ex art. 49, del D.L. 34/2019, spetta, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese

§  per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero

§  che siano state disdette a causa dell’emergenza sanitaria.

La norma introdotta dalla legge di conversione proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni ex art. 1, co. 696 e seguenti, della legge di bilancio 2020:

§  risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2018,

§  attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

La rivalutazione può effettuarsi nel bilancio/rendiconto

§  dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 o al 31/12/2021

§  in luogo del termine previsto dalla legge di bilancio 2020 (cioè l’effettuazione della rivalutazione nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente all’1/01/2020)

L’art. 66 DL 18/2020 (Cura Italia) ha introdotto delle specifiche agevolazioni in presenza di erogazioni liberali in denaro o in natura per finanziare interventi diretti al contenimento dell’epidemia Codiv-19 (detrazione del 30% per le persone fisiche e deduzione per le imprese, in entrambi i casi nel limite di 30.000 €)

Con l’aggiunta del co. 3-bis al citato art. 66 DL Cura Italia viene prevista

è la detraibilità dell’Iva gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai fini di cui sopra

è in quanto si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte/professione

Le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti tributari e contributi vengono confermate, con le sole seguenti modifiche.

Ampliamento ad Alessandria ed Asti della sospensione “particolare”: come noto:

ü per le imprese/lavoratori autonomi con domicilio fiscale o la sede legale/operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

ü che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

ü si applica la sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo 2019

Ora tale agevolazione viene estesa alle province di Alessandria ed Asti

Si evidenziano le disposizioni confermatesoppresse modificate dalla legge di conversione.

ART.OGGETTOCONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI CONFERMATE (in sintesi)
   art. 19 Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioniHa ampliato dal punto di vista temporale le previsioni circa la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel DL Cura Italia:§  stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d’acconto, per il periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020,§  per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’impostaprecedente a quello in corso al 17/03/2020.
 art. 20Metodo previsionale per determinare gli acconti di giugno(modifica della rubrica)Limitatamente al 2020 viene disposto che§  non è considerato insufficiente il versamento dell’acconto Irpef/Ires e Irap 2020§  che risulti non inferiore all’80% dell’importo dovuto a consuntivo.
  art. 21Rimessione in termini per i versamentiVengono considerati tempestivi§  i versamenti effettuati nei confronti delle PP.AA. con scadenza il 16/03/2020, prorogati al 20/03/2020 dal DL Cura Italia,§  se eseguiti entro il 16/04/2020.
  art. 22Termini di consegna e invio telematico dellaCU 2020§  la proroga al 30/04/2020 dei termini di consegna ai percipienti delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo e reddito di lavoro dipendente/assimilati;§  la non applicazione per l’anno 2020 delle sanzioni per le CU inviate in via telematicaall’Agenzia oltre il termine del 31/03/2020 ma entro il 30/04/2020.
 art. 23Proroga validità del DUFProroga al 30/06/2020§  della validità dei certificati in materia di appalti§  emessi dall’Agenzia Entrate entro il 29/02/2020.
  art. 24 Termini agevolazioni prima casaSospensione, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020, dei termini previsti dal DPR 131/1986§  per l’effettuazione degli adempimenti connessi al mantenimento delle agevolazioni prima casa§  e al riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
  art. 26Versamento dell’imposta di bollo sulle FESemplificazioni in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle FE§  prevedendo nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi 2 trimestri dell’anno solare,§  purché l’importo da versare sia inferiore ad € 250.
  art. 27 Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole§  la non operatività della presunzione di cessione ex art. 1 DPR 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole (D.M. 7/09/2017) effettuate verso i soggetti di cui all’art. 3 di tale ultimo D.M.;§  i farmaci di cui sopra non si considerano destinati a finalità estranee all’eserciziodell’impresa.
 art. 28Regime fiscale degli utili distribuiti asocietà sempliciVengono disposte modifiche all’art. 32-quater del D.L. 124/2019 che reca disposizioni fiscali in materia di utili distribuiti alle società semplici.
art. 35Rilascio PIN InpsSemplificazione delle modalità di rilascio dell’identità digitale da parte dell’Inps per ladurata dell’emergenza sanitaria.
 art. 36Sospensione dei terminiprocessualiProroga dal 15/04/2020 all’11/05/2020 il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e dicompetenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal DL Cura Italia.
 art. 37Sospensione termini procedimenti amministrativi edisciplinariProroga fino al 15/05/2020 della sospensione dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi e disciplinari pendenti al 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data.
ART.OGGETTOCONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE SOPPRESSA (in sintesi)
   art. 25  Assistenza fiscale a distanza§   i CAF/professionisti abilitati possono gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente/assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente con modalità telematiche;§   con tali modalità è consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.Tale norma riproduce in sostanza la disposizione introdotta dalla legge di conversione del DLCura Italia.
ART.OGGETTOCONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI CONFERMATE E MODIFICATE
       art. 29      PTT, contributo unificato e contenzioso degli enti impositori§   processo tributario telematico: l’obbligo, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo ex art. 53 del D.lgs. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali, solo con le modalità telematiche (confermata);§   contributo unificato: si consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti dall’omesso/parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel domicilio eletto o, in sua mancanza, mediante deposito presso l’ufficio (confermata);§   contenzioso degli enti impositori: le attività del contenzioso degli enti impositori sono sospese fino al 15/05/2020 (a tal fine, la legge di conversione ha modificato nella disposizione il riferimento normativo che è il co. 1 dell’art. 37 del medesimo DL Liquidità), in deroga al termine di sospensione in precedenza fissato al 31/05/2020 dalDL Cura Italia.
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