26 Aprile 2024, venerdì
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Rivalutazioni, ammesse le rate

Nessuna sanzione per il pagamento, ulteriormente rateizzato, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni degli immobili delle imprese. Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 70/E di ieri, è intervenuta in merito alla modalità di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa, di cui ai commi da 16 a 23, dl n. 185/2008.
Il problema era stato sollevato dal quotidiano ItaliaOggi nelle settimane scorse (si veda ItaliaOggi dell’1/10/2013) e riguardava, soprattutto, l’ulteriore rateazione, di cui all’art. 20, dlgs n. 241/1997 delle imposte sostitutive che, ai sensi del comma 22, del citato art. 15, dl 185/2008 dovevano essere versate «in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta (…) ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi».

Sulla medesima falsariga, l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche sull’errata determinazione degli interessi, che la disposizione indicava nella misura del 3% pur facendo riferimento agli «interessi legali», stabilendo che anche in tal caso non si rendono applicabili le sanzioni, stante l’ambigua formulazione della disposizione, nel caso di pagamenti eseguiti tenendo conto della misura vigente degli stessi, sempre in ossequio del principio di tutela dell’affidamento.

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