30 Aprile 2024, martedì
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Cambio del cognome: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Monica Farina ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Cambio del cognome: quando è possibile farlo?
” La legge permette di cambiare il proprio cognome.
Le norme di riferimento relative al cambio di cognome sono indicate
nel D.P.R. N. 54/2012, regolamento recante modifiche in materia di
stato civile in relazione alla disciplina del cognome, D.P.R. che ha
integrato o abrogato alcune norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396.
Pertanto è previsto che ”chiunque vuole cambiare il nome o
aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il
cognome, anche perche’ ridicolo o vergognoso o perche’ rivela
l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto. Nella domanda l’istante deve
esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”
Quindi è possibile cambiare cognome quando è:
1) ridicolo o vergognoso
2) rivela l’origine naturale
Decisiva, ai fini dell’accoglimento dell’istanza al Prefetto, è la
motivazione posta alla base della medesima, che deve indicare
l’eccezionalità della richiesta e la sua fondatezza in base a ragioni
oggettivamente rilevanti. 
 Il prefetto, se valuta come fondata la richiesta avanzata, autorizza
il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di
nascita e di attuale residenza del richiedente un avviso con il sunto
della domanda. L’avviso deve restare affisso per trenta giorni. Se
non intervengono opposizioni, il prefetto provvede ad emanare il
decreto di concessione al cambiamento del nome/cognome.”

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