Il decreto-legge n.18/2020 riconosce specifiche misure in favore dei lavoratori e di sostegno ai medesimi nella gestione familiare; in particolare sono previste specifiche norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, quali:
· congedo parentale: i genitori dipendenti del settore privato hanno diritto ad uno specifico congedo parentale, nel caso di figli di età non superiore ai 12 anni, riconoscendo un’indennità pari al 50% della retribuzione, tali periodi saranno coperti anche da contribuzione figurativa;
· congedo non retribuito per figli con età compresa tra i 12 e 16 anni, sempreché nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito;
· contributo baby-sitting: in alternativa al congedo è possibile che i genitori lavoratori dipendenti si avvalgano di servizi di baby-sitting, con un bonus nel limite massimo di 600,00 euro. Misura prevista anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali;
· contributo baby-sitting maggiorato per i lavoratori pubblici del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico: sino a 1.000 euro massimi;
· congedo ai care-givers per l’assistenza a familiari non autosufficienti: incrementati di ulteriori 12 giorni i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992;
· periodo di quarantena assimilato alla malattia: il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.