30 Aprile 2024, martedì
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L’induzione «non costringe ma convince»

Come è noto, a seguito della riforma intervenuta ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190, il nuovo assetto normativo presenta da un lato la concussione ‘per costrizione’, dall’altro l’induzione indebita a dare o promettere altre utilità.

La scissione del previgente art. 317 c.p. con contestuale introduzione del nuovo art. 319-quater c.p. – ossia quell’operazione che da più parti è stata definita con il termine di «spacchettamento» della concussione – ha posto problemi interpretativi circa il discrimentra le due fattispecie, considerato che nella previgente disciplina costituivano autonome modalità di condotta del medesimo reato.

Il reato appena introdotto si pone in una posizione intermedia tra i due estremi della concussione, nella quale la prevaricazione del pubblico ufficiale è massima, e della corruzione, nella quale il pubblico ufficiale e il privato si trovano in perfetta simmetria negoziale.

Nell’induzione indebita, infatti, il privato, in seguito all’abuso del pubblico agente, cede alle richieste indebite non perché coartato ma in quanto mira a percepire un personale vantaggio, ponendo quindi le parti in una logica negoziale, seppur asimmetrica. Mutuando una felice espressione di autorevole dottrina può, dunque, affermarsi che l’induzione «non costringe ma convince».

Analizzando le precedenti e contrastanti pronunce delle sezioni semplici, con la sentenza numero 12228 depositata il 14 marzo 2014 (clicca qui per scaricare le motivazioni), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato le lacune presentate dai precedenti orientamenti e ha individuato il «danno ingiusto» e il «vantaggio indebito» elementi impliciti costitutivi rispettivamente del reato di concussione e dell’induzione indebita.

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