16 Agosto 2026, domenica
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Smart working, la casa diventa ufficio: a Padova riconosciuto l’infortunio sul lavoro per una caduta domestica

Una dipendente dell’Università si frattura la caviglia durante l’orario di servizio tra le mura di casa. Il Tribunale le dà ragione: per l’Inail invalidità al 9%. Una sentenza che rafforza i confini (ancora mobili) del lavoro agile.

La casa come luogo di lavoro, con tutto ciò che ne consegue: diritti, tutele, responsabilità. È questo il principio riaffermato dal Tribunale di Padova che, con una sentenza dell’8 maggio resa nota in questi giorni dal sindacato Fgu Gilda Unams, ha riconosciuto come infortunio sul lavoro la caduta domestica di una dipendente in smart working.

Protagonista della vicenda è una sessantenne impiegata presso il dipartimento giuridico dell’Università di Padova. L’8 aprile 2022, mentre svolgeva la propria attività lavorativa da remoto, la donna è caduta all’interno della sua abitazione riportando la frattura della caviglia in due punti. Ricovero ospedaliero, intervento chirurgico e un lungo percorso di riabilitazione hanno segnato i mesi successivi.

Il nodo, però, non era soltanto clinico. Era giuridico.

Quando il salotto è una postazione di lavoro

Con l’esplosione del lavoro agile durante e dopo la pandemia, il confine tra spazio privato e spazio professionale si è fatto più sottile. Se l’ufficio tradizionale garantisce un perimetro definito di responsabilità, lo smart working impone di ripensare il concetto stesso di “occasione di lavoro”, cioè il nesso tra attività svolta e rischio corso.

Nel caso padovano, il punto centrale era stabilire se la caduta fosse avvenuta durante l’orario di servizio e in connessione con l’attività lavorativa. Il Tribunale ha ritenuto che quel nesso sussistesse. Non si è trattato, dunque, di un incidente domestico estraneo al lavoro, ma di un evento lesivo maturato mentre la dipendente stava adempiendo ai propri compiti.

Un passaggio non banale. Perché riconoscere l’infortunio significa affermare che la tutela assicurativa segue il lavoratore anche fuori dai locali aziendali, purché l’evento sia collegato alla prestazione.

Il riconoscimento dell’Inail: 9% di invalidità

A valle della decisione, l’INAIL ha riconosciuto alla lavoratrice un grado di invalidità permanente pari al 9%, con le conseguenti prestazioni economiche previste dalla normativa.

Una percentuale che, nella scala degli infortuni sul lavoro, colloca la lesione in una fascia significativa: non lieve, ma neppure tale da determinare una compromissione gravissima. È tuttavia sufficiente per attivare le tutele assicurative e sancire un principio: il lavoro agile non è un lavoro “attenuato” nei diritti.

Un precedente che pesa

La pronuncia del Tribunale di Padova si inserisce in un quadro normativo già orientato a garantire copertura assicurativa ai lavoratori in smart working, ma contribuisce a rafforzarne l’applicazione concreta.

La legge sul lavoro agile prevede infatti che il dipendente abbia diritto alla tutela contro gli infortuni connessi alla prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali. Resta però centrale l’accertamento del collegamento causale: non ogni incidente domestico è automaticamente riconducibile al lavoro. Occorre dimostrare che l’evento si sia verificato “in occasione di lavoro”, durante l’orario e nell’ambito delle attività connesse.

In questo caso, i giudici hanno ritenuto che tali condizioni fossero integrate.

Il lavoro cambia, le tutele si adattano

La vicenda padovana racconta molto più di un singolo infortunio. Racconta la trasformazione silenziosa del lavoro in Italia. Milioni di lavoratori hanno sperimentato, negli ultimi anni, una modalità che sposta la postazione dalla scrivania d’ufficio al tavolo della cucina.

Ma se il luogo cambia, la natura giuridica della prestazione resta. E con essa devono restare le garanzie. La sentenza afferma un principio di continuità: il datore di lavoro e il sistema assicurativo non cessano di esistere oltre la soglia di casa.

La casa può diventare ufficio. E se l’ufficio comporta rischi, anche tra le mura domestiche, quei rischi – quando sono legati all’attività lavorativa – non possono essere considerati affari privati.

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