3 Luglio 2026, venerdì
HomeItaliaPoliticaSenza consenso è violenza sessuale: la svolta della Camera sulla riforma del...

Senza consenso è violenza sessuale: la svolta della Camera sulla riforma del reato

Approvata all’unanimità la riscrittura dell’articolo 609-bis del codice penale. Il nuovo testo definisce con precisione che l’assenza di un consenso libero e attuale configura il delitto. Ora la parola passa al Senato.

La Camera dei deputati ha compiuto un passo decisivo nella definizione normativa della violenza sessuale. Con 227 voti favorevoli e nessun contrario, l’Aula ha approvato una proposta di legge che introduce nel cuore del codice penale un principio tanto semplice quanto fondamentale: senza consenso, è violenza. Una formula che nell’ordinamento italiano, pur presente in forma indiretta, non era mai stata esplicitata in modo così netto.

Al centro del provvedimento c’è la nuova formulazione dell’articolo 609-bis, che collega la configurazione del reato alla mancanza di un consenso “libero e attuale”, vale a dire espresso senza costrizione e riferito al momento in cui l’atto sessuale si svolge. Una scelta che recepisce la logica della Convenzione di Istanbul, da anni considerata il riferimento internazionale più autorevole sul tema.

Il ruolo dell’emendamento e la mediazione politica

La proposta approvata nasce da un percorso di mediazione costruito in commissione Giustizia, dove un emendamento condiviso ha fatto da perno del testo finale. Le relatrici Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia, e Michela Di Biase, del Partito democratico, hanno lavorato a una formulazione che riuscisse a mettere d’accordo maggioranza e opposizione su un terreno delicato, soggetto a differenti sensibilità politico-culturali.

Secondo quanto riferito, l’intesa è maturata anche grazie all’intervento diretto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della segretaria del Pd Elly Schlein, che hanno accompagnato e sostenuto il lavoro tecnico delle relatrici. Il risultato è una definizione normativa condivisa, ritenuta capace di integrare le garanzie già previste dalla legislazione vigente con una cornice più chiara e aderente agli standard europei.

La riscrittura dell’articolo 609-bis

Il provvedimento approvato non modifica semplicemente il testo esistente, ma riscrive integralmente l’articolo 609-bis. L’innovazione centrale è l’introduzione esplicita della nozione di consenso come elemento che delimita il confine tra lecito e illecito. Il consenso rilevante, precisa la proposta, deve essere libero, ossia non estorto con violenza, minaccia o pressioni indebite, e deve essere attuale, quindi riferito al momento concreto dell’atto.

Un cambiamento che si inserisce nel solco della Convenzione di Istanbul, che indica proprio libertà e attualità come componenti essenziali del consenso in ambito sessuale. La riforma, dunque, mira ad allineare l’ordinamento italiano a tale cornice internazionale, colmando una lacuna più volte rilevata da giuristi e associazioni.

Le tre condotte individuate dal primo comma

La nuova norma identifica tre condotte che, in assenza del consenso, costituiscono automaticamente violenza sessuale. Si tratta del compiere atti sessuali su un’altra persona, del costringerla o del farle compiere atti sessuali e del farle subire atti sessuali. Un ventaglio che corrisponde alla realtà dei comportamenti riscontrati nelle indagini e nei processi, e che ora trova una codificazione diretta e sistematica.

L’obiettivo è chiarire senza ambiguità che ogni atto sessuale privo del consenso della persona coinvolta costituisce reato, evitando interpretazioni divergenti o eccessivamente restrittive che in passato hanno suscitato dibattito.

Le fattispecie richiamate dal secondo comma

La riforma non cancella ciò che già esiste nella legislazione attuale. Il secondo comma mantiene infatti le due ipotesi tradizionalmente previste dal delitto di violenza sessuale, introducendo solo lievi adeguamenti formali. Continuano a costituire reato gli atti sessuali ottenuti con violenza, minaccia o abuso di autorità, così come quelli compiuti approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica, o della particolare vulnerabilità della vittima.

L’intento del legislatore è mantenere piena continuità con la tutela già garantita, innestandola in una cornice più ampia e coerente con il principio cardine del consenso.

Un passo verso l’Europa, ora il passaggio al Senato

Il testo licenziato dalla Camera rappresenta uno dei più rilevanti interventi degli ultimi anni in materia di tutela delle persone e autodeterminazione sessuale. La scelta dell’unanimità, rara in questa legislatura, conferisce alla riforma un valore politico particolarmente significativo: la violenza sessuale non è terreno di scontro, ma un ambito in cui maggioranza e opposizione hanno deciso di parlare con una sola voce.

L’iter, però, non è ancora concluso. La proposta passa ora al Senato, dove verrà esaminata e discussa nelle commissioni competenti prima di affrontare il voto finale in Aula. Solo allora la riforma potrà entrare in vigore, sancendo definitivamente un principio destinato a incidere non solo sul sistema giudiziario, ma anche sulla cultura giuridica e sociale del Paese.

In un contesto in cui la violenza di genere continua a rappresentare un’emergenza nazionale, la precisazione legislativa sul concetto di consenso appare come un tassello imprescindibile per rafforzare la tutela delle vittime e rendere più chiaro il confine tra libertà sessuale e sopraffazione. Una svolta attesa da anni, che ora si avvia verso il suo ultimo passaggio parlamentare.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti