Ebbene, la mancata esecuzione di una sentenza consente all’altra parte di agire con l’esecuzione forzata. Ma non si possono imporre fisicamente gli incontri figli-genitori, anche per il bene dei bambini e per evitare loro ulteriori traumi. Dunque, in questi casi, il genitore che subisce l’ostruzionismo può denunciare l’altro per il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, reato sancito dall’articolo 388 del codice penale.
Detto questo, ricordiamo che il colpevole è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro.