Ricordiamo che la gestione dell’orario lavorativo è rimessa al datore di lavoro in quanto responsabile dell’organizzazione aziendale. Detto questo, bisogna sapere che la Cassazione in un altro precedente (ord. n. 29337/2023), in caso di rifiuto del lavoratore alla trasformazione dell’orario di lavoro da part time a full time (o viceversa) il successivo licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo non è di per sé nullo. Non si escluda che il recesso possa costituire una ritorsione rispetto al rifiuto di trasformazione nel nuovo orario di lavoro offerto, affinché si possa affermare la nullità del licenziamento occorre che l’intento ritorsivo sia stato la causa determinante della risoluzione del rapporto di lavoro.
Attenzione!
Occorre che sussistano o siano dimostrati dal datore di lavoro tre elementi:
- le effettive esigenze economiche ed organizzative che non consentono il mantenimento della prestazione con l’orario originario ma solo con quello differente prospettato,
- l’avvenuta proposta al dipendente di trasformare l’orario di lavoro ed il rifiuto dello stesso;
- l’esistenza di un rapporto di causa-effetto tra le esigenze di variazione dell’orario lavorativo ed il licenziamento.