A cura di Alfredo Mariani
Ebbene, ricordiamo che l’articolo 2051 del cod. civ.) pone sì una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al custode di una cosa per i danni da quest’ultima arrecati a terzi (laddove per “cosa” si può intendere anche una strada o il marciapiedi), ma è necessario che la vittima mantenga sempre un comportamento prudente. La responsabilità infatti non scatta per quegli eventi imprevedibili e inevitabili, come appunto quelli determinati dall’altrui disattenzione.
Detto questo, ricordiamo che il risarcimento del danno non spetta se il pedone è disattento, maldestro o imprudente.