13 Ottobre 2024, domenica
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Giustizia Penale si ripara

A cura di Romeo lamberti 

Diventa realtà la giustizia riparativa introdotta dalla riforma del processo penale: la mediazione fra la vittima e il responsabile serve a risolvere gli effetti del reato e offre al secondo – indagato, imputato o condannato – benefici sulle sanzioni in cambio di riparazioni, materiali o simboliche. Il tutto su base volontaria e nella riservatezza assoluta, con tanto d’inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento. Le linee guida, con il “chi fa che cosa”, arrivano da Milano nello schema operativo realizzato da uffici giudiziari e organismi forensi.Nessun pericolo. L’accesso al programma va consentito dalle indagini alla fase esecutiva e, almeno in astratto, per qualsiasi tipo di reato, a patto che sia utile per risolvere le questioni sorte dalla condotta illegale e non mettano in pericolo i partecipanti e l’accertamento dei fatti. La mediazione, del tutto gratuita, è gestita da professionisti presso strutture pubbliche che fanno capo agli enti locali in ogni distretto di Corte d’appello (a Milano il Comune ha già istituto il centro). A seconda della fase, spetta a pm, gip e gup informare gli interessati che è possibile ricorrere all’istituto, indicando obiettivi e garanzie. Chi invia il caso al centro per la mediazione? Durante le indagini il pm, poi il giudice che procede e in fase esecutiva la magistratura di sorveglianza. Programmi di restorative justice sono previsti anche nella sospensione del procedimento con messa alla prova.Forma e sostanza. Sta al mediatore valutare l’esistenza di un valido consenso, ma si può ipotizzare anche un percorso senza la vittima diretta. La riparazione del responsabile comprende forma e sostanza: scuse formali, dichiarazioni pubbliche, impegni nei confronti della comunità o privati, ad esempio a non frequentare determinati luoghi o persone; ma anche risarcimento del danno, restituzioni e l’impegno a eliminare le conseguenze dannose, pericolose o ulteriori del reato. Alla fine del percorso il mediatore invia al magistrato la sua relazione. Ma l’autore dell’offesa non viene penalizzato se non si raggiunge l’esito riparativo (idem per mancato avvio o interruzione). E non è richiesto l’accertamento del fatto o il riconoscimento della propria responsabilità. Le informazioni acquisite sono inutilizzabili sia nel procedimento sia in fase di esecuzione della pena.

Rimessione tacita. Nei reati per i quali la querela può essere rimessa l’imputato ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento fino a centottanta giorni, con conseguente stop dei termini di prescrizione: in tal caso il provvedimento che invia il caso al centro specializzato indica un termine congruo, compreso fra tre e sei mesi, per elaborare e svolgere il programma. E se la riparazione si raggiunge, la partecipazione del querelante equivale alla remissione tacita della richiesta di punizione.

Ragione e proporzione. Sta al giudice valutare l’esito per i reati procedibili d’ufficio o con querela non ritirabile: la pena è ridotta in base alla proporzionalità e alla ragionevolezza della riparazione. Il successo del programma si affianca ai criteri previsti dall’articolo 133 Cp per determinare la sanzione, pesa per l’attenuante della riparazione e come condizione specifica per la sospensione condizionale breve; mentre in fase di esecuzione favorisce il lavoro esterno, i permessi premio, le misure alternative al carcere e la liberazione condizionale. Ma i benefici penitenziari non possono mai essere subordinati alla partecipazione al programma. Va assicurata l’assistenza linguistica a chi non comprende l’italiano.

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