A cura di Ionela Polinciuc
L’auge, l’ateneo delle professioni nel suo programma di nuove facoltà per qualifiche professionali che consentono un pronto ingresso nel mondo del lavoro, oggi dedichiamo la nostra attenzione alla professione: Giurista D’impresa
Chiediamo al rettore Prof.avv. Giuseppe Catapano, chi è il Giurista d’impresa ?
Il giurista d’impresa è l’interlocutore ideale, nella gestione del contenzioso civile, per il legale esterno incaricato di seguire una causa. Infatti egli, da un lato, ha in comune con l’avvocato esterno la formazione e il linguaggio tecnico; dall’altro lato, per il suo ruolo, conosce l’azienda coinvolta nel contenzioso, ed è quindi in grado di interpretarne le esigenze. In questa prospettiva, la collaborazione tra giurista d’impresa e legale esterno rappresenta lo strumento più efficace per vincere, o comunque gestire nel modo più efficiente possibile, la causa.
In particolare ricorda il Prof. Avv. Angelo Turco direttore del dipartimento di scienze giuridiche: il legale interno può guardare alla vicenda contenziosa, o pre-contenziosa, dall’angolo visuale dell’azienda, ma, al contempo, può farlo con la lente e la sensibilità del giurista; è quindi nella condizione di coinvolgere, all’occorrenza, altre funzioni dell’impresa (essenziali e/o utili per inquadrare una determinata questione, ad esempio), ricostruire i fatti nella corretta prospettiva del contenzioso, acquisire i documenti rilevanti per la causa, individuare i possibili testimoni, ecc. Per questo, per l’avvocato esterno, la condivisione, non solo della strategia processuale in generale, ma anche della bozza dell’atto (a cominciare da quello introduttivo), con il legale interno rappresentano un momento fondamentale nella gestione della causa; è lì che, a cominciare dalla parte in fatto (non meno importante di quella in diritto), il confronto tra queste due figure professionali può consentire una ricostruzione delle vicende coerente e convincente, far emergere anche solo l’opportunità di sfumare un passaggio, fare una determinata precisazione, dar conto di una circostanza in apparenza secondaria, ma che potrà essere utile nel corso della causa, ecc.
La cooperazione tra il giurista d’impresa e l’avvocato esterno attraversa, dunque, tutte le fasi di una causa e comincia con la condivisione di una strategia che consenta di immaginare mosse e contromosse della controparte e tutti gli scenari che possono profilarsi nel corso della causa.
Ma – soprattutto oggi ci dice la Prof. Avv. Francesca Pizza Preside della facoltà Giurista d’impresa : con la riforma del processo civile(la “Riforma Cartabia”) – la fase più importante è quella antecedente all’instaurazione della causa o comunque alla costituzione in giudizio.
Ciò vale sia per l’ipotesi in cui sia l’azienda ad agire in giudizio, sia per quella in cui sia invece convenuta.
Infatti, anche alla luce della Riforma Cartabia gli atti introduttivi – citazione, ricorso, comparsa – devono essere il più completi possibile, sia dal punto di vista delle allegazioni che sotto il profilo istruttorio (ciò, come diremo, anche qualora la causa venga introdotta con citazione e si abbia, quindi, almeno in teoria, la possibilità di integrare le prove con le memorie ex art. 171-ter c.p.c.).
Nel caso dell’azienda attrice, la decisione di promuovere una causa può derivare dalle situazioni più diverse.
Talora può trattarsi della necessità di interrompere un termine di prescrizione o evitare una decadenza, per i quali occorre proporre la relativa domanda giudiziale. Si pensi alle situazioni in cui si debba interrompere il termine di prescrizione di un’azione costitutiva (ad esempio, azione di annullamento del contratto, azione ex art. 2932 c.c., ecc.; infatti, in tali casi, ai fini dell’interruzione della prescrizione, non è sufficiente l’atto di costituzione in mora, essendo appunto necessaria la domanda giudiziale); oppure alle impugnative di delibere assembleari e consiliari di società, ecc.
In altri casi valutare se e quando promuovere una causa può rappresentare una mera questione di opportunità. Ad esempio, ove già sia insorta una controversia destinata a sfociare in un contenzioso giudiziale, potrebbe essere opportuno assumere per primi l’iniziativa, prevenendo quindi la controparte, anche al fine di radicare la causa davanti a un determinato giudice.
– Quali che siano comunque le motivazioni che inducano a promuovere una causa, la notifica dell’atto di citazione o il deposito di un ricorso presuppongono in ogni caso un accurato lavoro.
– Nel caso dell’azienda convenuta, un aspetto fondamentale è rappresentato dall’efficienza dell’organizzazione interna quanto alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari e, quindi, al monitoraggio della casella di posta elettronica certificata, onde evitare di non venire a conoscenza di una notifica, o comunque venirne a conoscenza in ritardo.
Infatti nell’attuale sistema processuale il tempo a disposizione del convenuto per predisporre le difese è ormai molto compresso. Pertanto è fondamentale che le aziende possono disporre di un Giurista d’impresa interno , prima, e il difensore subito dopo, siano posti nelle migliori condizioni possibili per individuare la linea e istruire la pratica ai fini della costituzione in giudizio, come richiama all’attenzione la Prof. Avv. Francesca Pizza.
Il ruolo del giurista d’impresa e della cooperazione con l’avvocato esterno nella gestione del contenzioso alla luce delle novità della Riforma Cartabia,dichiara il tesoriere Legale rappresentante dott. Rusciano Mariarosaria, ha confermato l’essenzialità della figura nel mondo del lavoro, qualifica professionale riconosciuta, oltre che negli Stati membri dell’UE, in altri 11 paesi, Islanda, Liechtenstein e Norvegia (paesi dello Spazio economico europeo), Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia (paesi candidati), Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Svizzera. EQF 6 ed introdotta nei corsi per facoltà dell’Accademia universitaria degli studi Giuridici europei AUGE , che non chiede test d’ingresso e consente di seguire i corsi in presenza ed on line su piattaforna certificata per conseguire il Diploma Accademico di 1° Livello nel rispetto del Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale autorizzata con il n. 907072803 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 30/90 del 31.1.2019.