29 Aprile 2024, lunedì
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Divorzio congiunto: cose da sapere

Prima di tutto, bisogna specificare che la legge non parla mai di divorzio, ma di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, qui si fa riferimento al matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei registri di stato civile.

Ebbene, il divorzio, quale rimedio definitivo alla crisi coniugale, può essere:

congiunto: se marito e moglie raggiungono un accordo ( Il divorzio congiunto può essere richiesto nelle seguenti ipotesi:

  • separazione protrattasi ininterrottamente per almeno 12 mesi (se è giudiziale) o 6 mesi (se è consensuale);
  • mancata consumazione del matrimonio;
  • rettificazione del sesso;
  • condanna per reati gravi;
  • annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero;
  • nuove nozze contratte in un altro Paese.

giudiziale: in caso di disaccordo, ciascun coniuge può presentare un ricorso in tribunale anche se l’altro è contrario.

Se uno dei due coniugi cambia idea, l’eventuale revoca del consenso proveniente da una delle parti non giustifica l’arresto della procedura. In poche parole, la causa andrà comunque avanti ed il tribunale sarà chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il divorzio.

Secondo la Corte di Cassazione, una volta depositata l’istanza da parte dei coniugi, la revoca unilaterale del consenso non comporta l’improcedibilità della domanda. In altre parole, si va comunque avanti e il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo e che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all’interesse dei figli.

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