Grazie ad una novità introdotta nel 2015 che ha inciso notevolmente sulle tempistiche del procedimento, bisogna sapere che la legge consente di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in tempi molto brevi, cioè dopo sei o dodici mesi a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale.
Prima di tutto, bisogna sapere che il matrimonio, può sciogliersi se ricorre una di queste ipotesi:
- i coniugi sono separati legalmente da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) o 6 mesi (in caso di separazione consensuale);
- uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità
- il matrimonio non è stato consumato
- è stato dichiarato il cambio di sesso di uno dei coniugi con sentenza definitiva
- oppure se il coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio
Nel momento in cui si decide di procedere con il divorzio, bisogna sapere che si hanno tre possibilità:
- il ricorso congiunto
- la negoziazione assistita
- la dichiarazione in Comune: (in assenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap gravi oppure non autosufficienti dal punto di vista economico)
Succede che i coniugi non riescono a trovare un accordo e a quel punto si parla di divorzio giudiziale che può essere richiesto da una delle parti anche se l’altra non è d’accordo. Ricordiamoci che si tratta, di un procedimento lungo e abbastanza costoso.
Attenzione!
Per il procedimento di divorzio sono necessari le ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi, i certificati di residenza, lo stato di famiglia, l’atto del matrimonio e la copia dell’omologa della separazione.