20 Aprile 2024, sabato
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Dichiarazione omessa e accertamento del Dolo


OMESSA DICHIARAZIONE E FRODE FISCALE
L’omissione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA costituisce ipotesi penalmente rilevante qualora si accerti una debenza ed evasione di imposte per un importo superiore ad euro 50.000,00 per ciascuna delle imposte considerate.
Ai fini penali, non sussiste di omissione dichiarativa, qualora:
• si provveda a presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine
• la dichiarazione non risulti sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
L’INTENTO DI EVADERE
Un dato da cui non si può prescindere, rispetto alla configurazione del reato e la condotta del contribuente.
La punibilità è infatti sempre esclusa per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se questa commessa con coscienza e volontà.
La coscienza e volontà, come fattori di controllo dell’azione, o dell’omissione, costituiscono la base per la disamina della condotta umana, stimata come rilevante per il diritto penale: se manca la “suitas”, viene a mancare il primo elemento sostanziale del fatto di reato stesso.
LA PROVA DEL DOLO SECONDO LA CASSAZIONE ( cass. 8171/2023
In tema di accertamento del dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione.
In particolare, di tali circostanze ai fini probatori- deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro complessiva coordinazione nsibile ai redditi extracontabili, non menzionati nella contabilità societaria.
FONTE: come difendersi dal Fisco 5/2023

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