20 Aprile 2024, sabato
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Via libera alla compensazione dei debiti previdenziali

VIA LIBERA ALLA COMPENSAZIONE DEI DEBITI PREVIDENZIALI CON I CREDITI TRIBUTARI
A cura della Dott.ssa Mariarosaria Rusciano

Il punto di chiarimento normativo arriva con l’approvazione dell’emendamento
alla legge di conversione del D.L. 11/2023. Si tratta di una norma di
interpretazione autentica dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. 241/1997, che intende
affermare la piena compensabilità tra i debiti previdenziali -assistenziali e i
crediti tributari.
Precedentemente una diversa interpretazione della lettura dell’art. 17 del D. Lgs.
241/1977 dell’Istituto Previdenziale INPS unitamente ad alcune sentenze dei
Giudici del Lavoro avevano orientato il pensiero normativo che nel nostro sistema
fiscale la compensazione c.d. orizzontale dei debiti previdenziali-assistenziali e i
crediti tributari non è ammessa, considerando che la preclusione sarebbe da
attribuire, che “in ambito contributivo, non è mai stata adottata una disposizione
di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a
soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante
controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto”, a
prescindere della prova della sussistenza o meno del credito. L’effetto di tale
condotta interpretativa porta al recupero dei contributi previdenziali -assistenziali
versati mediante la compensazione, nonché al rigetto del rilascio DURC.
Il D.L. 11/2023 originariamente formato da solo 3 articoli, è stato enormemente
ampliato a seguito dell’esame parlamentare con il disegno di legge di conversione
AC. 889-AR, infatti il nuovo articolo potrebbe diventare Art. 2-quater del D.L.
11/2023 fornendo un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto c.d.
della compensazione orizzontale con debiti e crediti di natura differente sia
legittima.
Un’ interpretazione normativa costata cara a tanti contribuenti, che ha generato
tante commesse dismesse e lavori non affidati per mancata esibizione del DURC,
ma perché non si è mai considerato che se il legislatore avesse voluto limitare
l’operatività della compensazione così come interpretato dagli uffici dell’INPS, lo
avrebbe fatto chiaramente “in deroga alla regola generale prevista dall’art. 17
del D. Lgs. 241/1997”, come ad esempio è successo nell’applicazione dell’istituto
della compensazione in materia di appalti. Ergo se il legislatore parla di deroga,

evidentemente esiste fondatezza che vi sia una regola consolidata alla quale
derogare.
In definitiva, con la norma di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 1 del
D.Lgs. 241/1997 è pienamente legittimo pagare i debiti contributivi mediante
compensazione dei crediti fiscali.

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