29 Marzo 2024, venerdì
HomeL'OpinioneRinuncia alla eredità: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Filomena Fiore ci risponde

Rinuncia alla eredità: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Filomena Fiore ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

LA RINUNCIA

Il caso inverso all’accettazione è rappresentato dalla rinuncia all’eredità da parte del chiamato.

La rinuncia all’eredità dovrà essere effettuata dopo l’apertura della successione e prima della accettazione (ovviamente non si può rinunciare all’eredità di una persona vivente).

Trattasi di un atto unilaterale per la cui validità è richiesta la forma solenne dell’atto pubblico.

Così come l’accettazione anche la rinuncia non ammette l’apposizione di termini o condizioni ne può essere parziale (rinuncio solo ad un bene del lascito e non a tutto) pena la nullità ed ha efficacia retroattiva. L’unica differenza con l’accettazione consiste nella possibilità di revocare la rinuncia accettando quindi l’eredità se non è ancora scaduto il temine di prescrizione per l’esercizio del diritto di accettare l’eredita (e quindi entro 10 anni dall’apertura della successione), sempre che nel frattempo l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati e non si rechi pregiudizio alle ragioni di terzi

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti