23 Aprile 2024, martedì
HomeConsulente di StradaAlbero cade un un’auto: chi paga?

Albero cade un un’auto: chi paga?

Ebbene, l’art. 2051 del Codice civile sancisce il fondamentale principio della responsabilità per tutti i danni arrecati dalle cose che ciascuno ha «in custodia» e dunque deve preservare per evitare che diventino fonte di pericolo, come appunto avviene in caso di caduta rovinosa di un albero, o di parti di esso, su un’autovettura o un altro tipo di veicolo.

Se l’albero è situato su una pubblica via, risponde dei danni arrecati a persone e cose l’Ente proprietario o gestore del tratto stradale interessato: ad esempio, l’Anas per le strade statali, la Regione o la Provincia per quelle di propria competenza ed il Comune per quelle situate nei centri urbani. In tutti gli altri casi, il responsabile è il privato proprietario del terreno in cui è piantato l’albero: potrà anche trattarsi di un condominio, se l’albero si trova in una parte comune dell’edificio, come il viale di accesso, il parcheggio auto o il cortile interno.

Un caso concreto di caduta di un albero condominiale su un’autovettura è stato recentemente deciso dal tribunale di Roma: i giudici capitolini hanno applicato proprio la regola della responsabilità del condominio per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, ad un caso in cui una pianta ad alto fusto – per la precisione, un cedro libanese, situato nel giardino dell’edificio era crollato su una macchina in sosta, perché era stato sradicato dalla forte pioggia.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti