Ebbene, è sempre meglio avvisare i condomini dell’intenzione di installare questo tipo di impianto, ma non serve una loro autorizzazione. Il videocitofono non può inquadrare parti private di altri condomini, ma solo parti comuni con visuale strettamente necessaria allo scopo per il quale è stato installato.
Secondo l’articolo 1102 del codice civile, secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.