Ricordiamo che: come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di successioni per causa di morte, deve escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell’apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione “ex lege” del “de cuius”, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito (Cassazione civile, sez. II, 22/03/2012, n. 4621).
Diventa importante sapere che: Nel momento in cui un genitore rinuncia, i figli subentreranno nella quota ereditaria (e questo vuol dire che i debiti passeranno ai figli). Il “subentro” avviene in virtù dell’istituto della rappresentazione, in base alla quale il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere in luogo dell’ascendente (rappresentato) che non voglia o non possa accettare l’eredità, acquistando di conseguenza l’eredità o il legato che sarebbero stati devoluti ad altro soggetto (rappresentato).