25 Aprile 2024, giovedì
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Invenzioni: cosa spetta al lavoratore?


Prima di tutto, bisogna specificare che esistono tre differenti casi, ciascuno dei quali prende un modo differente.

  • invenzioni di servizio: sono quelle invenzioni realizzate dal dipendente assunto proprio allo scopo di svolgere tale specifica attività creativa. Egli è retribuito proprio in ragione di detto compito, ragion per cui non gli compete alcun ulteriore compenso. In tale ipotesi, tutti i diritti che derivano dall’invenzione, come il brevetto e lo sfruttamento economico, sono del datore di lavoro.
  • invenzioni d’azienda: sono quelle invenzioni realizzate, durante l’ordinario orario di lavoro, dal dipendente assunto per svolgere mansioni differenti da quella creativa. Sono quindi situazioni eventuali, che possono cioè verificarsi nel corso del contratto ma che non è detto si realizzino. Anche in questo caso, i diritti di proprietà industriale e di sfruttamento dell’invenzione sono del datore di lavoro.
  • invenzioni occasionali: sono quelle invenzioni realizzate dal dipendente fuori dall’orario di lavoro ma che riguardano comunque il settore dell’azienda per cui questi lavora. In tal caso, a differenza dei due precedenti, il detentore del brevetto e di sfruttamento dell’opera è il lavoratore.
    Ebbene, per le invenzioni realizzate dal lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, anche se si tratta di lavoro in nero, il dipendente ha il diritto a essere riconosciuto pubblicamente come autore dell’invenzione. A lui spetta cioè la paternità. Si tratta di un diritto morale che non gli può essere negato neanche se il contratto di lavoro prevede diversamente.
    Invece, al datore di lavoro spettano i diritti patrimoniali: quindi, il diritto al rilascio del brevetto e quello di sfruttamento economico dell’invenzione.
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