La legge parla chiaro: Il professore non può registrare in aula le sue lezioni. Per i Giudici la voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce un dato personale.
La registrazione di immagini e voci è un trattamento di dati personali: richiede il consenso degli interessati. Così gli alunni che partecipano possono opporsi.
In mancanza di consenso degli alunni potendo identificarsi la persona che interviene la registrazione va vietata.