19 Aprile 2024, venerdì
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Che cosa è e come funziona la sospensione feriale ?


La sospensione “feriale” opera anche per il termine relativo al deposito di documenti e di memorie (art. 32 DLgs.546/92) che, rispettivamente, è di:
 20 “giorni liberi” prima della data dell’udienza: memorie “aggiuntive” (documenti)  10 “giorni liberi” prima della data dell’udienza: memorie “illustrative”.
 5 “giorni liberi” prima della data dell’udienza: brevi repliche scritte
Trattandosi di termine “a ritroso”, occorre una particolare prudenza, posto che, a differenza di ciò che avviene in genere, la “pausa estiva” di fatto restringe i termini a disposizione delle parti.
Si rammenta, poi, che:
 nel calcolo dei cd. “giorni liberi” non vanno considerati né il giorno iniziale né quello finale
 se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è anticipato al giorno precedente non festivo, tenendo
conto che il sabato va considerato festivo.
IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE (“APPELLO”)
Secondo l’art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato:
decorsi 60 giorni dalla notifica della sentenza effettuata a cura della controparte (art. 38 Dlgs. 546/92)

         Esempio: se l’udienza è stata fissata il 5/09/2022, il termine ultimo per depositare: – le memorie è il 25/07/2022
– i documenti è il 15/07/2022.
     decorsi 6 mesi dalla data di deposito della sentenza
N.B.: non dalla data della comunicazione del dispositivo (Cass. civ. sez. III n.14698 del 13/11/2000)
     TERMINE “LUNGO”
   TERMINE “BREVE”
  Costituzione in giudizio: l’appellante deve costituirsi entro 30 gg dalla notifica dell’appello (a pena di decadenza), applicandosi quanto già visto per il ricorso; per l’appellato il termine (ordinatorio in generale; perentorio solo se c’è appello incidentale) è di 60gg dalla ricezione dell’appello

Sospensione feriale: anche per il computo di tale termine (sia esso “breve” o “lungo”) va considerato il
periodo di sospensione feriale (Cass. nn. 1053/2008, 6748/2005 e 15530/2004).
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
La sospensione feriale riguarda i soli termini “processuali”, per cui:
      in generale
 in deroga
 a) b)
non vi rientrano gli adempimenti richiesti per accedere ad un istituto deflattivo del contenzioso
vi sono casi in cui la sospensione si applica posto che l’adempimento è legato al termine per il ricorso, che, essendo processuale, subisce la sospensione.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
    Qualora il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione:  il termine di presentazione del ricorso è sospeso per 90 giorni
 decorrenti dalla data in cui è depositata l’istanza presso l’Ufficio.
L’istanza va presentata prima del decorso del termine per impugnare (CM 65/2001).
L’art. 7-quater co 18 DL 193/2016 ha previsto, con norma di interpretazione autentica, che:
 la “     ” (dal 1/08 al 31/08) prevista per i la sospensione dei “termini processuali”

con la citata sospensione di 90 gg derivante dalla richiesta di adesione formulata dal contribuente colpito da un accertamento.
N.B.: si ricorda che la sospensione non opera in caso di richiesta di adesione avanzata dall’Ufficio.
pausa estiva
si cumula sempre
      NOTIFICA ISTANZA ADESIONE TERMINE RICORSO
1/08/2013 15/09/2013
1/08/2022   31/08/2022
sospensione di 90 gg + 46 gg 60gg
          ACCERTAMENTO CON ADESIONE
    ADEMPIMENTO
TERMINE
SOSPENSIONE
   Istanza di adesione Versamento 1° rata o somme intere
Entro il termine per il ricorso SI (DL 193/2016)
  20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento con adesione
NO
     Accertamento notificato in data 25/07/2022 e istanza di adesione presentata il 16/09/2022 (entro i 60gg, senza considerare il periodo feriale):
l’ultimo giorno per la notifica scadrà al 22 gennaio 2023:
    dal 26/07/2021 al 31/07/2021 (gg decorsi precedenti l’Istanza):  dal 01/08/2021 al 31/08/2021 (sospensione feriale):
 dal 01/09/2021 al 24/10/2021 (gg decorsi precedenti l’Istanza):  dal 25/10/2021 al 22/01/2023 (sospensione per l’adesione):
Il 22/01/2023 cade di domenica: pertanto, il ricorso può essere presentato entro il 23/01/2023.
MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL’ADESIONE
Esempio7
6 gg –
54 gg
90 gg
150 gg
    Ove le parti non pervengano ad un accordo, con conseguente mancato perfezionamento dell’adesione  si ritiene operante il periodo di sospensione previsto ai fini della presentazione del ricorso (come
precisato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 140/2011).
Il periodo di sospensione di 90 giorni, conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con
adesione, opera dunque a prescindere dall’esito del contraddittorio.
Secondo l’art. 15 del DLgs. 218/97 in presenza di:
 imposte sui redditi/IVA/IRAP
 alcune tipologie di accertamenti sulle imposte d’atto
è possibile di rinunciare al ricorso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/3.
Tuttavia, la rinuncia non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il versamento delle somme dovute, per effetto dell’acquiescenza, entro il termine per il ricorso.
La CM 235/97 ha chiarito che, a tali fini, va considerata pure la sospensione feriale. Versamento 1° rata o somme intere Entro il termine per il ricorso SI (D.L. 193/2016)
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
In tema di definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 c. 3 Dlgs 472/97), la sospensione feriale:  si applica anche al procedimento di contestazione/irrogazione delle sanzioni (CM 138/00)
In particolare, i trasgressore e gli obbligati in solido devono definire la controversia:  mediante il pagamento di una sanzione ridotta ad 1/3
 da versare “entro il termine di proposizione del ricorso”
Tuttavia, tenuto conto del citato recente orientamento della Cassazione si ritiene che, in via prudenziale, è bene computare il termine per la definizione delle sanzioni non considerando il periodo di sospensione feriale, onde evitare il rischio di un suo disconoscimento.
Versamento somme intere Entro il termine per il ricorso NO (in via prudenziale)
Atto di contestazione notificato il 20/07/2022; il termine entro cui procedere alla acquiescenza
o definizione agevolata delle sanzioni è:
a) senza considerare la sospensione feriale: il 18/09/2022 (prorogato al lunedì 20/09/2021)
     ACQUIESCENZA
ADEMPIMENTO
  TERMINE
  SOSPENSIONE
           A DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
    ADEMPIMENTO
TERMINE
SOSPENSIONE
             Esempio8
dal 21/07/2022 al 31/07/2022 dal 01/08/2022 al 31/08/2022 dal 01/09/2022 al 18/09/2022 Totale
11 gg 31 gg 18 gg 60 gg
b) tenendo conto della sospensione feriale, il 19/10:
dal 21/07/2022 al 31/07/2022 dal 01/08/2022 al 31/08/2022 dal 01/09/2022 al 30/09/2022 dal 01/10/2022 al 19/10/2022 Totale
11 gg
sospensione
30 gg 19 gg 60 gg
AVVISI BONARI E QUESTIONARI – SOSPENSIONE TRA IL 1/08 ED IL 4/09
In relazione agli avvisi bonari occorre considerare quanto segue:
a) il periodo di sospensione dei termini (da liquidazione automatizzata o controllo formale) opera tra il
1/08 ed il 4/09 (non il 31/08, come per gli atti del contenzioso), ex art. 7-quater DL 193/2016 b) l’art. 37-quater, DL n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) ha disposto che:
 per gli avvisi bonari da liquidazione automatizzata
 agli avvisi il cui termine di pagamento cade tra il 21/05/2022 e il 31/08/2022
 il termine di 30 giorni (in caso di versamento in unica soluzione; gli avvisi notificati in questi ultimi giorni
dagli Uffici chiariscono che il differimento è escluso in caso di rateizzazione), è esteso a 60 giorni.
Rinvio: il coordinamento delle due disposizioni è stato analizzato nella RF-fl 135/2022, cui si rinvia per
approfondimenti.
ADEMPIMENTI DIFFERITI: la sospensione automatica dei termini interviene in relazione a:

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