25 Aprile 2024, giovedì
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Quali nuove misure per la tutela della maternità e paternità?

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che «alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità». Si tratta di lavoratrici:

  • iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
  • iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.Lgs. n. 151/2001);
  • di libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.Lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.Lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 04/04/2002).

Nella medesima legge di bilancio 2022, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

L’Inps con la prima circolare del 2022 ha fornito le istruzioni sulla citata estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e sulla stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

La circolare definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare dell’ 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Tutela della maternità e della paternità – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

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