26 Aprile 2024, venerdì
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L’ASL Bari è al centro di una disputa in merito alla fornitura di ausili protesici: Intervistata l’Avv. Maria Lanciano

A cura di Ionela Polinciuc

La tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono stabilite dal Nomenclatore Tariffario, documento emanato dal Ministero della Salute. Il Nomenclatore Nazionale attualmente vigente è stato adottato con Decreto del Ministero della Salute n. 332 del 27 agosto 1999. Esso è costituito da 3 elenchi:1) dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato;2) dispositivi di serie la cui applicazione non richiede l’intervento di un tecnico abilitato3) apparecchi acquistati direttamente dallaziende sanitarie ed assegnate in uso agli aventi diritto

La ASL può negare l’autorizzazione all’erogazione degli ausili se può erogarli lei stessa? Cioè se la ASL ha in suo possesso un ausilio che corrisponde a quello prescritto (in alcune Regioni ogni Azienda Sanitaria ha un parco ausili con un certo numero di carrozzine, deambulatori, sollevatori, scooter, ecc, che vengono sanificati e ridati in uso a chi ne necessita) ha la precedenza nell’erogazione rispetto ad un’azienda ortopedica? Tuttavia l’ausilio erogato direttamente dalla ASL dovrà essere conforme non solo per tipologia ma anche per misura all’utente che ne fa richiesta (se l’ausilio non è idoneo può essere cambiato? Come avviene la fornitura degli ausili protesici?

‘’ La materia oggi è disciplinata dal DPCM del DPCM 12 gennaio 2017 – c.d. NUOVI LEA – che definisce le attività, i servizi e le prestazioni ed innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.

La normativa, nel ridefinire i Livelli Essenziali di Assistenza, ha in parte integrato e in parte sostituito il precedente DM n.332 del 1999.

La novità principale introdotta in materia di forniture protesiche è la nuova classificazione effettuata dal c.d. Nomenclatore che ha distinto tra: 

a) Le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell’Elenco 1;

b) Gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell’Elenco 2A, che a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;

c) Gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, prodotti per l’uso, che non richiedono l’applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell’Elenco 2B.

La principale novità riguarda proprio la categoria degli ausili personalizzabili in cui sono confluiti ausili come protesi acustiche, carrozzine che fino ad allora erano considerati su misura.

Gli ausili di serie sono forniti su semplice richiesta da parte del paziente che ne presenta la prescrizione medica. Le ASL, mediante gare pubbliche si approvvigionano di tali ausili (si pensi al materiale sanitario utilizzato nel corso di interventi, alle protesi installate negli interventi chirurgici o ai semplici ausili utilizzati nei reparti ospedalieri).

La fornitura degli ausili su misura avviene direttamente dalle aziende produttrici e/o fornitrici in forza di una convenzione con la ASL competente (si pensi alle protesi per gli arti o, fino a poco tempo fa, alle protesi acustiche). 

Per gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell’Elenco 2A, – c.d. personalizzabili –  che a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato, e che secondo il nuovo nomenclatore, vengono forniti dalle aziende vincitrici di gare, con le quali si offre sia l’ausilio sia la prestazione sanitaria. 

Quest’ultima categoria ha creato non poche difficoltà dal momento che la riforma ha inserito in questa categoria degli ausili precedentemente considerati su misura quali sedie a rotelle, protesi acustiche. In questo modo verrebbe meno il rapporto fiduciario tra il paziente e il fornitore dell’ausilio’’.

Cosa fare se si tratta di un rinnovo? Anche nel caso in cui sia necessario cambiare un ausilio già in uso si segue la stessa procedura per ottenere una nuova erogazione?

‘’ Il termine minimo per ottenere una nuova fornitura protesica è di 5 anni. 

Il rinnovo anticipato per smarrimento, usura, rottura accidentale, impossibilità tecnica alla riparazione, può essere autorizzato una sola volta nella vita dell’assistito. 

La nuova fornitura dovrà essere autorizzata dalla ASL secondo le regole riconducibili al tipo di ausilio’’.

Cosa succede con gli ausili, ortesi e protesi prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale non elencati negli allegati al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332?

‘’ Il nuovo nomenclatore DMCP 12 gennaio 2017 elenca tutti gli ausili fruibili con il contributo diretto o indiretto della ASL’’.

Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto?

‘’ Nei casi di fornitura tramite gara sarà il bando stesso ad indicare il termine per la fornitura.

Per le forniture dirette il DM n. 332 del 1999 parlava di autorizzazione da parte della ASL entro i 20 gg dalla richiesta, il DPCM del 12 gennaio 2017, la fornitura deve avvenire, secondo normativa, nel minor tempo possibile’’.

Perché la ASL Bari è al centro di una disputa in merito alla fornitura di ausili protesici c.d. personalizzabili?

‘’ La qualificazione di personalizzabili per alcune tipologie di ausili e, dunque il passaggio per gli stessi dalla fornitura diretta a quella a mezzo gare ha suscitato e suscita numerosi problemi: dilatazione dei tempi di attesa; nessuna scelta del professionista da parte del paziente; utilizzo del criterio della fornitura al ribasso; possibilità di assistenza e fornitura di scarsa qualità. 

Per evitare tali problematiche la normativa in esame non è stata applicata dalla maggior parte delle regioni d’Italia.

In Puglia la Regione aveva ritenuto applicabile la normativa di cui al DM 332 del 1999 in attesa di chiarimenti a livello Nazionale e di una disciplina unitaria a livello regionale.

La ASL Bari, al contrario, ha indetto delle mini gare, poi dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato, con cui ha di fatto paralizzato le forniture rivolgendosi a delle aziende, vincitrici delle gare che hanno offerto degli ausili ad un valore di circa un terzo rispetto al prezzo fissato dal nomenclatore. La maggior parte delle aziende ritiene il costo non congruo con i prodotti da offrire.

Soprattutto questo sistema non consente ai pazienti di avere l’assistenza che i LEA devono garantire. 

Oggi la ASL BARI, dopo la sentenza del Consiglio di Stato ha “imposto” alle aziende un tariffario frutto delle gare che non tiene conto né delle richieste dei pazienti né delle segnalazioni delle aziende.

Conseguentemente, la ASL ha “risolto” il suo problema di disavanzo di bilancio riducendo il costo dell’assistenza protesica che si è spostato di fatto sui pazienti e sulle aziende’’.

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