25 Aprile 2024, giovedì
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Assegno di mantenimento in tempo di coronavirus: Risponde l’Avv. Pasquale De Paola

A cura di Ionela Polinciuc

Torniamo a parlare delle questioni che l’emergenza sanitaria del Covid-19 solleva nell’ambito del diritto di famiglia.

Insieme all’Avvocato Pasquale De Paola, analizziamo quali possono essere le conseguenze di questa pandemia sulle famiglie separate o divorziate e, più precisamente, sul perdurare degli obblighi di corresponsione del contributo al mantenimento da parte del coniuge/genitore obbligato.

Come ben sappiamo, la normativa d’urgenza emanata dal Governo ha imposto, tra le altre misure, la chiusura di tutte le attività, commerciali e non, che non erogano servizi cosiddetti “essenziali”.

Ciò intuibilmente comporterà per molti commercianti, liberi professionisti ma anche dipendenti costretti alla cassa integrazione, che vedono e vedranno sensibilmente ridotte, se non, le proprie capacità economiche e di guadagno, delle difficoltà nell’onorare pienamente ed in modo puntuale gli obblighi di mantenimento a favore di (ex) moglie /o figli. L’Avvocato De Paola fa chiarezza.

L’importo dell’assegno di mantenimento è fissato per sempre, oppure può cambiare?

‘’L’assegno di mantenimento costituisce un sostegno economico riconosciuto, in sede di separazione, a favore del coniuge economicamente più debole, sprovvisto di propri redditi. La sua entità è determinata in base al reddito di ciascuno coniuge e, tendenzialmente, ha la funzione di garantire lo stesso tenore di vita del quale si godeva durante il matrimonio. Malgrado ciò, l’ammontare dell’assegno non è immutabile, ma può essere soggetto a revisione qualora sopraggiungono giustificati motivi.

Nello specifico, la revisione è ammissibile quando si verifica un mutamento rilevante delle condizioni economiche di uno dei coniugi separati, sia che si tratti di un peggioramento, sia di un miglioramento: ad esempio, è ammissibile se il coniuge obbligato perda il posto di lavoro patendo, di conseguenza, un inasprimento delle sue condizioni economiche oppure se nel frattempo siano sensibilmente migliorate quelle del coniuge beneficiario che potrebbe aver trovato un proficuo lavoro o anche aver instaurato una nuova convivenza stabile con un partner in grado di provvedere al suo sostentamento’’.

La riduzione dell’assegno di mantenimento è possibile quando si verifica un mutamento rilevante delle condizioni economiche di chi è obbligato al pagamento?

‘’Come anzidetto, la riduzione dell’assegno è ammissibile quando si verifica un mutamento rilevante delle condizioni economiche di chi è obbligato al pagamento, determinato da fatti nuovi e sopravvenuti.

Tuttavia, in presenza di tali circostanze, il soggetto obbligato alla corresponsione non può ridurre di propria iniziativa la cifra da versare, ma deve ottenere un provvedimento di diminuzione da parte del giudice.

Difatti, l’art. 710 cpc espressamente sancisce che le parti possono ricorrere al Tribunale per chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi.

Nello specifico, il coniuge interessato alla modifica deve depositare un ricorso presso il Tribunale competente dimostrando l’esistenza di fatti sopravvenuti che hanno modificato la sua situazione patrimoniale ed economica’’.

Quindi, in linea generale, e a prescindere dalla pandemia di Covid-19, le sopravvenute difficoltà economiche possono giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento?

‘’La pandemia del COVID-19 non è soltanto un’emergenza sanitaria ma costituisce anche una grave crisi economica e del mercato del lavoro che sta avendo un enorme impatto sulle persone su scala mondiale.

La sensibile riduzione delle capacità economiche ha comportato, di conseguenza, delle difficoltà ad onorare pienamente e puntualmente gli obblighi di mantenimento: difatti, in questo periodo, numerose sono state le richieste di riduzione dell’assegno da parte dei soggetti obbligati.

A titolo informativo, rammentiamo che l’inadempienza all’obbligo di mantenimento comporta una serie di conseguenze giuridiche quali l’assoggettamento alla procedura esecutiva, dal punto di vista civile e l’essere perseguito per il reato di cui all’art. 570 bis cp, in sede penale.

Fatta questa breve premessa, non v’è dubbio che tutte le circostanze, sopravvenute rispetto a quelle presenti in sede di separazione, che comportino una consistente variazione reddituale degli ex coniugi, possono dar luogo ad una revisione dell’assegno di mantenimento’’.

Ad esempio, se l’azienda o la società in cui lavora l’obbligato dell’assegno chiude, nonostante gli ammortizzatori sociali come la Cassa integrazione, come ci si deve comportare?

‘’Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento ed il corrispondente obbligo a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti. In presenza di circostanze nuove e sopravvenute è possibile depositare il ricorso presso il Tribunale competente per ottenere la revisione dell’ammontare.

Per circostanze nuove e sopravvenute si intende una serie di ipotesi, sopraggiunte dopo lo scioglimento del matrimonio, idonee a mutare le condizioni economico/patrimoniali di entrambi gli ex coniugi (o di uno solo dei due) e che comportino un’alterazione degli equilibri economici che erano stati raggiunti con il provvedimento del giudice.

La perdita del posto di lavoro può costituire una circostanza nuova e sopravvenuta in forza della quale il coniuge può chiedere la revisione dell’assegno.

Il Giudice, verificati l’effettività del mutamento economico e dell’equilibrio raggiunto in sede di separazione, può disporre la revisione del sussidio.

Tuttavia, in linea di principio, la perdita del posto di lavoro del soggetto obbligato alla corresponsione, nonostante possa legittimare una richiesta di revisione del sostegno, non può costituire una revoca dello stesso. Infatti, pur non avendo adeguate risorse economiche a disposizione, il soggetto obbligato è tenuto a garantire un minimo di sostegno, specie se ci sono i figli a carico: in tali circostanze, dovrà prodigarsi alla ricerca di una nuova occupazione. L’obbligo di mantenimento dei figli può essere revocato solo ed esclusivamente quando l’impossibilità sia «assoluta, persistente, oggettiva ed incolpevole».

Pertanto, il soggetto deve provare, oltre alla disoccupazione, che l’impossibilità al mantenimento è assoluta e che avendo cercato lavoro non sia riuscito a trovarlo.

A ogni buon conto, delineati i principi di diritto, ogni caso è a sé stante e va valutato nella sua specificità e singolarità’’.

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