19 Aprile 2024, venerdì
HomeConsulente di StradaCos'è il danno differenziale?

Cos’è il danno differenziale?

Il danno differenziale è la differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l’importo già corrisposto dall’Inail in caso di infortunio o malattia .

Il danno differenziale spetta ai lavoratori che dimostrino di aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto a quello che l’Inail gli ha risarcito.

Del resto, l’Inail riconosce degli importi in maniera “automatica” al semplice verificarsi dell’infortunio o della malattia che, quindi, non sempre ristorano gli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.

Il risarcimento del danno differenziale si differenzia rispetto all’indennizzo Inail dal punto di vista sia strutturale che funzionale.

Basti pensare che il risarcimento del danno differenziale è regolato dalle norme civilistiche ed è teso a risarcire il lavoratore di tutto il danno che ha subito in conseguenza dell’evento che ha determinato il suo infortunio o la sua malattia.

L’indennizzo Inail, invece, risponde a ragioni di carattere sociale e persegue lo scopo di garantire mezzi adeguati al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in malattia.

Il danno differenziale ricomprende al suo interno molteplici tipologie di danno.

Esso, infatti, va a risarcire il lavoratore del pregiudizio subito sotto tutti gli aspetti e, quindi, a titolo di danno patrimoniale, biologico, morale, esistenziale.

L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale ristora, in sostanza, il danno alla salute e alla capacità reddituale, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore, derivanti dall’infortunio o dalla malattia.

La legge di bilancio 2019 e il d.l. n. 34/2019 hanno introdotto alcune previsioni che hanno inciso sul danno differenziale e che restano valide anche nel 2021.

In particolare, è stato modificato l’articolo 10 del d.p.r. n. 1124/1965, che oggi, ai commi 6, 7 e 8, così recita:

“Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, e’ liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39″.

Si è in sostanza precisato che l’eventuale danno differenziale dovuto al lavoratore dal datore di lavoro va calcolato considerando la differenza fra l’ammontare complessivo del danno subito dal lavoratore e l’importo complessivo dell’indennizzo che l‘Inail gli ha erogato a qualsiasi titolo.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti