20 Aprile 2024, sabato
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Coronavirus, quali opportunità per i gestori della crisi da sovrindebitamento?

Considerando le misure di sospensione delle attività processuali previste dal richiamato art. 83 del d.l. n. 18/2020 (nonché la verosimile proroga dei termini di sospensione che, con un futuro provvedimento, potrebbe essere disposta), non appare del tutto congeniale a soddisfare per un verso, l’esigenza di concedere ai debitori la possibilità di apportare celermente modifiche ai piani e, per altro verso, a garantire le esigenze di semplificazione richieste dall’attuale fase emergenziale, nella gestione dei procedimenti pendenti e futuri: tale criticità si ravvisa in particolar modo con riferimento agli accordi di composizione della crisi, ove l’avvio di un ulteriore iter, finalizzato al raggiungimento di un nuovo accordo con i creditori, rischierebbe di dilatarne eccessivamente la durata, in considerazione, anche dei nuovi carichi di lavoro che ricadranno sugli uffici giudiziari a seguito delle menzionate sospensioni (di termini, udienze e attività).

Ad ogni buon conto, e in via preliminare, occorre comunque porre nella dovuta evidenza che il debitore, con l’ausilio dell’OCC, può richiedere al Giudice, in via telematica, la sospensione dell’esecuzione dell’accordo o del piano omologato, ricorrendo un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento per causa di forza maggiore.

Ciò posto, considerando le ricadute economiche dell’attuale contesto su imprese e famiglie, si ritiene opportuno suggerire alcune soluzioni operative e interpretative che, in concomitanza allo stato di 5

emergenza, la cui durata è stata individuata fino alla data del 31 luglio 20207, consentano di superare, ancorché a termine, il rigido impianto normativo descritto nella legge n. 3/2012, nell’ipotesi di modifiche al piano successive all’omologazione.

È al riguardo opportuno specificare che, con riferimento al piano del consumatore, la cui disciplina è evidentemente più snella e semplificata rispetto a quella dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, non appare necessario individuare potenziali soluzioni operative che si discostino significativamente dal procedimento di modifica già previsto dall’art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012.

In ogni caso, al fine di accelerarne quanto più possibile le tempistiche, si suggerisce di inoltrare apposita comunicazione al Giudice competente circa le modifiche sostanziali che, in conseguenza delle sopravvenute esigenze, si intendono apportare al piano, dando conto della necessità di procedere alla nuova attestazione di fattibilità e chiedendo, al contempo, la fissazione dell’udienza per il rinnovo dell’omologazione in data immediatamente successiva al decorso dei termini di sospensione attualmente previsti dal d.l. n. 18/2020.

Per quanto attiene, invece, agli accordi di composizione della crisi in esecuzione, potrebbe proporsi un meccanismo di modifica degli stessi – nei termini di seguito specificati – che, nell’ottica di semplificarne il procedimento, consenta di evitare, quantomeno nel periodo emergenziale, di porre in essere gli adempimenti relativi alla formazione di un nuovo accordo con i debitori, come, invece, richiede l’art.

13, comma 4-ter della legge n. 3/2012.

Più precisamente, si tratterebbe di soluzioni operative che, al fine di evitare di compromettere eccessivamente le ragioni dei creditori, andrebbero circoscritte alle modifiche dei piani sottostanti agli accordi già conclusi con questi ultimi unicamente in relazione alle tempistiche di adempimento, laddove si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni originarie e il piano non sia più fattibile secondo le originarie scadenze, né in esso siano stati previsti correttivi o percorsi alternativi per garantire comunque l’esecuzione secondo le scadenze precedentemente stabilite8.

In tal senso, dovrebbe essere adeguatamente ponderata l’eventualità di accordare al debitore, previa comunicazione ai creditori con cui si è raggiunto l’accordo originario, la possibilità di presentare un’istanza al Giudice affinché lo stesso lo autorizzi a:

i)      apportare le necessarie modifiche al piano sottostante all’accordo;

ii)     richiedere la nuova attestazione all’OCC;

iii)    comunicare ai creditori il piano modificato, la nuova attestazione e il termine entro il quale gli stessi possono presentare eventuali contestazioni;

iv)   fissare, in data immediatamente successiva alla cessazione dei termini di sospensione previsti dal d.l. n. 18/2020, l’udienza per il rinnovo dell’omologazione.

A ben vedere, ferma restando l’eventuale adozione di apposite e diverse misure di urgenza e le eventuali  indicazioni  che  gli  Uffici  giudiziari  di  riferimento  vorranno  fornire  –  indicazioni  a  cui necessariamente gli OCC e i gestori della crisi dovranno attenersi nell’espletamento dei relativi incarichi – l’accoglimento della soluzione su descritta, qualora in conseguenza dell’attuale situazione emergenziale si dovesse rendere necessario provvedere alle modifiche delle scadenze originariamente individuate nell’accordo di composizione della crisi, avrebbe il pregio di evitare il rinnovo del procedimento previsto dalla normativa vigente per il raggiungimento di un nuovo accordo con i creditori, dal quale potrebbe discendere una eccessiva dilatazione dei tempi di chiusura delle procedure in corso.

In definitiva, si ritiene che, dinanzi alle sopravvenute esigenze dei debitori dovute all’attuale situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, gli OCC, e per essi i gestori della crisi, abbiano la possibilità di:

·         richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione del piano del consumatore o dell’accordo

di composizione della crisi, attenendosi ai conseguenziali provvedimenti dallo stesso assunti;

·         applicare quanto disposto dall’art. 13, comma 4-ter, della legge n. 3/2012, qualora la situazione emergenziale determini una carenza di liquidità del debitore tale da richiedere una modifica delle condizioni e/o delle tempistiche di adempimento, indicate nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione della crisi già omologati, con conseguente rinnovo dei procedimenti relativi alla formazione e all’omologazione dell’accordo ovvero all’omologazione del piano;confrontarsi con il Giudice circa la possibilità di adottare la soluzione interpretativa descritta, laddove le modifiche da proporre attengano esclusivamente a una dilazione delle scadenze originariamente pattuite nell’ accordo di composizione della crisi.

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